L’anticipo pensionistico a carico dello Stato, la cosiddetta Ape sociale, viene prorogato di un ulteriore anno nella bozza di legge di bilancio 2026. L’articolo 39 del disegno di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, estende infatti al 31 dicembre 2026 il termine entro cui perfezionare i requisiti previsti dall’art. 1, commi 179 e ss., della L. 232/2016.
Resta quindi confermata, anche per il prossimo anno, la possibilità di accedere a una forma di prepensionamento a carico della fiscalità generale, riservata a specifiche categorie considerate socialmente più fragili. Il tutto, naturalmente, salvo modifiche nel corso dell’iter parlamentare e in attesa della pubblicazione definitiva della legge in Gazzetta Ufficiale.
Requisiti invariati: chi può accedere all’Ape sociale nel 2026
La proroga non modifica né la struttura dell’istituto né le condizioni di accesso. Restano dunque immutati l’età minima a 63 anni e 5 mesi e le categorie tutelate quali caregiver che assistono familiari con grave disabilità, invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%, disoccupati di lungo corso; lavoratori addetti a mansioni gravose.
Per l’anzianità contributiva sono previsti almeno 30 anni di contributi, 36 anni per i lavoratori impiegati in attività gravose, ridotti a 32 anni per operai edili e ceramisti.
Le lavoratrici madri continuano a beneficiare dello sconto contributivo di 1 anno per figlio fino a un massimo di 2 anni.
Il termine per il perfezionamento dei requisiti, già fissato al 31 dicembre 2025, viene quindi differito al 31 dicembre 2026.
| Categoria | Età minima | Contributi richiesti |
|---|---|---|
| Caregiver e invalidi civili | 63 anni e 5 mesi | 30 anni |
| Disoccupati di lungo corso | 63 anni e 5 mesi | 30 anni |
| Lavoratori mansioni gravose | 63 anni e 5 mesi | 36 anni |
| Operai edili e ceramisti | 63 anni e 5 mesi | 32 anni |
Scadenze per la presentazione delle domande
Rimangono invariate anche le finestre temporali per la presentazione delle istanze di certificazione del diritto all’Ape sociale, come previsto dal cosiddetto Collegato Lavoro (L. 203/2024) ovvero 31 marzo e 15 luglio per scadenze ordinarie per la presentazione delle domande e 30 novembre come termine ultimo per le istanze tardive che verranno accolte solo in presenza di risorse residue.
Ne deriva che, anche per il 2026, sarà importante programmare per tempo la domanda, per non rischiare di collocarsi nella fascia “a budget esaurito”.
Disoccupati di lungo corso: cosa dice la Cassazione
La platea dei disoccupati di lungo corso rimane uno dei punti più delicati anche sotto il profilo interpretativo.
Secondo la disciplina vigente rientrano tra i potenziali beneficiari i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di:
- licenziamento (anche collettivo)
- dimissioni per giusta causa
- risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 L. 604/1966
La prassi Inps (circolare n. 100/2017) ha a lungo richiesto, come condizione ulteriore, la cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi o trattamenti assimilati).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24950 del 17 settembre 2024, ha però parzialmente corretto questo orientamento, affermando che il diritto all’Ape sociale è subordinato allo stato di disoccupazione, ma non necessariamente alla fruizione effettiva dell’indennità.
In sintesi
- se l’indennità (Naspi o assimilata) è stata percepita, è necessario averne terminato integralmente la fruizione
- se l’indennità non è mai stata percepita, il diritto all’Ape sociale può comunque sorgere, purché sussistano lo stato di disoccupazione e tutti gli altri requisiti richiesti.
Resta confermata anche la tolleranza per le rioccupazioni brevi: sono compatibili con l’Ape sociale i rapporti di lavoro subordinato o occasionale, ovvero contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia di durata non superiore a 6 mesi complessivi.
Lavori gravosi: conferma delle categorie “aggiuntive”
Nella bozza di legge di bilancio 2026 non compare un richiamo espresso alle categorie “aggiuntive” di lavori gravosi introdotte dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 92, L. 234/2021); tuttavia le più recenti circolari Inps n. 35/2024 e n. 53/2025 hanno confermato l’inclusione di tali categorie ai fini dell’accesso all’Ape sociale in coerenza con la finalità di tutela dei lavori usuranti e maggiormente esposti.
In assenza di disposizioni contrarie, si ritiene quindi che l’elenco resti comprensivo di tutte le professioni indicate negli allegati normativi e amministrativi, indipendentemente dal mancato richiamo esplicito nella nuova manovra.
Incompatibilità e limiti reddituali
L’Ape sociale rimane incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata.
È invece consentita l’attività autonoma occasionale, ex art. 2222 c.c., entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
In caso di superamento del limite o di svolgimento di attività non consentite, l’Inps procede alla revoca dell’indennità e al recupero delle somme indebitamente erogate.
Anche sotto questo profilo, dunque, l’Ape sociale si configura come un istituto di uscita dal mercato del lavoro, non come strumento di cumulo tra redditi da lavoro e indennità.
Un tassello “ponte” in attesa della riforma strutturale
La proroga al 2026 rappresenta, nei fatti, una soluzione-ponte in un quadro ancora privo di una riforma organica del sistema pensionistico.
L’Ape sociale, nata come misura sperimentale e più volte prorogata, continua a svolgere il ruolo di:
- strumento selettivo di flessibilità in uscita;
- destinato a platee definite;
- interamente finanziato dalla fiscalità generale.
Rimane però aperto il nodo di fondo ossia la necessità di una flessibilità strutturale e sostenibile nel sistema previdenziale in grado di superare la logica delle proroghe annuali che generano incertezza nei percorsi di pensionamento, complicano la programmazione tanto per i lavoratori quanto per le imprese e sono state più volte segnalate anche dalla Corte dei conti nelle Relazioni sul coordinamento della finanza pubblica.
In attesa di una riforma complessiva, l’Ape sociale prorogata al 2026 resta quindi un tassello importante per le categorie più fragili, ma non risolve il fabbisogno più ampio di prevedibilità e coerenza del sistema pensionistico.
Per ulteriori approfondimenti sul tema del prepensionamento e sulle altre misure di flessibilità in uscita, puoi consultare anche le News PrevidAge | Aggiornamenti su Previdenza e Pensioni.
