Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 3 luglio 2025, ha affrontato un tema caldo nelle operazioni di cartolarizzazione e recupero crediti. I debitori impugnavano l’esecuzione perché sostenevano che la società cessionaria non aveva dimostrato l’effettiva cessione del credito in loro favore, né che il loro specifico debito fosse incluso nelle operazioni di cessione in blocco.
Cosa doveva dimostrare il cedente/cessionario?
Per il Tribunale, quando il debitore contesta:
- l’esistenza della cessione;
- la titolarità effettiva del credito;
- la specificità del credito stesso (cioè se quel credito è davvero rientrato nella cessione);
allora è obbligatorio che:
- si produca il contratto di cessione completo, comprensivo di prezzo;
- vi sia un elenco dettagliato dei crediti ceduti, identificando chiaramente ciascun credito .
Perché il prezzo è cruciale
Il Tribunale ha chiarito che il prezzo non è solo una cifra accessoria: è l’elemento che rende la cessione una vera compravendita (concorso tra causa e corrispettivo). Se manca, non si può verificare se c’è stata effettivamente una causa di tipo oneroso, e dunque la validità della cessione può essere compromessa.
Pubblicazioni in Gazzetta e attestati ufficiali non bastano
- L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale serve per rendere la cessione opponibile ai debitori, ma non prova di per sé chi è il legittimo titolare o il contenuto della cessione .
- Solo un atto firmato e datato, contenente il prezzo e l’elenco preciso dei crediti ceduti, può fare da prova effettiva.
Principi giurisprudenziali da tenere a mente
- L’onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sul cessionario: chi agisce esecutivamente deve dimostrare l’effettiva titolarità del credito che intende escutere .
- La corrispondenza tra credito perseguito e credito ceduto deve essere accertabile da atti documentali chiari e integrali.
- Eventuali documenti oscurati da omissis o senza firma/data non soddisfano gli standard di prova necessari.
Come applicare tutto ciò nel vostro lavoro
Per chi cede crediti (banche, factor, veicoli di cartolarizzazione):
- Allegare contratti completi di cessione;
- Includere elenco dettagliato dei crediti ceduti;
- Evidenziare esplicitamente il prezzo pattuito;
- Assicurarsi che i documenti siano sottoscritti, datati, non omissati.
Per chi riceve crediti ceduti (cessionari):
- Verificare che la documentazione sia completa e corretta;
- Diffidare da avvisi pubblicati o attestati privi di dettagli;
- In caso di contestazione del debitore, prepararsi a produrre contratti integrali.
Spunti aggiuntivi e contesto utile
- La cassazione ha già ribadito che l’avviso in G.U. serve solo per l’efficacia nei confronti del debitore, non per la prova sostanziale della cessione .
- Il Tribunale di Nuoro, il 9 luglio 2025, ha affermato che un attestato di cessione firmato, con riferimenti precisi, può essere sufficiente per provare la titolarità se ben strutturato.
L’essenza del messaggio
Per rendere solida e opponibile una cessione del credito, soprattutto in contesti complessi come cartolarizzazioni o pignoramenti, è indispensabile:
- documentazione completa e trasparente;
- presenza del prezzo di cessione;
- indicazione puntuale dei crediti ceduti.
Questo approccio non solo tutela cessionari e cedenti ma rafforza anche la certezza e la trasparenza per i debitori e terzi coinvolti.