Green Tour 2026 e IFIT: è possibile partecipare di nuovo?

Chi ha ottenuto IFIT può partecipare a Green Tour? La risposta dipende dal rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti, dalla distinzione degli investimenti e dai codici ATECO ammessi. Un’analisi dei principali aspetti da verificare prima di presentare la domanda.
Green Tour 2026, freccia verde sospesa tra le montagne sopra una strada percorsa da un camion verso una struttura turistica

Molte imprese del turismo credono di essere escluse dal nuovo Green Tour dopo aver ottenuto IFIT. Vediamo cosa prevede realmente la normativa.

Il 15 luglio 2026 ha aperto Green Tour, il fondo da 109 milioni di euro promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia per sostenere la transizione energetica e digitale delle imprese turistiche. Le domande si raccolgono fino al 15 settembre, con una dotazione ripartita tra contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato. È una misura destinata a intercettare un pubblico ampio: alberghi, strutture ricettive extralberghiere, campeggi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, strutture termali, impianti sportivi e parchi divertimento.

Tra i primi dubbi che stanno circolando tra gli operatori ce n’è uno più operativo di tutti gli altri, e riguarda un pubblico specifico: le imprese che negli anni scorsi hanno già ottenuto il contributo IFIT – Incentivi Finanziari per le Imprese Turistiche, la misura PNRR da 600 milioni di euro le cui domande si sono chiuse nella primavera del 2026. Chi ha già beneficiato di IFIT può presentare domanda anche per Green Tour, oppure l’aver già ricevuto quell’agevolazione costituisce un motivo di esclusione automatica?

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Scarica la guida realizzata da GrifoFinance per verificare i requisiti di accesso alle agevolazioni Green Tour 2026, individuare gli investimenti ammissibili e impostare correttamente il progetto prima della presentazione della domanda.

  • Ammissibilità e codice ATECO
  • Compatibilità con IFIT
  • Investimenti finanziabili
  • Errori da evitare e checklist finale
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Perché il dubbio è diffuso

La cautela di molte imprese non è irragionevole. Le misure a valere su fondi pubblici, e in particolare quelle costruite nell’ambito del PNRR, prevedono spesso vincoli di cumulo piuttosto stringenti, e la prassi ha abituato gli operatori a un approccio prudenziale: “ho già ottenuto un contributo su questo ambito, meglio non rischiare una domanda che rischia di essere respinta”. È una lettura comprensibile, ma che nel caso di Green Tour porta, con ogni probabilità, a un’autoesclusione non necessaria.

Cosa dice la normativa

Il punto di riferimento è l’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il cosiddetto GBER (General Block Exemption Regulation), che disciplina proprio il cumulo tra aiuti di Stato concessi nell’ambito di misure diverse. La regola generale è che il cumulo è ammesso, a condizione che non venga superata, per le medesime spese ammissibili, l’intensità massima di aiuto prevista per ciascuna misura, e a condizione che l’investimento oggetto della nuova domanda sia distinto da quello già agevolato in precedenza.

Applicato al caso concreto: un’impresa che ha ottenuto IFIT per un determinato intervento può, in linea di principio, presentare domanda Green Tour per un investimento diverso, anche sulla stessa struttura, senza che il precedente incentivo costituisca di per sé una causa di esclusione. La condizione decisiva è la non sovrapposizione: le spese già rendicontate o ammesse a beneficio con IFIT non possono essere riproposte come oggetto della nuova domanda.

Nessuna penalità automatica nei criteri di valutazione

Un secondo elemento rassicura ulteriormente chi si è posto il dubbio: dai criteri di valutazione di Green Tour non risulta alcuna penalizzazione di punteggio, né alcuna causa di inammissibilità, collegata al fatto di aver in precedenza beneficiato di IFIT. Va detto con chiarezza, però, che questa lettura si basa sull’analisi dei criteri e su un riscontro informale ottenuto da Invitalia, non su una FAQ ufficiale pubblicata sul punto specifico: prima di costruire una strategia di investimento su questa base, è opportuno che ogni impresa verifichi la propria posizione con la documentazione ufficiale di bando o con un consulente.

Attenzione ai codici ATECO: qui il perimetro cambia davvero

Se sul fronte del cumulo la sovrapposizione tra le due misure non è un ostacolo, lo stesso non si può dire per l’ambito soggettivo. I codici ATECO ammessi a Green Tour non coincidono con quelli previsti da IFIT: il decreto istitutivo individua un elenco di settori ammissibili in parte diverso da quello della precedente misura PNRR. Un’impresa già beneficiaria di IFIT deve quindi verificare, prima di ogni altra valutazione, se il proprio codice ATECO rientra nel nuovo elenco: è un controllo preliminare che vale la pena di fare subito, perché a differenza del tema del cumulo, qui l’esclusione può essere reale e immediata.

Fondo perduto, tasso agevolato, credito d’imposta: cosa cambia rispetto a IFIT

IFIT e Green Tour a confronto

Elemento IFIT Green Tour Osservazioni
Forma dell’aiuto Fondo perduto + credito d’imposta Fondo perduto + finanziamento agevolato Il credito d’imposta cedibile non è previsto.
Nuova domanda dopo IFIT Possibile Purché riguardi un investimento diverso e siano rispettate le regole sul cumulo.
Codici ATECO Elenco IFIT Elenco Green Tour I due elenchi non coincidono.
Cumulo degli aiuti Consentito nei limiti normativi Consentito nei limiti normativi Occorre rispettare l’art. 8 del GBER.

Le due misure hanno anche un’architettura finanziaria diversa. IFIT prevedeva un mix di contributo a fondo perduto e credito d’imposta cedibile. Green Tour non replica questo schema: l’agevolazione si compone soltanto di un contributo a fondo perduto e di un finanziamento a tasso agevolato, senza alcuna componente di credito d’imposta cedibile a terzi. Per le imprese che nella pianificazione finanziaria avevano fatto affidamento sulla cedibilità del credito, si tratta di una differenza non trascurabile, da tenere in conto nella valutazione di convenienza dell’investimento.

Green Tour 2026: chi ha già ottenuto il contributo IFIT può partecipare anche al nuovo bando?

Verifiche da effettuare prima della presentazione della domanda Green Tour

Controllo Perché è importante Esito
Codice ATECO ammesso Verifica l’appartenenza ai settori previsti dal bando. Prioritario
Investimento diverso da IFIT Le spese non devono coincidere con quelle già agevolate. Essenziale
Regole sul cumulo Occorre rispettare l’art. 8 del Regolamento GBER. Obbligatorio
Documentazione tecnica Preventivi, progetto e requisiti devono essere coerenti con il bando. Consigliato
Pianificazione finanziaria Green Tour non prevede credito d’imposta cedibile. Da valutare

Aver ottenuto IFIT non preclude, di per sé, la partecipazione a Green Tour: la condizione è che il nuovo investimento sia distinto da quello già agevolato, in coerenza con le regole di cumulo dell’art. 8 del GBER. Il vincolo reale da verificare per primo è un altro, ed è quello dei codici ATECO ammissibili, diversi tra le due misure. Se state valutando la partecipazione al bando è opportuno verificare preventivamente l’ammissibilità del progetto e la corretta impostazione dell’investimento.


Nota redazionale: la lettura della compatibilità tra IFIT e Green Tour qui proposta si fonda sull’analisi dei criteri di cumulo previsti dall’art. 8 del GBER, sui criteri di valutazione pubblicati per Green Tour e su un riscontro informale ottenuto telefonicamente da Invitalia; non risulta, al momento della pubblicazione, una FAQ ufficiale che confermi in modo esplicito questo punto. Si raccomanda a chiunque valuti la partecipazione al bando di verificare la propria posizione specifica sulla base della documentazione ufficiale di gara e, se necessario, con un consulente.

Domande frequenti

Green Tour 2026 e IFIT: i dubbi più comuni

Le risposte essenziali per capire quando una precedente agevolazione IFIT può convivere con una nuova domanda Green Tour e quali verifiche effettuare prima di presentare il progetto.

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Green Tour 2026 · Incentivi per il turismo · Valutazione preliminare

Hai già ottenuto IFIT e vuoi partecipare anche a Green Tour?

Il precedente accesso a IFIT non determina automaticamente l’esclusione da Green Tour. Occorre però verificare che il nuovo progetto riguardi investimenti e spese distinti da quelli già agevolati, che il codice ATECO dell’impresa rientri nel perimetro della nuova misura e che siano rispettate le regole sul cumulo degli aiuti.

Ammissibilità dell’impresa
Verifica preliminare del codice ATECO, della tipologia di attività turistica e degli altri requisiti soggettivi previsti dalla misura.
Distinzione da IFIT
Analisi della separazione tra il nuovo investimento e le spese già presentate, ammesse o rendicontate nell’ambito di IFIT.
Struttura finanziaria
Valutazione del contributo a fondo perduto, del finanziamento agevolato e della sostenibilità della quota di investimento a carico dell’impresa.

GrifoFinance, mediatore creditizio iscritto OAM al n. M538, può effettuare una prima valutazione dell’operazione e verificare la coerenza tra il progetto previsto, gli eventuali incentivi già ottenuti e la struttura finanziaria necessaria per realizzare l’investimento.

La richiesta sarà trasmessa esclusivamente all’indirizzo [email protected].
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Sara Zucca, Amministrazione e Back Office di GrifoFinance
L’autrice

Sara Zucca

Amministrazione e Back Office di GrifoFinance

Da sei anni opera in Pura Energia Italiana, dove ha sviluppato competenze nella contabilità e nella gestione delle operazioni di cessione dei crediti fiscali. Collabora con GrifoFinance come collaboratrice di mediatore creditizio, supportando il team nelle attività amministrative, di tesoreria, back office e due diligence documentale.

Aree di competenza: amministrazione, back office, contabilità, tesoreria, due diligence documentale, cessione dei crediti fiscali e gestione operativa delle pratiche.

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