Molte imprese del turismo credono di essere escluse dal nuovo Green Tour dopo aver ottenuto IFIT. Vediamo cosa prevede realmente la normativa.
Il 15 luglio 2026 ha aperto Green Tour, il fondo da 109 milioni di euro promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia per sostenere la transizione energetica e digitale delle imprese turistiche. Le domande si raccolgono fino al 15 settembre, con una dotazione ripartita tra contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato. È una misura destinata a intercettare un pubblico ampio: alberghi, strutture ricettive extralberghiere, campeggi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, strutture termali, impianti sportivi e parchi divertimento.
Tra i primi dubbi che stanno circolando tra gli operatori ce n’è uno più operativo di tutti gli altri, e riguarda un pubblico specifico: le imprese che negli anni scorsi hanno già ottenuto il contributo IFIT – Incentivi Finanziari per le Imprese Turistiche, la misura PNRR da 600 milioni di euro le cui domande si sono chiuse nella primavera del 2026. Chi ha già beneficiato di IFIT può presentare domanda anche per Green Tour, oppure l’aver già ricevuto quell’agevolazione costituisce un motivo di esclusione automatica?
Green Tour 2026: guida pratica per le imprese
Scarica la guida realizzata da GrifoFinance per verificare i requisiti di accesso alle agevolazioni Green Tour 2026, individuare gli investimenti ammissibili e impostare correttamente il progetto prima della presentazione della domanda.
- Ammissibilità e codice ATECO
- Compatibilità con IFIT
- Investimenti finanziabili
- Errori da evitare e checklist finale
Perché il dubbio è diffuso
La cautela di molte imprese non è irragionevole. Le misure a valere su fondi pubblici, e in particolare quelle costruite nell’ambito del PNRR, prevedono spesso vincoli di cumulo piuttosto stringenti, e la prassi ha abituato gli operatori a un approccio prudenziale: “ho già ottenuto un contributo su questo ambito, meglio non rischiare una domanda che rischia di essere respinta”. È una lettura comprensibile, ma che nel caso di Green Tour porta, con ogni probabilità, a un’autoesclusione non necessaria.
Cosa dice la normativa
Il punto di riferimento è l’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il cosiddetto GBER (General Block Exemption Regulation), che disciplina proprio il cumulo tra aiuti di Stato concessi nell’ambito di misure diverse. La regola generale è che il cumulo è ammesso, a condizione che non venga superata, per le medesime spese ammissibili, l’intensità massima di aiuto prevista per ciascuna misura, e a condizione che l’investimento oggetto della nuova domanda sia distinto da quello già agevolato in precedenza.
Applicato al caso concreto: un’impresa che ha ottenuto IFIT per un determinato intervento può, in linea di principio, presentare domanda Green Tour per un investimento diverso, anche sulla stessa struttura, senza che il precedente incentivo costituisca di per sé una causa di esclusione. La condizione decisiva è la non sovrapposizione: le spese già rendicontate o ammesse a beneficio con IFIT non possono essere riproposte come oggetto della nuova domanda.
Nessuna penalità automatica nei criteri di valutazione
Un secondo elemento rassicura ulteriormente chi si è posto il dubbio: dai criteri di valutazione di Green Tour non risulta alcuna penalizzazione di punteggio, né alcuna causa di inammissibilità, collegata al fatto di aver in precedenza beneficiato di IFIT. Va detto con chiarezza, però, che questa lettura si basa sull’analisi dei criteri e su un riscontro informale ottenuto da Invitalia, non su una FAQ ufficiale pubblicata sul punto specifico: prima di costruire una strategia di investimento su questa base, è opportuno che ogni impresa verifichi la propria posizione con la documentazione ufficiale di bando o con un consulente.
Attenzione ai codici ATECO: qui il perimetro cambia davvero
Se sul fronte del cumulo la sovrapposizione tra le due misure non è un ostacolo, lo stesso non si può dire per l’ambito soggettivo. I codici ATECO ammessi a Green Tour non coincidono con quelli previsti da IFIT: il decreto istitutivo individua un elenco di settori ammissibili in parte diverso da quello della precedente misura PNRR. Un’impresa già beneficiaria di IFIT deve quindi verificare, prima di ogni altra valutazione, se il proprio codice ATECO rientra nel nuovo elenco: è un controllo preliminare che vale la pena di fare subito, perché a differenza del tema del cumulo, qui l’esclusione può essere reale e immediata.
Fondo perduto, tasso agevolato, credito d’imposta: cosa cambia rispetto a IFIT
IFIT e Green Tour a confronto
| Elemento | IFIT | Green Tour |
|---|---|---|
| Forma dell’aiuto | Fondo perduto + credito d’imposta | Fondo perduto + finanziamento agevolato |
| Nuova domanda dopo IFIT | — | Possibile |
| Codici ATECO | Elenco IFIT | Elenco Green Tour |
| Cumulo degli aiuti | Consentito nei limiti normativi | Consentito nei limiti normativi |
Le due misure hanno anche un’architettura finanziaria diversa. IFIT prevedeva un mix di contributo a fondo perduto e credito d’imposta cedibile. Green Tour non replica questo schema: l’agevolazione si compone soltanto di un contributo a fondo perduto e di un finanziamento a tasso agevolato, senza alcuna componente di credito d’imposta cedibile a terzi. Per le imprese che nella pianificazione finanziaria avevano fatto affidamento sulla cedibilità del credito, si tratta di una differenza non trascurabile, da tenere in conto nella valutazione di convenienza dell’investimento.
Green Tour 2026: chi ha già ottenuto il contributo IFIT può partecipare anche al nuovo bando?
Verifiche da effettuare prima della presentazione della domanda Green Tour
| Controllo | Perché è importante |
|---|---|
| Codice ATECO ammesso | Verifica l’appartenenza ai settori previsti dal bando. |
| Investimento diverso da IFIT | Le spese non devono coincidere con quelle già agevolate. |
| Regole sul cumulo | Occorre rispettare l’art. 8 del Regolamento GBER. |
| Documentazione tecnica | Preventivi, progetto e requisiti devono essere coerenti con il bando. |
| Pianificazione finanziaria | Green Tour non prevede credito d’imposta cedibile. |
Aver ottenuto IFIT non preclude, di per sé, la partecipazione a Green Tour: la condizione è che il nuovo investimento sia distinto da quello già agevolato, in coerenza con le regole di cumulo dell’art. 8 del GBER. Il vincolo reale da verificare per primo è un altro, ed è quello dei codici ATECO ammissibili, diversi tra le due misure. Se state valutando la partecipazione al bando è opportuno verificare preventivamente l’ammissibilità del progetto e la corretta impostazione dell’investimento.
Nota redazionale: la lettura della compatibilità tra IFIT e Green Tour qui proposta si fonda sull’analisi dei criteri di cumulo previsti dall’art. 8 del GBER, sui criteri di valutazione pubblicati per Green Tour e su un riscontro informale ottenuto telefonicamente da Invitalia; non risulta, al momento della pubblicazione, una FAQ ufficiale che confermi in modo esplicito questo punto. Si raccomanda a chiunque valuti la partecipazione al bando di verificare la propria posizione specifica sulla base della documentazione ufficiale di gara e, se necessario, con un consulente.
Domande frequenti
Green Tour 2026 e IFIT: i dubbi più comuni
Le risposte essenziali per capire quando una precedente agevolazione IFIT può convivere con una nuova domanda Green Tour e quali verifiche effettuare prima di presentare il progetto.
Aver già ottenuto IFIT non costituisce, di per sé, una causa automatica di esclusione da Green Tour 2026. Il nuovo progetto deve però riguardare investimenti e spese distinti da quelli già ammessi o rendicontati con IFIT e deve rispettare le regole applicabili al cumulo degli aiuti.
Le stesse spese non possono essere agevolate due volte oltre i limiti consentiti dalla normativa europea. Il cumulo può essere ammesso soltanto nel rispetto dell’articolo 8 del Regolamento GBER e delle intensità massime di aiuto previste, evitando qualsiasi sovrapposizione tra i costi presentati nelle due domande.
Occorre mantenere una separazione chiara tra interventi, preventivi, fatture, voci di spesa e documentazione tecnica delle due agevolazioni. Prima della domanda è opportuno confrontare il progetto Green Tour con il quadro economico e con le spese già approvate o rendicontate nell’ambito di IFIT.
No, il perimetro dei codici ATECO di Green Tour non coincide necessariamente con quello previsto da IFIT. Un’impresa già beneficiaria della precedente misura deve quindi verificare autonomamente che l’attività esercitata e il codice dichiarato rientrino tra quelli ammessi dal nuovo bando.
Green Tour combina un contributo a fondo perduto con un finanziamento a tasso agevolato. A differenza di IFIT, non prevede una componente costituita da credito d’imposta cedibile, elemento che può incidere sulla copertura finanziaria e sulla liquidità necessaria per realizzare l’investimento.
Le verifiche prioritarie riguardano il codice ATECO, la distinzione delle spese rispetto a IFIT, il rispetto delle regole sul cumulo e la coerenza della documentazione tecnica. È inoltre necessario valutare la sostenibilità della quota di investimento non coperta dal contributo e del finanziamento agevolato.
Green Tour 2026 · Incentivi per il turismo · Valutazione preliminare
Hai già ottenuto IFIT e vuoi partecipare anche a Green Tour?
Il precedente accesso a IFIT non determina automaticamente l’esclusione da Green Tour. Occorre però verificare che il nuovo progetto riguardi investimenti e spese distinti da quelli già agevolati, che il codice ATECO dell’impresa rientri nel perimetro della nuova misura e che siano rispettate le regole sul cumulo degli aiuti.
GrifoFinance, mediatore creditizio iscritto OAM al n. M538, può effettuare una prima valutazione dell’operazione e verificare la coerenza tra il progetto previsto, gli eventuali incentivi già ottenuti e la struttura finanziaria necessaria per realizzare l’investimento.
