Pensioni, dal 2027 un mese in più per la vecchiaia (salvo eccezioni)

Dal 2027 i requisiti per la pensione di vecchiaia aumentano di un mese. Dal 2028 scatta l’adeguamento pieno stimato in tre mesi. Esclusi lavoratori gravosi, usuranti e precoci.
Requisiti pensione vecchiaia 2027: decreto legge su scrivania con occhiali, penna stilografica e calendario 2027

La bozza di Legge di bilancio 2026 interviene nuovamente sul meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. A partire dal 2027 è previsto un aumento graduale: un mese in più per la pensione di vecchiaia il primo anno, per poi arrivare all’adeguamento pieno dal 2028. Sono esclusi dall’incremento alcuni lavoratori addetti ad attività gravose e usuranti, oltre a specifiche categorie tutelate.

Naturalmente si tratta di misure ancora in fase di approvazione in quanto la normativa sarà definitiva solo con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e del decreto direttoriale attuativo MEF–Lavoro.

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita

L’intervento della Manovra si innesta sul quadro normativo già esistente, disciplinato dall’art. 12, co. 12-bis, del DL 78/2010, che collega l’accesso alle pensioni agli aggiornamenti periodici della speranza di vita ISTAT.

In base alla disciplina vigente i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione (vecchiaia, anticipata, ecc.) sono oggetto di incrementi periodici e tali incrementi vengono stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, sulla base dei dati ISTAT.

La bozza di Legge di bilancio 2026 anticipa gli effetti del prossimo adeguamento, fissando direttamente in legge la misura dell’aumento per il 2027 e rinviando all’adeguamento pieno a partire dal 2028.

Dal 2027 un mese in più, dal 2028 l’adeguamento pieno

Secondo il testo in bozza per il solo anno 2027, l’incremento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sarà limitato a un mese mentre dal 1° gennaio 2028 troverà invece applicazione l’adeguamento pieno che verrà definito dal decreto direttoriale MEF–Lavoro, stimato in 3 mesi complessivi dall’ultima relazione della Ragioneria generale dello Stato.

In concreto per la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027 salirebbe a 67 anni e 1 mese e dal 1° gennaio 2028, in base alle stime attuali, diventerebbe pari a 67 anni e 3 mesi.

Si tratta, quindi, di una sterilizzazione parziale dell’aumento: nel 2027 l’impatto dell’adeguamento automatico viene attenuato, ma non annullato, e l’adeguamento pieno è soltanto rinviato all’anno successivo.

Esclusioni: lavori gravosi, usuranti e lavoratori precoci

Il comma 2 della bozza di articolo prevede che, per alcune categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive, esclusive e alla Gestione separata non trovi applicazione l’aumento dei requisiti per il solo anno 2027.

In particolare, la deroga riguarda:

  • i lavoratori dipendenti addetti alle professioni indicate nell’allegato B della L. 205/2017 (cosiddetti “lavori gravosi”), a condizione che:
    • abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7;
    • possiedano almeno 30 anni di contributi;
  • gli addetti ai lavori usuranti e notturni, individuati dall’art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), del D.lgs. 67/2011, che rispettino le specifiche condizioni previste dal decreto e possiedano almeno 30 anni di contributi.

Il comma 4 estende la deroga anche ai lavoratori precoci, cioè coloro che accedono alla pensione anticipata con 41 anni di contributi (art. 1, co. 199, L. 232/2016), qualora siano addetti a lavori gravosi (per almeno 6 anni negli ultimi 7) oppure addetti a lavori usuranti (per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa).

Restano invece esclusi da questo beneficio, come evidenziato dal comma 6 i lavoratori che, pur rientrando tra gli addetti a lavori gravosi, risultino beneficiari dell’Ape sociale (art. 1, co. 179, L. 232/2016). Per questi ultimi, infatti, continuerà ad applicarsi la disciplina generale senza la neutralizzazione dell’aumento di un mese nel 2027.

Impatto sul pubblico impiego e sulla liquidazione dei TFS/TFR

La specifica disposizione secondo i commi 1 e 7 riguarda i dipendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca; per tali lavoratori, le indennità di fine servizio, TFS/TFR, saranno liquidate non in base alla sola data effettiva di cessazione, ma al momento in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa vigente, ai sensi dell’art. 24 del DL 201/2011.

In pratica nel 2027 potranno beneficiare, ai fini del pensionamento, dell’incremento attenuato (un solo mese in più); per la decorrenza del TFS/TFR, invece, il calcolo avverrà come se fosse già in vigore l’incremento pieno di 3 mesi, anticipando così gli effetti dell’adeguamento successivo.

Questo comporta uno scollamento temporale tra la data in cui si può effettivamente cessare con diritto a pensione e la data in cui matura il diritto alla liquidazione delle indennità di fine servizio.

Blocco dei requisiti per le pensioni di anzianità dei lavori usuranti

Il comma 5 introduce inoltre il blocco dell’adeguamento dei requisiti, anagrafici e di quota, per la pensione di anzianità degli addetti ai lavori usuranti di cui al D.lgs. 67/2011.

Ad oggi tali lavoratori, e i notturni con almeno 78 notti l’anno, possono accedere alla pensione con un’età minima di 61 anni e 7 mesi, 35 anni di contributi e una quota, somma di età e contribuzione, pari a 97,6.

Con il blocco previsto, questi requisiti dovrebbero rimanere immutati anche per il biennio 2027–2028, congelando di fatto l’impatto della speranza di vita su questa particolare forma di pensionamento anticipato.

In attesa del decreto e della pubblicazione in Gazzetta

Se confermata nel testo definitivo, la misura comporterà quindi, dal 1° gennaio 2027 un innalzamento di un mese dei requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni ordinarie, l’esclusione dall’aumento per i lavoratori addetti a lavori gravosi, usuranti e notturni, nonché per alcuni lavoratori precoci e un adeguamento pieno, stimato in 3 mesi, a partire dal 2028.

La certezza sui requisiti potrà tuttavia aversi solo con l’emanazione del decreto direttoriale MEF–Lavoro previsto dall’art. 12 del DL 78/2010 e la pubblicazione della Legge di bilancio 2026 in Gazzetta Ufficiale.

Fino ad allora la prudenza resta d’obbligo: pur risultando chiara l’impostazione complessiva, l’intervento potrebbe subire modifiche in sede di approvazione definitiva e influire in modo diverso sui percorsi di pensionamento programmati per i prossimi anni.

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