Una nuova frontiera della liquidità fiscale si apre per le imprese italiane. Con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi definitivi sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), offrendo alle aziende uno strumento concreto per monetizzare assets fiscali precedentemente “immobilizzati”.
Crediti fiscali da DTA: il quadro normativo di riferimento
Il meccanismo della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta cedibili trova la sua origine normativa nell’articolo 44-bis del decreto Crescita (D.L. 34/2019), successivamente modificato dal D.L. 18/2020 durante l’emergenza pandemica. La disciplina, inizialmente concepita come misura di sostegno alla liquidità delle imprese in difficoltà, ha progressivamente assunto una portata più ampia, rappresentando oggi un vero e proprio strumento di gestione finanziaria e fiscale.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 ha fornito le indicazioni operative necessarie per rendere operativo questo meccanismo, rispondendo alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dall’Amministrazione fiscale.
Le tipologie di DTA trasformabili
La normativa consente la trasformazione in crediti d’imposta di specifiche categorie di attività per imposte anticipate:
- Crediti deteriorati ceduti
Le DTA generate in occasione della cessione di crediti pecuniari deteriorati, effettuata entro il 31 dicembre 2021, possono essere trasformate in crediti d’imposta proporzionalmente ai crediti ceduti. - Perdite fiscali riportabili
Le DTA calcolate sulle perdite fiscali pregresse rappresentano una delle principali categorie oggetto di trasformazione, permettendo alle imprese di monetizzare perdite fiscali altrimenti utilizzabili solo in compensazione futura. - Eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
Le eccedenze ACE non utilizzate possono essere trasformate in crediti d’imposta, offrendo alle imprese un’alternativa concreta alla mera riportabilità negli esercizi successivi.
Il meccanismo di trasformazione e le condizioni di accesso
Per accedere alla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta, le imprese devono soddisfare specifiche condizioni:
- Opzione per la conversione DTA
È necessario esercitare l’opzione prevista dall’articolo 11 del D.L. 59/2016 per convertire le DTA qualificate, con il conseguente pagamento del “canone DTA”. Il canone, pari all’1,5% dell’importo delle DTA convertibili, deve essere corrisposto annualmente dal 2021 fino al 2030. - Presupposti per la trasformazione
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio dell’opzione da parte della società cedente, che deve essere comunicata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data di effetto della cessione dei crediti.
Le modalità operative di cessione
La risoluzione 32/E ha chiarito definitivamente le procedure per la cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA:
- Cessione a terzi
La cessione deve essere effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio, secondo le modalità previste dagli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. 602/1973. L’atto deve essere notificato alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente. - Cessione infragruppo semplificata
Se i crediti sono ceduti tra società o enti dello stesso gruppo, la procedura è notevolmente semplificata: basta indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti, senza necessità di formalità notarili. - Limiti alla ricessione
Il cessionario non può cedere ulteriormente i crediti acquisiti, ma può utilizzarli solo in compensazione mediante F24, indicando il codice tributo 6834.
Caratteristiche dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA presentano caratteristiche particolarmente vantaggiose:
- Utilizzo senza limiti
I crediti d’imposta possono essere utilizzati senza limiti di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante cessione secondo le modalità previste dal D.P.R. 602/1973, o mediante richiesta di rimborso. - Neutralità fiscale
I crediti d’imposta non rientrano nella base imponibile né ai fini dell’IRES né ai fini dell’IRAP, e non producono interessi. - Certezza del valore
A differenza di molti altri strumenti agevolativi, i crediti da DTA mantengono il valore nominale, garantendo certezza negli scambi commerciali.
Implicazioni strategiche per le imprese
La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta cedibili apre nuove prospettive strategiche:
- Ottimizzazione della liquidità
Le imprese possono trasformare asset fiscali “dormienti” in liquidità immediata, migliorando la gestione del capitale circolante senza ricorrere a indebitamento bancario. - Pianificazione fiscale di gruppo
La possibilità di cessione infragruppo semplificata consente una più efficiente allocazione del carico fiscale all’interno dei gruppi societari, ottimizzando la gestione delle imposte a livello consolidato. - Valorizzazione del patrimonio fiscale
Le perdite fiscali e le eccedenze ACE acquisiscono una dimensione economica tangibile, diventando asset monetizzabili e non più semplici “crediti futuri”.
Prospettive future e considerazioni operative
L’evoluzione normativa in materia di DTA evidenzia una chiara tendenza verso la “liquidificazione” degli strumenti fiscali. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di modernizzazione del sistema fiscale, che punta a offrire alle imprese strumenti sempre più flessibili per la gestione della propria posizione tributaria.
- Opportunità per il sistema bancario
Il meccanismo apre interessanti opportunità anche per il sistema bancario e finanziario, che può sviluppare prodotti specifici per l’acquisizione e la gestione di questi crediti. - Monitoraggio dell’Agenzia
È importante sottolineare che l’Agenzia delle Entrate mantiene il diritto di verificare la correttezza fiscale delle operazioni effettuate da cedente e cessionario e può recuperare i crediti d’imposta indebitamente utilizzati.
Ricapitolando…
La risoluzione 32/E del 2025 rappresenta un passo decisivo verso la piena operatività del meccanismo di cessione dei crediti DTA. Oltre ai tradizionali bonus e incentivi, le imprese italiane dispongono ora di uno strumento strutturale per la gestione della liquidità fiscale, che può rivoluzionare l’approccio alla pianificazione tributaria.
La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta cedibili non è solo una misura di sostegno alla liquidità, ma un vero e proprio cambio di paradigma che riconosce ai crediti fiscali una dimensione economica concreta e immediatamente spendibile. Per le imprese che sapranno cogliere questa opportunità, si aprono scenari inediti di ottimizzazione fiscale e finanziaria, con impatti positivi sulla competitività e sulla capacità di investimento.
L’articolo è basato sulla risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate e sulla normativa vigente. Si consiglia di consultare sempre un consulente fiscale qualificato per la valutazione di casi specifici.