L’opzione al calcolo contributivo, art. 1, co. 23, L. 335/1995, consente al lavoratore di chiedere che l’intera pensione, inclusa la parte relativa ai contributi versati fino al 31 dicembre 1995, normalmente valutata con il sistema retributivo, sia determinata con il metodo contributivo.
Nella maggior parte dei casi questa scelta comporta una riduzione dell’importo dell’assegno pensionistico talvolta anche superiore al 30% rispetto al calcolo retributivo-misto. In alcune situazioni, tuttavia, l’opzione può risultare conveniente o persino necessaria, ad esempio quando è indispensabile per accedere al riscatto agevolato della laurea, art. 20, co. 6, DL 4/2019, e rendere utili gli anni di studio ai fini del diritto alla pensione con un onere ridotto.
Per il lavoratore, però, capire quanto si perde (o si guadagna) con il passaggio al contributivo non è affatto semplice. Il ricalcolo della quota di pensione riferita agli anni antecedenti il 1996 è infatti complesso, basato su regole tecniche articolate e su una ricostruzione puntuale della storia contributiva.
Proprio per questo, l’ordinamento prevede uno strumento spesso trascurato: il “doppio calcolo” a carico dell’INPS, che consente di confrontare in modo ufficiale e certificato le due soluzioni.
Dal retributivo al contributivo: perché di solito si perde
Il metodo retributivo si fonda sulla media delle retribuzioni (o redditi) degli ultimi anni, rivalutate secondo l’indice FOI, ed è di norma più favorevole per chi ha avuto carriere stabili o retribuzioni crescenti.
Il metodo contributivo, invece, considera tutti i contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivaluta annualmente il montante contributivo in base alla variazione quinquennale del PIL nominale e trasforma il montante in pensione mediante un coefficiente di trasformazione crescente con l’età e aggiornato periodicamente per tenere conto della speranza di vita.
Il passaggio al contributivo, quindi, tende a penalizzare chi ha una lunga anzianità ante 1996 e chi ha avuto retribuzioni elevate o in forte crescita negli ultimi anni della carriera.
Come si ricalcola a livello contributivo la quota ante 1996
Per la generalità dei lavoratori del settore privato, il ricalcolo contributivo delle quote originariamente retributive, periodi sino al 31 dicembre 1995, segue le regole del D.lgs. 180/1997.
In estrema sintesi:
- Si considera il periodo di riferimento 01/01/1986 – 31/12/1995.
- Per ciascun anno del periodo si determina l’ammontare dei contributi:
- base imponibile annua (entro il massimale) × aliquota contributiva in vigore in quell’anno.
- Il valore dei contributi di ciascun anno viene rivalutato anno per anno, con capitalizzazione composta, fino al 31/12/1995, utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione.
- Si divide il montante così ottenuto per il numero di settimane di contribuzione del periodo 1986–1995, ottenendo la contribuzione media settimanale.
- Si individua poi il numero di settimane di contribuzione antecedente al 1986 (fino al 31/12/1985) e lo si riduce in proporzione al rapporto fra:
- aliquota contributiva dell’anno considerato;
- aliquota contributiva media degli ultimi 10 anni rispetto alla data di esercizio dell’opzione.
- La contribuzione media settimanale viene moltiplicata:
- per il numero di settimane del periodo 1986–1995;
- per il numero di settimane “ridotte” relative al periodo precedente il 1986.
- Il risultato costituisce la quota di montante contributivo relativa al periodo ante 1996, che viene poi rivalutata dal 1996 fino all’anno precedente la decorrenza della pensione.
Questo schema rende evidente quanto sia difficile, per il singolo lavoratore, stimare da solo gli effetti economici dell’opzione.
Chi può esercitare l’opzione al contributivo
| Requisito | Condizione richiesta |
|---|---|
| Anzianità al 31/12/1995 | Meno di 18 anni di contribuzione |
| Anzianità complessiva | Almeno 15 anni totali |
| Contributi post-1995 | Almeno 5 anni nel sistema contributivo |
Per poter richiedere l’opzione al sistema contributivo, l’assicurato deve soddisfare tutte e tre le seguenti condizioni, ovvero
- non aver maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
- possedere almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 anni accreditati nel sistema contributivo (cioè successivi al 31 dicembre 1995);
- risultare in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (quindi non essere un “contributivo puro”).
L’INPS, con la circolare n. 54 del 2021, ha chiarito che ai fini del perfezionamento di tali requisiti assumono rilievo anche i periodi oggetto di riscatto, purché la relativa domanda sia presentata contestualmente all’istanza di opzione al contributivo.
| Caratteristica | Sistema retributivo | Sistema contributivo |
|---|---|---|
| Base di calcolo | Media retribuzioni ultimi anni | Tutti i contributi versati |
| Rivalutazione | Indice FOI | Variazione quinquennale PIL nominale |
| Più favorevole per | Carriere stabili o retribuzioni crescenti | Carriere discontinue o riscatti agevolati |
| Irrevocabilità | Sistema predefinito | Definitiva dopo produzione effetti |
L’opzione per il calcolo contributivo diventa irrevocabile dal momento in cui produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa.
Questo accade se l’opzione è esercitata al momento del pensionamento, con immediato ricalcolo della prestazione oppure, se esercitata nel corso della carriera, non appena il lavoratore percepisce una retribuzione superiore al massimale contributivo di cui all’art. 1, co. 18, L. 335/1995 (120.607 euro per il 2025) o presenta domanda di riscatto della laurea con il criterio agevolato, che presuppone appunto l’applicazione del sistema contributivo.
Da quel momento in poi non è più possibile tornare indietro in quanto l’opzione è definitiva.
Alla luce delle conseguenze economiche potenzialmente molto rilevanti, risulta quindi fondamentale arrivare all’opzione con un quadro chiaro e certificato degli effetti sull’importo finale della pensione.
Il “doppio calcolo” INPS: un diritto spesso dimenticato
A tutela dell’assicurato interviene l’art. 69, co. 6, della L. 388/2000, una norma spesso poco conosciuta.
Secondo questa disposizione, richiamata anche dallo stesso Istituto nel messaggio n. 219/2013 e nella circolare n. 108/2002, ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, l’ente previdenziale erogatore è tenuto, su richiesta, a rilasciare due schemi di calcolo del trattamento pensionistico: uno con sistema retributivo-misto (ordinario) e uno con sistema interamente contributivo (post-opzione).
In altre parole, il lavoratore ha diritto a conoscere quanto prenderebbe con il sistema attuale e quanto prenderebbe se optasse per il contributivo, con un confronto ufficiale e non basato su simulazioni approssimative.
Doppio calcolo solo alla pensione o anche in carriera?
Nel tempo, si è diffuso un orientamento di prassi secondo cui il rilascio del doppio calcolo sarebbe obbligatorio solo quando l’opzione viene esercitata contestualmente alla domanda di pensione; tuttavia né l’art. 69, co. 6, L. 388/2000 né la circolare INPS n. 108/2002 subordinano espressamente il rilascio del doppio schema al fatto che l’opzione sia esercitata solo al momento del pensionamento.
Lo stesso messaggio INPS n. 219/2013, pur sembrando inizialmente legare il doppio calcolo alla domanda di pensione, precisa poi che il calcolo comparato va effettuato al momento del pensionamento in caso di contestuale esercizio dell’opzione oppure quando l’opzione, esercitata nel corso della carriera, sia stata fino a quel momento improduttiva di effetti.
Da ciò si può dedurre che il lavoratore possa legittimamente richiedere il doppio calcolo anche nel corso della vita lavorativa, ogni volta che l’opzione stia per diventare irreversibile come, ad esempio, in presenza di retribuzioni oltre massimale o di domanda di riscatto agevolato).
Alla luce del quadro normativo e di prassi, si può affermare che:
- il diritto al doppio calcolo sorge ogni qual volta l’opzione al sistema contributivo sia destinata a diventare irrevocabile;
- in queste situazioni l’INPS è tenuta, su richiesta, a fornire due prospetti di liquidazione: con il sistema retributivo-misto e con il sistema interamente contributivo;
- solo sulla base di questo confronto certificato il lavoratore può compiere una scelta informata e consapevole, evitando decisioni affrettate che potrebbero ridurre in modo strutturale e permanente l’importo della propria pensione.
