Mentre si discute di tassi, banche e accesso al credito, una parte crescente della finanza d’impresa si decide silenziosamente tra fatture, magazzino, fornitori e giorni di pagamento.
Una fattura non è un documento affascinante. È un modulo fiscale, un adempimento, un file che passa dal gestionale al Sistema di Interscambio e finisce in un archivio. Eppure, nel momento esatto in cui viene emessa con un termine a sessanta, novanta o centoventi giorni, quel documento smette di essere un adempimento e diventa un contratto di finanziamento. Il fornitore ha consegnato beni o servizi, ha sostenuto i costi, ha pagato i dipendenti e i propri fornitori, e attende. Il cliente, nel frattempo, dispone della merce senza averla pagata. La differenza tra i due momenti non è una formalità amministrativa: è credito, erogato da un’impresa a un’altra impresa, a condizioni che nessuna delle due ha mai chiamato con questo nome.
È qui che si colloca il problema finanziario centrale di gran parte del sistema produttivo italiano. Non nella difficoltà di ottenere un finanziamento, che pure esiste e che le statistiche più recenti descrivono come meno acuta di quanto la narrazione corrente suggerisca, ma nel tempo che separa produzione, fatturazione, incasso e pagamento. Un’impresa può avere ordini, margini positivi e crescita del fatturato e trovarsi contemporaneamente in tensione di cassa. Non è un paradosso contabile: è il funzionamento ordinario del capitale circolante.
Chi finanzia davvero il tempo
Il credito passa prima dalla filiera
Il punto non è soltanto che le imprese italiane aspettino troppo per essere pagate. È che quell’attesa costituisce una forma di finanziamento: il fornitore anticipa lavoro, materiali e costi mentre il cliente conserva liquidità più a lungo. In questo circuito, termini di pagamento, magazzino e crediti commerciali finiscono per svolgere funzioni tipiche del credito senza essere trattati come tali. La conseguenza è una struttura finanziaria parallela, enorme ma poco visibile, nella quale il potere contrattuale decide chi sostiene il costo del tempo. È per questo che il capitale circolante conta più di quanto suggerisca il linguaggio ordinario del credito: una parte decisiva della liquidità delle PMI viene determinata fuori dalle banche, dentro le relazioni di filiera.
Un mercato senza sportelli
La dimensione del fenomeno è la prima cosa che sfugge. Secondo le stime dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano, nel 2025 il monte complessivo dei crediti commerciali in Italia si collocava tra 565 e 567 miliardi di euro. Il Rapporto annuale ABI 2025/2026 quantifica in 606 miliardi i finanziamenti bancari alle imprese non finanziarie.
Le due grandezze non sono omogenee. La prima è una stima elaborata su basi statistiche e di bilancio, la seconda deriva da segnalazioni di vigilanza. Un confronto puntuale sarebbe metodologicamente scorretto. Ma l’ordine di grandezza dice qualcosa che nessuna precisione decimale renderebbe più chiaro: una parte enorme del credito alle imprese non viene concessa dalle banche. Viene concessa dalle imprese alle altre imprese.
Due circuiti, una stessa funzione
Dove circola davvero il credito alle imprese
Il sistema bancario è soltanto una delle infrastrutture attraverso cui le imprese finanziano il proprio ciclo operativo. Accanto ad esso esiste un secondo circuito, molto meno visibile, costruito sui termini di pagamento tra aziende.
Credito commerciale · Italia 2025
565–567
miliardi di euro
Stima del monte complessivo dei crediti commerciali: capitale già erogato dalle imprese alle altre imprese attraverso fatture e dilazioni.
Finanziamenti bancari alle imprese
606
miliardi di euro
Finanziamenti bancari alle imprese non finanziarie rilevati nel Rapporto annuale ABI 2025/2026.
Le due grandezze non sono metodologicamente omogenee e non vanno interpretate come equivalenti contabili. Il confronto serve esclusivamente a mostrare l’ordine di grandezza dei due circuiti finanziari.
Questo secondo mercato non ha sportelli, istruttorie, delibere, tassi esposti, contratti quadro, autorità di vigilanza. Non produce statistiche ufficiali di erogato. Non compare nelle discussioni sulla politica monetaria. Non ha un mercato secondario trasparente, se non nella porzione intermediata da operatori specializzati. Eppure alloca capitale, definisce merito di credito, distribuisce rischio e trasferisce valore, esattamente come farebbe un sistema bancario, ma senza le regole che a quel sistema si applicano.
L’invisibilità non è accidentale. Deriva dal fatto che il credito commerciale non viene mai deciso come credito. Viene deciso come condizione contrattuale, dentro una trattativa che riguarda prezzi, volumi, qualità e tempi di consegna. Il termine di pagamento è una variabile negoziale tra le altre, e chi la concede raramente la valuta con gli strumenti con cui una banca valuterebbe un affidamento di pari importo e pari durata.
Il prezzo esiste già, e quasi nessuno lo applica
Il credito commerciale sembra gratuito. Non lo è. Il decreto legislativo 231/2002, che recepisce la disciplina europea sui ritardi di pagamento, prevede che al creditore spettino interessi di mora pari al tasso di riferimento fissato semestralmente dal Ministero dell’Economia, maggiorato di otto punti percentuali. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è del 2,40 per cento, e gli interessi moratori risultano quindi pari al 10,40 per cento annuo. Nello stesso periodo il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese si è collocato intorno al 3,7 per cento.
Esiste dunque un prezzo legale del ritardo, ed è quasi tre volte il costo del credito bancario. Nella pratica quotidiana non viene quasi mai richiesto. La ragione non è l’ignoranza della norma, ma la struttura della relazione: pretendere gli interessi di mora da un cliente rilevante significa mettere a rischio il rapporto commerciale che genera il fatturato. Il creditore rinuncia a un diritto perché l’esercizio di quel diritto costa più del credito stesso.
Questo è il punto strutturale su cui vale la pena soffermarsi. La legge attribuisce al fornitore una tutela economicamente significativa, e l’asimmetria di potere contrattuale la disattiva. Il diritto formale rimane intatto, l’incentivo a esercitarlo è negativo, e il risultato è che il costo del finanziamento viene assorbito silenziosamente dal soggetto più debole della catena. Nessuna violazione, nessun contenzioso, nessuna evidenza statistica. Solo un trasferimento di risorse che non compare in alcun bilancio come tale.
I dati sui comportamenti di pagamento confermano che il fenomeno non è marginale né in miglioramento. Secondo lo Studio Pagamenti 2026 di Cribis, la quota di imprese italiane che paga alla scadenza è pari al 43,4 per cento, in calo di 1,7 punti rispetto al 2024, e l’Italia scivola al ventunesimo posto in Europa. Nella rilevazione del secondo trimestre 2026 la puntualità scende ulteriormente al 42 per cento, mentre cresce al 53,6 per cento la quota di pagamenti effettuati entro novanta giorni dalla scadenza. Il quadro non è quello di un aumento delle insolvenze, ma di un allungamento diffuso e sistematico dei tempi. Il sistema paga, con calma, usando i fornitori come linea di liquidità.
Il passaggio che cambia la lettura
Il fatturato arriva prima della cassa
01 · Prima
L’impresa anticipa i costi
Materie prime, personale, lavorazioni e magazzino devono essere finanziati prima che la vendita produca un incasso.
02 · Poi
Il ricavo compare
La commessa genera fatturato e migliora il conto economico, ma il credito verso il cliente rimane ancora da trasformare in liquidità.
03 · Solo dopo
Arriva il denaro
Se l’incasso è più lento dei pagamenti ai fornitori, ogni nuova vendita amplia temporaneamente il fabbisogno finanziario.
Crescere non significa automaticamente generare cassa: può significare doverla finanziare prima.
La crescita come consumo di cassa
L’aspetto contro-intuitivo del capitale circolante è che il rischio aumenta quando le cose vanno bene. Un’impresa che acquisisce una commessa importante deve anticipare materie prime, lavorazioni, personale e magazzino prima di poter fatturare, e deve attendere l’incasso dopo aver fatturato. Se i fornitori concedono trenta giorni e i clienti pagano a novanta, ogni euro di fatturato aggiuntivo assorbe cassa. Il conto economico migliora, la posizione finanziaria netta peggiora, e il divario si allarga proporzionalmente al successo commerciale.
Questa dinamica spiega perché il fabbisogno finanziario delle imprese italiane stia crescendo in una fase di ripresa e non di crisi. L’indagine sul credito bancario condotta da Banca d’Italia nell’ambito della rilevazione coordinata dalla BCE, pubblicata nel luglio 2026, segnala che l’aumento della domanda di prestiti nel secondo trimestre è stato sostenuto soprattutto dalle esigenze di finanziamento di scorte e capitale circolante e dalle operazioni di ristrutturazione del debito, più che dagli investimenti fissi. Le imprese non chiedono credito per crescere: chiedono credito per sostenere il tempo che intercorre tra la crescita e il suo incasso.
Gli strumenti che convertono il tempo in capitale
È a questo punto che entrano in scena factoring, anticipo fatture, reverse factoring, confirming e dynamic discounting. Presentarli come un catalogo di prodotti finanziari significa perdere ciò che li accomuna: sono tutti meccanismi che trasformano un intervallo temporale in disponibilità di capitale, e che nel farlo ridistribuiscono il costo di quell’intervallo tra fornitore, cliente e intermediario.
Anatomia del capitale circolante
Cinque modi diversi di finanziare la stessa attesa
Gli strumenti non sono equivalenti. Cambiano il soggetto che attiva il meccanismo, la provenienza della liquidità e il modo in cui il costo del tempo viene distribuito lungo la filiera.
Anticipo fatture
Il fornitore utilizza il credito verso il cliente per ottenere liquidità prima della scadenza. Il finanziamento nasce quindi dal lato di chi deve incassare.
Factoring
Il credito commerciale entra in un rapporto strutturato con un factor, che può anticiparne il valore e assumere servizi di gestione e, secondo la formula adottata, parte del rischio.
Reverse factoring
Il processo parte dal cliente, normalmente il soggetto più forte della filiera, che organizza con un intermediario il finanziamento dei propri fornitori.
Confirming
Il cliente affida a un intermediario la gestione dei pagamenti verso i fornitori, che possono ottenere anticipatamente le somme dovute. La struttura può incidere anche sulla rappresentazione finanziaria dell’operazione.
Dynamic discounting
Il cliente utilizza propria liquidità per anticipare il pagamento al fornitore in cambio di uno sconto variabile in funzione del numero di giorni guadagnati.
La fattura è la stessa. Ciò che cambia è chi finanzia i giorni che la separano dal denaro.
I numeri indicano un mercato maturo. Assifact rileva per il 2025 un turnover del factoring pari a 289,1 miliardi di euro, in crescita del 3,83 per cento, con oltre 32 mila imprese utilizzatrici e anticipi erogati per 59,7 miliardi. Il volume d’affari corrisponde a circa il 13 per cento del prodotto interno lordo. L’Osservatorio del Politecnico stima che il 24 per cento del monte crediti commerciali sia oggi servito da soluzioni di supply chain finance, per un valore di circa 133 miliardi.
La lettura interessante non sta nel totale, ma nella composizione. Nel 2025 il reverse factoring segnala una flessione del 6 per cento, mentre il confirming cresce del 25 per cento (Fonte: Politecnico di Milano). Due strumenti economicamente affini si muovono in direzioni opposte. La spiegazione non è commerciale ma contabile, e merita una sezione a sé.
Quando una regola contabile riscrive il mercato
Nel maggio 2023 lo IASB ha introdotto obblighi informativi specifici sugli accordi di supplier finance, modificando lo IAS 7 e l’IFRS 7 con efficacia dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2024. La richiesta era arrivata originariamente dalle agenzie di rating, preoccupate dal fatto che programmi di reverse factoring di dimensioni rilevanti potessero restare classificati tra i debiti commerciali anziché tra i debiti finanziari, alterando la lettura della leva e del rischio di liquidità. Il dissesto di Greensill Capital nel 2021 aveva reso evidente quanto quella zona grigia fosse ampia.
L’effetto è istruttivo. Una modifica alle regole di informativa, che non vieta nulla e non impone limiti quantitativi, ha modificato la convenienza relativa degli strumenti. Rendere visibile un’operazione ne cambia il costo implicito per chi la utilizza, perché quel costo comprende anche l’effetto sulla percezione degli analisti, delle banche e delle agenzie di rating. Il mercato si sposta verso configurazioni meno esposte all’obbligo informativo. Lo stesso Osservatorio rileva che, tra le società quotate analizzate, solo il 15 per cento dichiara di utilizzare soluzioni di supplier financing e che soltanto due rispettano pienamente i requisiti di rendicontazione.
Chi osserva il capitale circolante come materia amministrativa non ha strumenti per interpretare un movimento di questo tipo. Chi lo osserva come mercato del credito lo riconosce immediatamente: è ciò che accade ogni volta che una regola di trasparenza modifica il prezzo ombra di una struttura finanziaria.
Chi fissa i termini fissa la struttura finanziaria della filiera
Nel reverse factoring il fornitore ottiene liquidità a condizioni determinate dal merito creditizio del cliente, non dal proprio. Per una piccola impresa che fornisce un gruppo industriale solido questo rappresenta un vantaggio reale, spesso l’accesso a un costo del denaro altrimenti irraggiungibile. Il rovescio è che la gerarchia finanziaria della filiera replica la gerarchia industriale: il capo-filiera non è soltanto il principale cliente, è anche il soggetto che determina indirettamente il costo del capitale circolante dei propri fornitori, la durata dei loro cicli di cassa e, in ultima istanza, la loro sostenibilità finanziaria.
Ne discendono due conseguenze che raramente vengono considerate insieme. La prima riguarda la dipendenza: un programma di supply chain finance revocabile a breve termine è una linea di liquidità la cui continuità dipende da una decisione altrui, presa per ragioni che non hanno nulla a che vedere con la solidità del fornitore. La seconda riguarda il sistema: se una quota crescente della liquidità di filiera transita per un numero ristretto di programmi e di intermediari, il rischio non scompare, si concentra.
Il problema dietro la norma
Accorciare il pagamento non accorcia il fabbisogno
Se una filiera deve finanziare novanta giorni di attività e il fornitore può concederne soltanto trenta, i sessanta giorni restanti non scompaiono. Devono essere finanziati altrove.
Termine commerciale più lungo
90 giorni
Il cliente conserva più a lungo la propria liquidità. Nel frattempo è il fornitore a sostenere una quota maggiore del capitale immobilizzato nella transazione.
Chi finanzia l’attesa soprattutto il fornitore
Limite rigido ipotizzato
30 giorni
Il fornitore recupera prima il proprio credito, ma il cliente deve trovare più rapidamente la liquidità necessaria a effettuare il pagamento.
Chi deve reperire capitale più rapidamente il cliente
La regolazione può cambiare chi finanzia il tempo. Non può abolire il tempo che deve essere finanziato.
Schema concettuale: illustra il meccanismo economico discusso nell’articolo, non una previsione quantitativa degli effetti della proposta europea.
La norma che non arriva
Nel settembre 2023 la Commissione europea ha proposto di sostituire la direttiva sui ritardi di pagamento con un regolamento direttamente applicabile, fissando un termine massimo di trenta giorni. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura nell’aprile 2024, introducendo una flessibilità negoziale fino a sessanta giorni e deroghe settoriali fino a centoventi. In Consiglio il testo si è arenato. Alla data più recente disponibile sul registro legislativo del Parlamento europeo, aggiornata al 22 maggio 2026, il fascicolo risulta bloccato, con il Consiglio indicato come istituzione bloccante.
Vale la pena capire perché una misura apparentemente favorevole alle piccole imprese abbia incontrato una resistenza tanto solida. Accorciare per legge i termini di pagamento non elimina il fabbisogno finanziario della filiera: lo sposta. Il credito che oggi il fornitore concede al cliente dovrebbe essere sostituito da credito che qualcun altro concede al cliente stesso. Le organizzazioni del settore dell’assicurazione del credito hanno sostenuto che un limite rigido a trenta giorni potrebbe generare un fabbisogno finanziario aggiuntivo molto elevato su scala europea. La quantificazione varia a seconda delle stime e proviene da soggetti direttamente interessati al dossier, ma il meccanismo economico sottostante resta rilevante.
Il conflitto, in altri termini, non oppone imprese virtuose e cattivi pagatori. Oppone modelli diversi di allocazione dello stesso onere finanziario, con vincitori e perdenti differenti a seconda della posizione occupata nella catena del valore. Questo spiega la stasi meglio di qualsiasi ricostruzione in termini di lentezza burocratica.
Il capitale circolante come politica finanziaria
Le implicazioni per la gestione d’impresa discendono dall’analisi, non da una raccomandazione. Se il capitale circolante è un mercato del credito, allora le decisioni che lo riguardano sono decisioni finanziarie e non amministrative. La scelta dei termini concessi a un cliente è una delibera di affidamento. La politica di magazzino è una decisione di immobilizzo. La struttura dei pagamenti verso i fornitori è una raccolta a breve termine, con un costo implicito che esiste anche quando nessuno lo calcola.
La maggior parte delle imprese italiane misura il proprio equilibrio finanziario guardando agli affidamenti bancari, che rappresentano poco più della metà del credito effettivamente in circolazione nel sistema produttivo. L’altra metà viene gestita da funzioni commerciali e amministrative, con criteri che non sono quelli del rischio di credito, e resta invisibile fino al momento in cui diventa un problema di cassa.
Il fenomeno rilevante non è che le imprese si finanzino a vicenda: è una costante storica del commercio. Il fenomeno rilevante è che questo circuito abbia raggiunto una dimensione paragonabile a quella del sistema bancario mantenendo l’opacità, l’informalità e l’assenza di misurazione tipiche di una prassi consuetudinaria. Una parte sostanziale della finanza d’impresa italiana si decide fuori dai luoghi in cui la finanza d’impresa viene discussa.
Domande che restano
Cinque distinzioni per leggere meglio il capitale circolante
Perché tra la consegna e l’incasso esiste un intervallo durante il quale il fornitore ha già sostenuto costi e trasferito beni o servizi, mentre il cliente conserva ancora la liquidità. Non si tratta di un prestito formalmente deliberato, ma la funzione economica è analoga: un soggetto finanzia temporaneamente l’altro. Il termine di pagamento è quindi anche una condizione finanziaria, pur essendo negoziato all’interno di un contratto commerciale.
Non come grandezze statisticamente equivalenti. I crediti commerciali derivano da stime costruite su basi di bilancio e statistiche, mentre i finanziamenti bancari provengono da segnalazioni di vigilanza. Il confronto è utile soltanto per l’ordine di grandezza: mostra che il capitale trasferito attraverso rapporti commerciali raggiunge dimensioni paragonabili a quelle del credito bancario, senza autorizzare una sovrapposizione metodologica tra i due aggregati.
Perché il diritto formale e il potere contrattuale non coincidono. Nel secondo semestre 2026 gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento arrivano al 10,40 per cento annuo, ma pretenderli da un cliente strategico può compromettere una relazione commerciale economicamente più importante. Il costo del ritardo rimane quindi giuridicamente attribuito al debitore, mentre nella pratica può essere assorbito dal fornitore che non esercita pienamente quella tutela.
Perché crescita economica e generazione di cassa non avvengono necessariamente nello stesso momento. Una nuova commessa può richiedere acquisti, personale, lavorazioni e magazzino prima della fatturazione e dell’incasso. Se i clienti pagano più tardi di quanto l’impresa debba pagare i propri fornitori, l’aumento del fatturato amplia temporaneamente il fabbisogno finanziario. Il conto economico può quindi migliorare mentre la disponibilità di cassa peggiora.
Ridurrebbe il credito che i fornitori sono costretti o indotti a concedere ai clienti, ma non cancellerebbe il fabbisogno finanziario sottostante. Una parte di quel capitale dovrebbe essere reperita altrove, per esempio attraverso credito bancario o altre forme di finanziamento. È questo spostamento dell’onere, più che la semplice opposizione tra pagatori virtuosi e ritardatari, a spiegare perché una disciplina europea più rigida abbia incontrato resistenze significative.
Apparato documentale
Fonti e riferimenti
Documenti, dati e fonti utilizzati per le grandezze quantitative, il quadro normativo e i passaggi istituzionali richiamati nell’analisi. Sono riportati esclusivamente riferimenti identificati e verificabili.
- Dati di mercato
- Vigilanza e credito
- Pagamenti
- Normativa
- Standard contabili
- Iter europeo
Ricerca · fonte primaria
Osservatorio Supply Chain Finance, POLIMI School of Management. 2026. “La nuova fase del Supply Chain Finance.” Comunicato stampa, 19 marzo 2026.
Fonte dei 565–567 miliardi di euro di crediti commerciali stimati per il 2025, dei 133 miliardi serviti da soluzioni di Supply Chain Finance, della composizione del mercato e dell’analisi sulla disclosure IASB delle società quotate.
Fonte originaleDati bancari · fonte istituzionale
Associazione Bancaria Italiana. “I numeri del settore.”
Fonte ufficiale ABI che riporta 606 miliardi di euro di prestiti alle imprese, grandezza utilizzata nell’articolo esclusivamente come confronto di ordine dimensionale con i crediti commerciali.
Fonte ufficialeNormativa · fonte primaria
Repubblica Italiana. Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”
Quadro normativo nazionale richiamato per la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
Testo vigenteDocumento ufficiale · MEF
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 2026. “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.” Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 163, 16 luglio 2026, codice 26A03514.
Fissa al 2,40% il tasso di riferimento per il periodo 1° luglio–31 dicembre 2026; con la maggiorazione prevista dal D.Lgs. 231/2002 determina il tasso moratorio richiamato nell’articolo.
Documento originaleOsservatorio · dati sui pagamenti
CRIBIS. 2026. “Studio Pagamenti 2026: i risultati della 22ª edizione dell’Osservatorio CRIBIS.”
Documenta la quota del 43,4% di imprese italiane puntuali nei pagamenti, il calo rispetto al 2024 e il ventunesimo posto dell’Italia nella graduatoria europea.
Consulta la fonteOsservatorio · dati trimestrali
CRIBIS. 2026. “Studio Pagamenti CRIBIS Secondo Trimestre 2026.”
Fonte dei dati relativi al secondo trimestre 2026: puntualità dei pagamenti al 42%, ritardi entro 90 giorni al 53,6% e ritardi superiori a 90 giorni al 4,4%.
Consulta la fonteVigilanza · indagine istituzionale
Banca d’Italia. 2026. “Indagine sul credito bancario nell’area dell’euro. Principali risultati per le banche italiane: 2° trimestre 2026 e prospettive per il 3° trimestre 2026.” Roma, 21 luglio 2026.
Documenta l’aumento della domanda di prestiti delle imprese e il contributo principale delle esigenze di finanziamento di scorte e capitale circolante e delle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito.
Documento originaleDati di mercato · associazione di settore
Assifact. 2026. “Factoring con il segno più anche nel 2025: turnover a 289,1 miliardi di euro (+3,83%).” 29 gennaio 2026.
Fonte dei dati di chiusura 2025 sul factoring italiano: turnover di 289,1 miliardi di euro, crescita del 3,83%, peso pari a circa il 13% del PIL e oltre 32 mila imprese utilizzatrici.
Fonte originaleStandard contabili · fonte primaria
International Accounting Standards Board. 2023. “Supplier Finance Arrangements: Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures.” IFRS Foundation, maggio 2023.
Fonte primaria delle modifiche agli obblighi informativi relativi agli accordi di supplier finance richiamate nella sezione dedicata alla trasparenza contabile.
Fonte ufficialeProposta legislativa · fonte primaria UE
Commissione europea. 2023. “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions.” COM(2023) 533 final, procedura 2023/0323(COD), 12 settembre 2023.
Proposta originaria di regolamento europeo che introduce, fra gli elementi centrali, il limite di 30 giorni per i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
Documento originaleParlamento europeo · prima lettura
Parlamento europeo. 2024. “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.” Posizione adottata in prima lettura il 23 aprile 2024, P9_TA(2024)0299.
Documenta la posizione del Parlamento: termine ordinario di 30 giorni, possibilità contrattuale B2B fino a 60 giorni e deroga fino a 120 giorni per determinate merci di lento smercio o stagionali.
Testo approvatoIter legislativo · Parlamento europeo
Parlamento europeo. “Revision of the Late Payments Directive.” Legislative Train Schedule, procedura 2023/0323(COD).
Fonte istituzionale sullo stato dell’iter legislativo. Il fascicolo risulta bloccato e il Consiglio è indicato quale istituzione bloccante.
Stato della proceduraArchivio istituzionale · caso Greensill
UK Cabinet Office. 2021. A Review into the Development and Use of Supply Chain Finance in Government. Report by Nigel Boardman, 22 luglio 2021.
Documento istituzionale relativo allo sviluppo e all’utilizzo della supply chain finance e agli schemi associati a Greensill Capital, richiamata nell’articolo come precedente rilevante nel dibattito sulla trasparenza di queste strutture.
Archivio ufficiale






