Per anni la Gestione Separata INPS è rimasta ai margini del sistema della ricongiunzione contributiva. Chi aveva versato contributi sia alla Gestione Separata sia a una cassa professionale poteva sommare i periodi ai fini del diritto alla pensione, tramite cumulo o totalizzazione, ma non poteva concentrarli in un’unica gestione. Il risultato era una posizione frammentata, con spezzoni contributivi che spesso non raggiungevano i requisiti minimi di nessuna delle gestioni coinvolte.
Questa situazione si è chiusa il 9 febbraio 2026, con la circolare INPS n. 15, che ha reso operative le istruzioni per la ricongiunzione da e verso la Gestione Separata, incluse le casse dei liberi professionisti. Le domande presentate da quella data, così come i ricorsi e le domande pendenti non ancora definiti, rientrano nella nuova disciplina.
Il percorso che ha portato alla circolare
La svolta non è nata per iniziativa legislativa. Negli anni precedenti, la giurisprudenza aveva progressivamente smontato le basi dell’esclusione amministrativa. La Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019 e le successive ordinanze del febbraio e dicembre 2023, aveva chiarito che non esiste un fondamento normativo solido per impedire la ricongiunzione con la Gestione Separata, e che tale esclusione era incoerente rispetto al trattamento riservato alle casse professionali. I tribunali di merito — Bergamo, Verona, Napoli, Taranto, Milano, la Corte d’Appello di Milano — si erano progressivamente allineati.
L’INPS, nonostante il consolidarsi di questo orientamento, aveva continuato a negare la ricongiunzione in via amministrativa. Il 21 novembre 2025 il Ministero del Lavoro ha formalmente preso atto della situazione con un comunicato che riconosceva l’ammissibilità della ricongiunzione in entrata e in uscita dalla Gestione Separata. La circolare n. 15/2026 ha tradotto quella presa d’atto in regole operative.
Come funziona: i limiti e i vincoli da conoscere prima
La ricongiunzione è ammessa in entrambe le direzioni: dalla cassa professionale verso la Gestione Separata, e dalla Gestione Separata verso la cassa. La domanda deve riguardare tutti i periodi disponibili presso la gestione cedente: non sono ammesse ricongiunzioni parziali, e sono esclusi i periodi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico. Previdage
Per la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata, sono esclusi i periodi contributivi antecedenti al 1° aprile 1996, data di istituzione dell’obbligo contributivo per quella gestione. Chi ha contributi in cassa relativi a periodi precedenti a quella data non può trasferirli verso la Gestione Separata.
L’operazione è onerosa. Per i periodi da valutare nella Gestione Separata non si applica il criterio della riserva matematica: l’onere si determina con calcolo a percentuale, applicando l’aliquota IVS vigente alla data della domanda — con riferimento al 33% per gli iscritti in via esclusiva — sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, nel rispetto dei limiti di minimale e massimale contributivo. Dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalla gestione cedente. Fisco e Tasse
Un aspetto rilevante riguarda gli effetti finanziari: la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda, non dalla collocazione temporale originaria dei periodi trasferiti. Questo significa che i contributi trasferiti entrano nel montante con decorrenza dalla domanda, non retroattivamente dal momento in cui erano stati versati. Lavoripubblici
Le opportunità concrete
Per chi ha carriere miste tra Gestione Separata e cassa professionale, la ricongiunzione apre scenari che cumulo e totalizzazione non consentivano. Cumulo e totalizzazione sommano i periodi ai fini del diritto, ma non concentrano la contribuzione: la pensione resta liquidata pro-quota da ciascun ente, spesso con importi ridotti. La ricongiunzione produce invece una posizione assicurativa unica, con un montante unificato che incide sulla misura della prestazione.
Per i liberi professionisti iscritti alle casse, il trasferimento dei periodi accreditati nella Gestione Separata può colmare lacune contributive e accelerare il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata previsti dai singoli regolamenti. A titolo di riferimento: l’Enpacl prevede la pensione di vecchiaia anticipata a 60 anni con 40 anni di contributi; la CNPADC a 61 anni con 38 anni di contribuzione o con 40 anni; la CNPR a 63 anni e 9 mesi con 20 anni. In tutti questi casi, i periodi nella Gestione Separata possono risultare determinanti.
Per chi invece preferisce trasferire i contributi verso la Gestione Separata, il sistema interamente contributivo di quest’ultima consente di accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione, o alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni. Quest’ultima opzione è rilevante per chi ha carriere brevi o discontinue con contributi silenti che non raggiungono i requisiti minimi nelle gestioni di origine. Previdage
Prima di presentare la domanda
La ricongiunzione ha un costo che può essere consistente, e la rivalutazione del montante parte dalla data della domanda — non retroagisce ai periodi trasferiti. In alcune situazioni il cumulo gratuito produce risultati comparabili senza esborso. Il punto di partenza obbligato è l’estratto contributivo completo di tutte le gestioni interessate, seguito da una simulazione formale all’INPS o alla cassa competente. Senza quei numeri, qualsiasi valutazione è prematura.
