PEX e dividend exemption: il 27 marzo 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 38, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 e in vigore dal 28 marzo. L’articolo 11 del provvedimento — rubricato Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX — cancella integralmente le restrizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) in materia di participation exemption e dividend exemption, ripristinando il quadro normativo previgente con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026.
Tre mesi di incertezza operativa si chiudono con un dietrofront sostanziale. Per le società italiane soggette a IRES, le regole applicabili sono oggi quelle vigenti fino al 31 dicembre 2025.
Cosa aveva cambiato la legge di bilancio 2026
I commi 51–55 dell’articolo 1 della L. n. 199/2025 avevano modificato gli articoli 87 e 89 del TUIR introducendo un sistema di accesso condizionato ai regimi agevolativi. L’esenzione al 95% su dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni diventava operativa solo in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:
- partecipazione diretta nel capitale della società partecipata non inferiore al 5%;
- valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.
La logica dichiarata era selettiva: riservare il beneficio agli investimenti “di peso”, escludendo le partecipazioni considerate marginali. L’intenzione era anche quella di allineare il trattamento domestico a quello dei percettori esteri non coperti dalla direttiva madre-figlia (art. 27, comma -ter, DPR n. 600/1973).
Le criticità emerse nei primi mesi di applicazione
La dottrina e la prassi professionale hanno rilevato immediatamente tre ordini di problemi strutturali.
Doppia imposizione nelle catene partecipative. Le holding con strutture a più livelli si trovavano esposte al rischio di tassazione plurima sullo stesso flusso di reddito. Una partecipazione del 3% in una PMI con valore fiscale di 200.000 euro non superava né la soglia percentuale né quella assoluta: dividendi e plusvalenze sarebbero stati integralmente imponibili a ogni passaggio della catena — un paradosso rispetto alla finalità storica dell’istituto.
Impatto sul venture capital e sull’early stage. Gli investitori che operano tramite veicoli societari subivano una penalizzazione sistematica: le partecipazioni vengono fisiologicamente diluite nei round successivi, rendendo difficile mantenere il 5% al momento dell’exit. Il regime PEX, in queste strutture, avrebbe perso gran parte della sua utilità pratica.
Zone grigie nel calcolo del valore fiscale. La soglia dei 500.000 euro richiedeva una ricostruzione storica del costo fiscalmente riconosciuto inclusiva di versamenti in conto capitale, rinunce ai crediti, restituzioni di capitale e operazioni straordinarie. In presenza di riorganizzazioni societarie pregresse, la determinazione diventava oggetto di incertezza interpretativa — e di potenziale contenzioso.
Il DL 38/2026: cosa prevede l’articolo 11
L’articolo 11 abroga i commi 51–55 della L. n. 199/2025 nella loro interezza. Il ripristino è integrale e retroattivo: le regole previgenti si applicano a tutte le operazioni intercorse dal 1° gennaio 2026, comprese quelle già concluse nei primi mesi dell’anno che erano rimaste escluse dal beneficio per mancato superamento delle soglie dimensionali.
Il decreto riallinea contestualmente il regime della ritenuta ridotta dell’1,20% applicabile ai dividendi di fonte italiana corrisposti a società residenti in Stati UE/SEE non beneficiarie della direttiva madre-figlia, ripristinandone l’applicazione indipendentemente dall’entità della partecipazione.
Le regole oggi vigenti
PEX e dividend exemption — quadro fiscale ripristinato dal DL 38/2026
Sintesi operativa dei regimi applicabili ai soggetti IRES dopo l’abrogazione delle soglie introdotte dalla legge di bilancio 2026.
| Regime | Riferimento | Trattamento fiscale | Condizioni principali | Soglie |
|---|---|---|---|---|
| Dividend exemption | Art. 89 TUIR | Dividendi imponibili solo per il 5%. Tassazione effettiva IRES pari all’1,2%. | La società partecipata non deve essere localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. | Nessuna |
| PEX | Art. 87 TUIR | Plusvalenze esenti per il 95%, con imponibilità del solo 5%. | Possesso minimo di 12 mesi, iscrizione tra immobilizzazioni finanziarie, attività commerciale effettiva, assenza di residenza black list. | Nessuna |
| Dividendi UE/SEE | Art. 27 DPR 600/1973 | Ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE. | Società percettrice residente in Stato UE/SEE e rispetto delle condizioni previste dalla disciplina domestica. | Nessuna |
Dividend exemption — art. 89 TUIR
Per i soggetti IRES, gli utili distribuiti da società ed enti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 5% del loro ammontare. La tassazione effettiva, applicando l’aliquota IRES del 24%, si attesta quindi all’1,2%. Condizione unica: la società partecipata non deve essere localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata (black list).
Per i soggetti IRPEF in regime d’impresa (imprenditori individuali, società di persone), il concorso al reddito è fissato al 58,14% dell’ammontare percepito.
Non è richiesta alcuna soglia di partecipazione percentuale né di valore fiscale minimo.
PEX — Participation Exemption — art. 87 TUIR
Le plusvalenze realizzate da soggetti IRES mediante cessione di partecipazioni sono esenti nella misura del 95%, con imponibilità del solo 5% residuo. I quattro requisiti previsti dall’art. 87 TUIR rimangono invariati:
- possesso ininterrotto per almeno 12 mesi anteriori alla cessione;
- iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- la società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale;
- la società partecipata non deve essere residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Nessuna soglia percentuale, nessun valore fiscale minimo. Il regime si applica indifferentemente a una partecipazione del 2% come del 40%, purché ricorrano le condizioni qualitative elencate.
Effetti operativi: chi deve rivalutare le scelte già adottate
L’efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026 ha implicazioni concrete per alcune categorie di soggetti.
Holding con partecipazioni sotto soglia. Le strutture che nei mesi di gennaio–marzo 2026 avevano distribuito dividendi o ceduto partecipazioni al di sotto della soglia del 5% — operazioni ritenute integralmente tassabili — rientrano ora nell’esenzione al 95%. È necessario verificare se siano state operate ritenute o accantonamenti fiscali non più dovuti.
Acconti IRES 2026. Le società che avevano rideterminato gli acconti considerando l’imponibilità piena di dividendi e plusvalenze devono ricalcolare le stime alla luce del ripristino. Il rischio concreto è un versamento in eccesso del primo acconto (giugno 2026).
Pianificazione strutturale internazionale. Nei mesi precedenti al DL 38/2026, alcune strutture avevano valutato la localizzazione di sub-holding in giurisdizioni con PEX senza soglie — Paesi Bassi, Lussemburgo, Cipro — per aggirare la stretta domestica. Con il ripristino del regime italiano quella motivazione fiscale primaria viene meno. Restano valide altre ragioni — accesso a trattati più favorevoli, governance internazionale, operatività in mercati specifici — ma devono essere valutate autonomamente, senza fare leva su un differenziale PEX che oggi non esiste più.
PEX e dividend exemption — verifiche operative dopo il ripristino del regime
Le aree di controllo per società, holding e gruppi che hanno effettuato operazioni tra gennaio e marzo 2026.
| Soggetto | Situazione | Effetto | Azione consigliata | Priorità |
|---|---|---|---|---|
| Holding sotto soglia | Dividendi o plusvalenze su partecipazioni inferiori al 5% o con valore fiscale sotto 500.000 euro. | Rientro nel regime di esenzione al 95% con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. | Verificare imposte, ritenute o accantonamenti fiscali non più dovuti. | Alta |
| Società IRES | Acconti 2026 calcolati considerando l’imponibilità piena di dividendi o plusvalenze. | Possibile riduzione della base imponibile stimata e rischio di versamenti in eccesso. | Ricalcolare le previsioni fiscali prima delle scadenze di giugno 2026. | Alta |
| Catene partecipative | Rischio di doppia o plurima imposizione lungo la catena societaria. | Ripristino della neutralità fiscale sulle partecipazioni qualificate dai requisiti PEX. | Rivalutare dividendi, exit e operazioni infragruppo pianificate nel 2026. | Media |
| Venture capital | Partecipazioni diluite sotto il 5% nei round successivi o in fase di exit. | Eliminazione della penalizzazione connessa alla perdita della soglia percentuale. | Rivedere simulazioni di exit, fiscalità attesa e convenienza delle strutture societarie. | Media |
| Strutture internazionali | Valutazione di sub-holding estere per accedere a regimi PEX senza soglie. | Venuta meno della motivazione fiscale primaria legata alla restrizione domestica. | Riconsiderare la struttura solo su basi industriali, di governance o trattatistiche. | Media |
Il quadro normativo rimane aperto
Il DL 38/2026 è un decreto legge: entra in vigore immediatamente, ma richiede la conversione parlamentare entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 26 maggio 2026. Il disegno di legge di conversione (S. 1852) è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente del Senato (Finanze e tesoro) il 30 marzo 2026, con relatori i senatori Borghesi (LSP) e Zedda (FdI).
In sede di conversione le disposizioni possono essere modificate. Le società che devono adottare decisioni strutturali rilevanti — exit, riorganizzazioni, distribuzioni straordinarie — si trovano pertanto in una fase di attenzione normativa, sebbene il quadro attuale sia significativamente più stabile rispetto ai primi tre mesi dell’anno.
In sintesi
Il decreto legge n. 38/2026 ripristina con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 il regime di esenzione al 95% su dividendi e plusvalenze da partecipazione, senza alcuna soglia dimensionale. Per i soggetti IRES la tassazione effettiva torna all’1,2%. Le quattro condizioni qualitative della PEX (art. 87 TUIR) rimangono invariate. Il provvedimento è in vigore ma in attesa di conversione parlamentare entro il 26 maggio 2026: fino a quella data esiste una residua incertezza sulle eventuali modifiche in sede parlamentare.
FAQ su PEX e dividend exemption
Le risposte essenziali sul ripristino del regime di esenzione per dividendi e plusvalenze da partecipazione.
Che cosa cambia per PEX e dividend exemption con il DL 38/2026?
Il DL 38/2026 ripristina il regime previgente, eliminando le soglie introdotte dalla legge di bilancio 2026. Dividendi e plusvalenze da partecipazione tornano quindi a beneficiare dell’esenzione al 95%, se ricorrono le condizioni previste dal TUIR.
Da quando decorre il ripristino del regime PEX?
Il ripristino decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2026. Questo significa che anche le operazioni effettuate nei primi mesi del 2026 possono rientrare nel regime di esenzione, se rispettano i requisiti ordinari.
È ancora necessario detenere almeno il 5% della partecipazione?
No. Con l’abrogazione delle restrizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026, non è più richiesta una partecipazione minima del 5% né un valore fiscale minimo di 500.000 euro.
Qual è la tassazione effettiva dei dividendi per i soggetti IRES?
Per i soggetti IRES, i dividendi concorrono alla formazione del reddito solo per il 5% del loro ammontare. Applicando l’aliquota IRES ordinaria del 24%, la tassazione effettiva è pari all’1,2%.
Quali sono i requisiti ordinari della participation exemption?
I requisiti ordinari della PEX sono: possesso ininterrotto della partecipazione per almeno 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, esercizio di effettiva attività commerciale da parte della partecipata e assenza di residenza in Paesi a fiscalità privilegiata.
Il DL 38/2026 è già definitivo?
Il DL 38/2026 è in vigore, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione. Fino alla conversione parlamentare resta possibile una modifica del testo, anche se il quadro attuale ripristina integralmente la disciplina precedente.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo generale e non costituiscono consulenza fiscale. Per valutazioni specifiche relative alla propria struttura societaria è consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato.
