Secondo la risposta n. 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce: finché la banca o il cessionario non esprime accettazione o rifiuto, il credito Superbonus resta indisponibile al titolare originario e non può essere usato, nemmeno con dichiarazioni integrative.
Un recente interpello ha fatto luce su una questione critica per imprese e professionisti che hanno ceduto il credito relativo al Superbonus 2022. In presenza di cessioni formalmente corrette, ma ancora in stato di “attesa di accettazione”, il titolare del bonus resta disconnesso dalla possibilità di fruire del credito. Un orientamento chiaro arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 130 del 13 maggio 2025
Il caso concreto
Una società ha usufruito del Superbonus per lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico nel 2022, cedendo il credito a una banca. Mentre la quota relativa agli interventi del primo semestre è stata regolarmente accettata e bonificata, quella del secondo semestre è ferma nello stato «in attesa di accettazione» .
Cosa accade con i crediti “in attesa”
L’Agenzia ribadisce che i crediti edilizi che non risultano ancora accettati dal cessionario non sono utilizzabili dal cedente. Il contribuente non può intervenire: né utilizzarli in dichiarazione né compensare tramite F24. La responsabilità di accettazione è esclusivamente in capo alla banca o al cessionario, con cui il cedente deve interagire direttamente .
In caso di rifiuto: recupero possibile, ma con limiti
Se la banca rifiuta formalmente il credito in attesa, il valore torna a disposizione del titolare originario. A quel punto:
- È possibile utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi, ripartito in quattro quote annuali come previsto per le spese 2022.
- Tuttavia, essendo già trascorsi i termini ordinari per gli anni fiscali 2022 e 2023, l’esercizio delle prime due rate richiede la presentazione di dichiarazioni integrative per quegli anni .
Spalmacredito in 10 anni? Solo se l’opzione è stata esercitata per tempo
La normativa (art. 2 comma 3-sexies del Dl 11/2023) consente, in casi limitati, di ripartire la detrazione in dieci annualità anziché quattro, a condizione che:
- L’opzione sia esercitata nella dichiarazione dei redditi 2023 (modello 730/2024 o Redditi 2024).
- La prima rata del 2022 non sia stata inserita nella dichiarazione stessa.
Se tali requisiti non ricorrono, non è possibile sanare l’omesso esercizio dell’opzione tramite dichiarativa integrativa: l’istituto è pensato solo per correggere errori essenziali, non per rivedere scelte dichiarative già effettuate .
Implicazioni pratiche
Situazione | Azione del contribuente |
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Credito ancora in attesa | Contattare il cessionario per sollecitare accettazione o rifiuto |
Credito rifiutato | Presentare dichiarazioni integrative per recuperare le prime due rate (anni 2022–2023) |
Opzione decennale non esercitata | Nessun rimedio tramite integrativa: impossibile optare per 10 anni nel 2024 o 2025 |
Il caso evidenzia l’importanza di una gestione tempestiva e strategica della cessione dei crediti Superbonus:
- Se la cessione resta in attesa, il cedente perde temporaneamente il diritto di fruizione.
- In caso di rifiuto, la dichiarazione integrativa può rimettere il credito nel circuito IRPEF, ma solo secondo la ripartizione quadriennale.
- La scelta per la ripartizione decennale deve essere esercitata nella dichiarazione del 2023, altrimenti diventa irrecuperabile.
Se rappresenti imprese o professionisti per i quali questa situazione è rilevante, è fondamentale intervenire prima possibile con il cessionario e valutare l’opzione dell’integrativa, se dovesse materializzarsi un rifiuto.