Pensione anticipata a 64 anni: come ottenerla con contributi anteriori al 1996

Pensione anticipata a 64 anni con contributi ante 1996: possibile, ma solo con il computo corretto. Un errore può bloccare l’uscita. Guida pratica per professionisti che devono decidere ora.
Uomo analizza documenti su pensione anticipata a 64 anni, valutando requisiti contributivi

La pensione anticipata contributiva a 64 anni viene spesso percepita come una possibilità riservata ai soli lavoratori “contributivi puri”, cioè privi di versamenti prima del 1° gennaio 1996. In realtà, grazie allo strumento del computo nella Gestione Separata, anche chi possiede contributi anteriori al 1996 può, in determinate condizioni, accedere a questo canale di uscita. Vediamo come.

Il contesto: meno flessibilità, più vincoli

Negli ultimi anni il sistema pensionistico a ripartizione ha mostrato con crescente chiarezza i propri limiti strutturali, quali bassa crescita economica, invecchiamento demografico e carriere lavorative discontinue.

Questi fattori hanno reso necessarie continue restrizioni sui requisiti per il pensionamento. Gli strumenti sperimentali di flessibilità in uscita, come Quota 103 o Opzione Donna, sono stati progressivamente irrigiditi e, allo stato, non sembrano destinati a una stabilizzazione strutturale né a proroghe illimitate.

In questo scenario, lo “zoccolo duro” del sistema resta affidato alle sole pensioni di vecchiaia e alle pensioni anticipate ordinarie, disciplinate dall’art. 24, commi 6, 7 e 10, del DL 201/2011(riforma Fornero).

Accanto a questi canali strutturali, le forme più significative di anticipo sono oggi prevalentemente riservate a platee speciali quali invalidi, caregiver, disoccupati di lungo corso, addetti a mansioni gravose o usuranti.

La pensione anticipata contributiva: un canale “ordinamentale”

Spesso sfugge l’esistenza di una forma di anticipo “ordinamentale”, introdotta anch’essa dalla riforma Fornero, che consente di lasciare il lavoro 3 anni prima della vecchiaia, con un requisito contributivo sensibilmente inferiore rispetto alla pensione anticipata ordinaria: la pensione anticipata contributiva (art. 24, co. 11, DL 201/2011).

Per il biennio 2025–2026, il diritto si consegue se sono rispettate le seguenti condizioni: 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva
(sono esclusi, quindi, i soli contributi figurativi: disoccupazione, malattia, infortunio, ecc.) e l’importo della prima rata di pensione almeno pari a 3 volte l’assegno sociale.

Nel 2025 l’assegno sociale è pari a 538,69 euro mensili, per cui la soglia minima è di 1.616,07 euro lordi mensili.

Sono inoltre previste soglie ridotte per le donne con figli: 2,8 volte l’assegno sociale in presenza di un figlio e 2,6 volte con due o più figli.

La prestazione è soggetta a finestra mobile di 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti e viene erogata fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, nel limite massimo di 5 volte il trattamento minimo INPS (3.017 euro lordi mensili nel 2025).

Il problema: misura riservata (in teoria) ai “contributivi puri”

Come chiarito dall’INPS nelle prime circolari applicative della riforma Fornero (circolare n. 35/2012, messaggio n. 219/2013), la pensione anticipata contributiva è riservata ai soli lavoratori “contributivi puri”, ossia soggetti il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995.

Per chi possiede contributi al 31 dicembre 1995, la situazione è diversa.

Perché l’opzione al contributivo non basta?

L’opzione per il sistema contributivo di cui all’art. 1, co. 23, L. 335/1995 consente di ricalcolare interamente la pensione con il metodo contributivo, ma non modifica lo status giuridico dell’assicurato, che resta a tutti gli effetti un “vecchio iscritto” con anzianità ante 1996.

Come conseguenza pratica si ha che l’opzione al contributivo non apre automaticamente l’accesso alle prestazioni riservate ai contributivi puri, tra cui la pensione anticipata a 64 anni.

Per i “vecchi iscritti”, quindi, la sola opzione non è sufficiente.

Il computo nella Gestione Separata: la chiave per i lavoratori ante 1996

Per i lavoratori con contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 esiste comunque una strada per accedere alla pensione anticipata contributiva: il computo nella Gestione Separata previsto dall’art. 3 del DM 282/1996 e richiamato dall’INPS nella circolare n. 184/2015.

Il computo consente di trasferire nella Gestione Separata INPS tutta la contribuzione accreditata presso:

  • l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
  • le sue forme sostitutive ed esclusive;
  • le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

con esclusione delle sole casse dei liberi professionisti.

A fronte dell’esercizio di tale facoltà la prestazione viene interamente calcolata con il metodo contributivo e l’assicurato acquisisce, ai fini del diritto, una posizione assimilabile a quella del “contributivo puro”, potendo quindi accedere anche alla pensione anticipata a 64 anni.

Requisiti per il computo in Gestione Separata

Per esercitare il computo nella Gestione Separata è necessario che il lavoratore:

  • possieda almeno 15 anni di anzianità contributiva complessiva;
  • abbia almeno 5 anni di contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 in poi;
  • abbia una anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni;
  • possa far valere almeno un mese di contribuzione effettiva nella Gestione Separata INPS.

Proprio questo ultimo requisito, il “mese mancante”, è spesso l’elemento critico, specie per chi non ha mai prestato attività rientranti, in via ordinaria, nella Gestione Separata.

Come maturare un mese in Gestione Separata

Per l’accredito di un mese di contribuzione nella Gestione Separata è necessario che il reddito o compenso annuo assoggettato a contribuzione raggiunga almeno il minimale annuo rapportato al mese.

Nel 2025 il minimale annuo è pari a 18.555 euro, per cui il minimale mensile è di 1.546,25 euro.

Questo risultato può essere raggiunto, ad esempio, tramite:

  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con compenso annuo superiore a 1.546,25 euro;
  • lavoro autonomo professionale con partita IVA, in assenza di altra cassa, con fatturato annuo che generi imponibile almeno pari a 1.546,25 euro;
  • lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.:
    • la contribuzione alla Gestione Separata scatta solo oltre i 5.000 euro annui di compensi;
    • per maturare un mese pieno serve quindi un importo complessivo di circa 6.546,25 euro (5.000 euro esenti + 1.546,25 euro assoggettati a contribuzione);
  • prestazioni occasionali (PrestO) o libretto famiglia (nuovi voucher), con un numero di ore tali da determinare, nell’anno, un imponibile contributivo almeno pari al minimale mensile (nella pratica, spesso oltre un centinaio di ore complessive).

Un aspetto operativo importante è che il computo non può essere richiesto in anticipo, ma solo contestualmente alla domanda di pensione.

Ne deriva la necessità di pianificare per tempo l’acquisizione di almeno un mese di contribuzione in Gestione Separata, se il lavoratore è prossimo alla cessazione e non ha ancora svolto attività riconducibili a questa gestione.

Novità sul cumulo con la previdenza complementare

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 181–185, L. 207/2024) ha introdotto una novità importante per i lavoratori con almeno 25 anni di contributi (che diventeranno 30 dal 2030), è prevista la possibilità di raggiungere la soglia minima di importo richiesta (3 volte l’assegno sociale) cumulando la pensione INPS con la rendita derivante dalla previdenza complementare.

La misura, tuttavia, non è ancora operativa in quanto in attesa del relativo decreto attuativo.

Maternità e vantaggi per le donne

Per le donne con figli, l’art. 1, co. 40, L. 335/1995 prevede ulteriori strumenti di valorizzazione della maternità, che possono incidere positivamente anche sulla convenienza della pensione anticipata contributiva:

  • possibilità di applicare un coefficiente di trasformazione più favorevole, corrispondente a un’età anagrafica incrementata di:
    • 1 anno in presenza di uno o due figli;
    • 2 anni con tre o più figli;
  • in alternativa, possibilità di ottenere una riduzione dell’età di accesso, pari a 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi.

Le insidie per i “vecchi iscritti”: ricalcolo contributivo e riscatto di laurea

Per i lavoratori con contribuzione anteriore al 1996, l’accesso alla pensione anticipata contributiva è dunque possibile solo tramite computo nella Gestione Separata.

La contropartita è chiara:

  • tutti i periodi assicurativi, inclusi quelli ante 1996, vengono liquidati con il metodo contributivo;
  • nella maggior parte dei casi ciò determina un importo inferiore rispetto a una pensione calcolata con sistema retributivo-misto, salvo situazioni particolari (carriere discontinue, redditi decrescenti, ecc.).

Un’ulteriore criticità riguarda il coordinamento con il riscatto agevolato della laurea (art. 20, co. 6, DL 4/2019):

  • per riscattare con sistema contributivo periodi di corso legale anteriori al 1996, durante la carriera si può utilizzare solo l’opzione al contributivo (art. 1, co. 23, L. 335/1995);
  • se il lavoratore esercita questa opzione prima di richiedere il computo:
    • perde la possibilità di utilizzare il computo come canale di accesso alla pensione anticipata a 64 anni;
    • non può “optare due volte” per il sistema contributivo;
    • soprattutto, l’opzione non lo trasforma in “contributivo puro” ai fini dei requisiti di accesso alle prestazioni riservate ai post-1995.

In pratica un’opzione al contributivo esercitata nel momento sbagliato può precludere per sempre la possibilità di ottenere la pensione anticipata a 64 anni tramite computo.

La corretta sequenza delle scelte quali riscatti, opzioni, computo, diventa quindi un passaggio decisivo da valutare caso per caso.

La soluzione per gli iscritti ante 1996: computo sì, ma al momento giusto

In sintesi, per i lavoratori con contribuzione anteriore al 1996 che intendano accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni:

  • l’opzione al contributivo ex art. 1, co. 23, L. 335/1995
    • non consente l’accesso ai trattamenti riservati ai contributivi puri;
  • l’unico strumento idoneo a farli trattare come contributivi puri, ai fini dell’accesso alla pensione a 64 anni, è il computo nella Gestione Separata ex art. 3 DM 282/1996,
    • da richiedere contestualmente alla domanda di pensione.

Una strategia operativa ordinata può essere così riassunta:

  1. Analizzare l’anzianità contributiva complessiva, verificando:
    • presenza di almeno 15 anni totali,
    • almeno 5 anni nel sistema contributivo (post 1995),
    • meno di 18 anni al 31 dicembre 1995.
  2. Programmare per tempo l’accredito di almeno un mese in Gestione Separata, se mancante.
  3. Simulare l’importo della pensione in due scenari:
    • mantenendo il sistema retributivo-misto;
    • optando per il computo contributivo,
      per quantificare la perdita economica da ricalcolo e confrontarla con il vantaggio dell’uscita anticipata, tenendo conto anche del tetto di 5 volte il minimo fino alla vecchiaia.
  4. Coordinare con grande cautela eventuali riscatti di laurea relativi a periodi ante 1996, evitando opzioni al contributivo premature che renderebbero impossibile il computo in futuro.

Nel nostro sistema pensionistico sempre più complesso la pensione anticipata contributiva a 64 anni può rappresentare una leva preziosa di pianificazione previdenziale anche per i “vecchi iscritti” a condizione, però, di muoversi con una strategia chiara e di valutare attentamente costi e benefici di ogni scelta.

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