Per settimane la narrazione dominante è stata binaria: il 2 agosto 2026 avrebbe fatto scattare “tutti” gli obblighi dell’AI Act, con tanto di sanzioni pronte a colpire qualsiasi impresa che utilizzasse sistemi di intelligenza artificiale. Non è andata così, e non poteva andare così, perché da fine luglio esiste un testo di legge che ha riscritto parte del calendario. Il punto, però, non è che “non cambia nulla”. È che cambia qualcosa di preciso, mentre qualcos’altro resta esattamente dove era.
Il Digital Omnibus è legge, non più un progetto
Il pacchetto di semplificazione noto come Digital Omnibus sull’IA ha completato il suo percorso legislativo prima della scadenza che avrebbe dovuto modificare. L’intesa politica tra Parlamento europeo e Consiglio risale al 7 maggio 2026, il Parlamento ha votato in plenaria il 16 giugno, il Consiglio ha dato l’adozione definitiva il 29 giugno. Il testo, firmato l’8 luglio, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026 come Regolamento (UE) 2026/1744, ed è entrato in vigore il 27 luglio, terzo giorno successivo alla pubblicazione. Non è quindi un accordo politico ancora sospeso: è diritto applicabile, con tutte le conseguenze che questo comporta per chi pianifica la conformità.
Quello che slitta davvero
Il rinvio riguarda un perimetro specifico: gli obblighi delle sezioni 1, 2 e 3 del Capo III dell’AI Act, cioè quelli sui sistemi ad alto rischio. Per i sistemi ad alto rischio “autonomi” dell’Allegato III, quelli impiegati in selezione del personale, valutazione del merito creditizio, accesso a servizi pubblici essenziali, giustizia e law enforcement, la scadenza passa dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027: sedici mesi in più. Per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti già regolati da normative settoriali, come macchinari o dispositivi medici, la nuova data è il 2 agosto 2028. È un rinvio consistente, giustificato dal legislatore con i ritardi accumulati nella definizione degli standard tecnici armonizzati e nei quadri di governance nazionali, non con un ripensamento sul merito delle regole.
Quello che il 2 agosto 2026 comunque porta
Qui si concentra l’errore che ha circolato per mesi. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, quelli su etichettatura di chatbot, contenuti sintetici e deepfake, non sono stati toccati dal rinvio e restano applicabili dal 2 agosto 2026. L’unica eccezione riguarda la marcatura tecnica machine-readable degli output dei sistemi generativi già sul mercato prima di questa data, per la quale esiste una finestra transitoria fino al 2 dicembre 2026: tutto il resto dell’articolo 50, disclosure dell’interazione con l’IA, informativa su riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica, etichettatura dei contenuti di interesse pubblico privi di controllo editoriale umano, è esigibile da subito. Chi in questi mesi ha continuato a produrre contenuti automatizzati senza disclosure adeguata si trova già fuori perimetro, non tra qualche anno.
Sul fronte sanzionatorio, il 2 agosto 2026 segna un passaggio più tecnico ma non meno rilevante: diventa pienamente operativo l’apparato di enforcement, sia a livello di autorità nazionali sia a livello di Commissione europea. Per i modelli di IA per finalità generali, i cosiddetti GPAI, gli obblighi sostanziali sono in vigore già dal 2 agosto 2025, ma il potere sanzionatorio specifico della Commissione previsto dall’articolo 101 era stato volutamente escluso dall’applicazione anticipata e scatta solo ora, alla data generale. È la stessa logica di scaglionamento con cui erano già entrati in vigore, dal 2 febbraio 2025, i divieti sulle pratiche vietate dell’articolo 5 e l’obbligo di alfabetizzazione sull’IA del personale: due scadenze che il Digital Omnibus non ha toccato e che restano, semplicemente, già passate.
Il calendario dell’AI Act dopo il Digital Omnibus
| Obbligo | Data originaria | Data attuale | Stato |
|---|---|---|---|
| Divieti pratiche vietate (art. 5) | 2 febbraio 2025 | 2 febbraio 2025 | Invariato |
| Alfabetizzazione IA (art. 4) | 2 febbraio 2025 | 2 febbraio 2025 | Invariato |
| Obblighi GPAI (art. 53-55) | 2 agosto 2025 | 2 agosto 2025 | Invariato |
| Trasparenza contenuti IA (art. 50) | 2 agosto 2026 | 2 agosto 2026 | Invariato |
| Sanzioni GPAI, Commissione (art. 101) | 2 agosto 2026 | 2 agosto 2026 | Invariato |
| Alto rischio, Allegato III | 2 agosto 2026 | 2 dicembre 2027 | Rinviato |
| Alto rischio, Allegato I | 2 agosto 2027 | 2 agosto 2028 | Rinviato |
| Divieto nudificazione e CSAM sintetico | n/d | 2 dicembre 2026 | Nuovo |
Fonte: Regolamento (UE) 2026/1744, Gazzetta ufficiale UE del 24 luglio 2026.
La parte che i titoli hanno ignorato: due nuovi divieti
Il Digital Omnibus non si limita a spostare date: introduce anche due nuove pratiche vietate, applicabili dal 2 dicembre 2026, che ampliano l’articolo 5. Riguardano gli strumenti di cosiddetta “nudificazione“, software capaci di generare immagini di nudo di persone reali o di rimuoverne digitalmente gli indumenti, e la generazione artificiale di materiale di abuso sessuale su minori. Sono le uniche disposizioni del pacchetto che vanno nella direzione opposta a quella della semplificazione: un inasprimento netto, non una concessione alle imprese.
I massimali sanzionatori dell’AI Act operativi dal 2 agosto 2026
| Tipo di violazione | Base giuridica | Massimale | Autorità competente |
|---|---|---|---|
| Pratiche vietate (art. 5) | Art. 99 | 35 mln € o 7% fatturato globale | Autorità nazionali |
| Altri obblighi (incl. art. 50 trasparenza) | Art. 99 | 15 mln € o 3% fatturato globale | Autorità nazionali |
| Obblighi fornitori GPAI | Art. 101 | 15 mln € o 3% fatturato globale | Commissione europea |
L’art. 101 (sanzioni GPAI da parte della Commissione) era escluso dall’applicazione anticipata del Capo XII nel 2025 e diventa esigibile solo dal 2 agosto 2026.
Cosa cambia, operativamente, per chi usa l’IA in azienda
Per un’impresa italiana la sintesi è meno rassicurante di quanto il rinvio dell’alto rischio potrebbe far pensare. I sistemi che rientrano nell’Allegato III hanno effettivamente sedici mesi in più, ed è tempo che va usato per costruire la documentazione tecnica e i registri di supervisione, non per rimandare la decisione. Ma chi utilizza chatbot, strumenti generativi o sistemi di categorizzazione biometrica a contatto con il pubblico deve verificare oggi, non tra un anno, se l’informativa richiesta dall’articolo 50 è già a norma: lo abbiamo già affrontato in dettaglio nell’articolo che avevamo programmato per il 2 agosto, prima del rinvio, e resta il riferimento operativo più aggiornato su questo fronte. Chi impiega sistemi di scoring o valutazione algoritmica del merito creditizio, un caso su cui GrifoNews è tornato più volte parlando di responsabilità algoritmica, dovrebbe inoltre considerare che il rinvio dell’Allegato III non elimina l’esposizione reputazionale e contrattuale verso clienti enterprise che già oggi chiedono garanzie di conformità come prerequisito, indipendentemente dalla scadenza legale.
Vale la pena ricordare, sul piano più strutturale, che le implicazioni dell’AI Act non si esauriscono nel perimetro strettamente giuridico: la sostituzione algoritmica del lavoro qualificato e il vuoto di rappresentanza collettiva che ne deriva restano temi aperti, come avevamo discusso analizzando il rapporto tra IA e mercato del lavoro. La stessa GrifoNews, come testata che utilizza strumenti di intelligenza artificiale nel proprio processo editoriale, applica una propria politica di trasparenza coerente con lo spirito dell’articolo 50, prima ancora che la norma lo imponesse in modo generalizzato.
Per una lettura tecnica articolo per articolo delle modifiche introdotte dal Regolamento, il servizio dedicato della Commissione resta la fonte primaria aggiornata, insieme alle analisi pubblicate dagli studi legali che seguono il dossier dal trilogo.
Chi ha bisogno di verificare la propria esposizione specifica, in particolare per obblighi che incrociano AI Act, GDPR e normative settoriali, dovrebbe comunque affidarsi a una valutazione legale puntuale: il quadro descritto qui ricostruisce il calendario normativo, non sostituisce un parere su un caso concreto.
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