Amministratore di società e contributi INPS: quando si può evitare la gestione commercianti

Quando un amministratore di società deve iscriversi alla gestione commercianti INPS? L’articolo chiarisce obblighi e casi di esclusione secondo Cassazione e circolare 84/2021.
Amministratore di società e obbligo gestione commercianti INPS

Una delle domande più frequenti tra chi ricopre incarichi societari riguarda l’obbligo di versamento dei contributi alla gestione INPS commercianti: “Sono amministratore e socio di una società: posso evitare di iscrivermi alla gestione commercianti?”

La questione è tutt’altro che banale e ha generato, negli anni, numerose controversie giuridiche e interpretative. Per rispondere in modo chiaro e fondato, è necessario distinguere con precisione i ruoli svolti all’interno della società e le relative conseguenze sul piano previdenziale.

Il presupposto giuridico: amministratore non è (sempre) commerciante

L’iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS è obbligatoria quando il soggetto svolge attività commerciale in modo abituale e prevalente, con partecipazione personale al lavoro aziendale.

Tuttavia, chi ricopre la sola carica di amministratore non necessariamente è tenuto anche all’iscrizione alla gestione commercianti. Se l’amministratore non partecipa in modo diretto all’attività produttiva o commerciale dell’impresa, ma si limita a esercitare funzioni gestionali e organizzative (tipiche del ruolo di vertice), l’unica iscrizione dovuta è quella alla gestione separata INPS, sulla base dei compensi percepiti per la carica.

Il principio è stato ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 21540/2019, n. 20861/2019 e altre analoghe), e formalizzato anche dall’INPS con la circolare n. 84/2021, la quale ha definitivamente chiarito che l’amministratore non operativo non è tenuto a iscriversi alla gestione commercianti.

Il principio di prevalenza: attenzione alle distinzioni

Spesso si sente dire che per evitare l’iscrizione a una determinata gestione previdenziale sia sufficiente che un’altra attività (dipendente, autonoma o da amministratore) sia “prevalente”.

Questo principio di prevalenza, tuttavia, vale solo all’interno delle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), come per esempio tra lavoro dipendente e autonomo, o tra due diverse gestioni autonome (artigiani e commercianti).

Non si applica invece quando il confronto è tra gestione separata (riservata a amministratori, liberi professionisti senza cassa, collaboratori) e una gestione autonoma (artigiani o commercianti).

In questi casi, anche se il reddito da amministratore è superiore a quello d’impresa, non basta la prevalenza reddituale per evitare l’iscrizionealla gestione commercianti, se si partecipa attivamente al lavoro aziendale.

Quando l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria

L’obbligo sorge nei casi in cui il socio:

  • Partecipa attivamente e continuativamente al lavoro aziendale;
  • Svolge attività organizzativa, commerciale o produttiva nella società;
  • È presente quotidianamente nell’impresa, assumendo un ruolo operativo diretto.

In questi casi, l’iscrizione alla gestione commercianti è dovuta indipendentemente dalla carica di amministratore e dall’entità del compenso percepito. Anche i soci di società di persone (snc, sas) sono generalmente tenuti all’iscrizione in quanto considerati lavoratori autonomi partecipanti all’attività d’impresa.

Quando si può evitare l’iscrizione alla gestione commercianti

In linea generale, è possibile evitare l’iscrizione alla gestione commercianti se:

  •  Il socio non partecipa all’attività produttiva o commerciale;
  • Le funzioni svolte sono limitate alla sola amministrazione della società;
  • L’attività materiale dell’impresa è delegata interamente a dipendenti, collaboratori o altri soci;
  • Il soggetto non ha accesso diretto ai processi operativi aziendali (vendita, produzione, assistenza clienti, ecc.).

In questi casi, il soggetto potrà essere iscritto esclusivamente alla gestione separata INPS, sulla base dei compensi da amministratore.

Le ultime posizioni giurisprudenziali e dell’INPS

Come anticipato, la Cassazione nel 2019 ha più volte confermato la distinzione tra il ruolo gestionale e quello operativo. La successiva circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 ha sancito ufficialmente che:

    “Il solo esercizio delle funzioni di amministratore non comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in assenza di partecipazione diretta al lavoro aziendale.”

Questa posizione ha chiarito definitivamente molti dei dubbi applicativi, anche se in alcuni casi la valutazione resta affidata alla concreta ricostruzione delle mansioni svolte.

In conclusione

L’amministratore-socio può evitare l’iscrizione alla gestione commercianti solo se non svolge attività operative all’interno della società. In caso contrario, è obbligato a versare i contributi a entrambe le gestioni (se percepisce anche compensi da amministratore).

La distinzione tra ruolo gestionale e partecipazione al lavoro produttivo è fondamentale. È quindi essenziale documentare con precisione l’effettiva attività svolta nella società e farsi assistere da un consulente previdenziale per evitare iscrizioni indebite o contestazioni future.

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