Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi? Deroghe Amato, computo e ricongiunzione nella Gestione Separata: quali sono oggi le strade per andare in pensione con meno di 20 anni di versamenti e ridurre il rischio dei cosiddetti contributi silenti?
La regola generale: 67 anni di età e 20 anni di contributi
La normativa vigente prevede, come requisito standard per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, co. 6, DL 201/2011) almeno 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
Chi non raggiunge questa soglia minima non ha diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria. In questi casi, l’INPS non restituisce quanto versato: la Corte costituzionale (sent. n. 439/2005) ha più volte chiarito che la contribuzione è validamente pagata perché teoricamente utile al diritto a pensione, e può essere rimborsata soltanto se versata in eccedenza o per errore.
Il risultato è la formazione dei cosiddetti “contributi silenti”, accrediti previdenziali presenti nei conti assicurativi dei lavoratori, ma insufficienti a far scattare un trattamento pensionistico.
Per evitare di lasciare contributi inutilizzati, l’ordinamento prevede però alcune eccezioni che permettono di ottenere una pensione di vecchiaia con requisiti contributivi inferiori ai 20 anni. Le principali sono le Deroghe Amato (art. 2, co. 3, D.lgs. 503/1992), che consentono il pensionamento con 15 anni di contributi, la pensione di vecchiaia contributiva (art. 24, co. 7, DL 201/2011), che richiede 5 anni di contributi o 15 attraverso il computo nella Gestione Separata), ma con un’età più elevata, 71 anni.
Le Deroghe Amato: pensione a 67 anni con 15 anni di contributi
Le Deroghe Amato consentono, al ricorrere di determinate condizioni, di ottenere la pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 15 anni di contributi (780 settimane), invece dei 20 ordinari.
| Deroga | Requisito principale | Età pensione | Contributi minimi |
|---|---|---|---|
| Prima | 780 settimane accreditate entro il 31/12/1992 | 67 anni | 15 anni |
| Seconda | Autorizzazione ai versamenti volontari ante 31/12/1992 | 67 anni | 15 anni |
| Terza | 25 anni di anzianità assicurativa, 15 anni dipendente privato, 10 anni discontinui | 67 anni | 15 anni |
Si tratta di tre deroghe distinte.
Prima deroga: 780 settimane entro il 31 dicembre 1992
La prima deroga (art. 2, co. 3, lett. a, D.lgs. 503/1992) riconosce la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi a chi può far valere almeno 780 settimane (15 anni) di contribuzione accreditate entro il 31 dicembre 1992.
Sono utili, a questo fine, tutti i tipi di contributi quali obbligatori, volontari, figurativi, da riscatto o da ricongiunzione, esteri maturati in Paesi UE o in Stati extracomunitari convenzionati.
Il beneficio riguarda l’intera platea degli iscritti INPS (dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi), ma non coinvolge i periodi presenti nella Gestione Separata, istituita solo dal 1996.
Seconda deroga: autorizzazione ai volontari ante 31 dicembre 1992
La seconda deroga spetta a chi risulta autorizzato ai versamenti volontari con un provvedimento rilasciato prima del 31 dicembre 1992.
È sufficiente il provvedimento di autorizzazione, non è necessario aver effettivamente versato contributi volontari.
La deroga si applica a lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) INPS e assicurati ex Enpals.
Non si estende invece alle gestioni esclusive dell’AGO (ad esempio, molti dipendenti pubblici), che restano quindi esclusi da questa specifica agevolazione.
Anche in questo caso, per il raggiungimento dei 15 anni minimi sono validi tutti i tipi di accredito, inclusi quelli esteri.
Terza deroga: carriere discontinue nel settore privato
La terza deroga Amato è più selettiva e riguarda solo i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’AGO oppure a fondi sostitutivi o esonerativi.
Richiede la presenza contemporanea di tre condizioni:
- Almeno 25 anni di anzianità assicurativa, calcolata considerando anche:
- periodi di lavoro autonomo;
- periodi svolti all’estero in Stati UE o convenzionati.
- Almeno 15 anni di contribuzione da lavoro dipendente nel settore privato.
- Almeno 10 anni di lavoro discontinuo, cioè anni in cui:
- l’attività lavorativa non ha coperto tutte le 52 settimane;
- non si considerano “discontinui” gli anni in cui la copertura è ridotta solo per retribuzioni inferiori al minimale settimanale (241,36 euro nel 2025);
- un anno può risultare coperto pur non essendo interamente lavorato grazie alla presenza di periodi figurativi (per esempio, disoccupazione);
- rientrano nel computo anche gli anni di iscrizione negli elenchi agricoli a tempo determinato.
Se i requisiti richiesti da una delle tre deroghe risultano soddisfatti, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi anche sommando i periodi presenti in più gestioni, tramite cumulo, purché ogni gestione coinvolta preveda nei propri ordinamenti l’applicazione delle Deroghe Amato. L’INPS ha chiarito questo aspetto con le circolari n. 16/2013 e n. 120/2013.
Pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni
Per chi non possiede contributi anteriori al 1996, esiste una seconda strada per valorizzare carriere brevi o frammentarie: la pensione di vecchiaia contributiva.
In questo caso, oltre alla vecchiaia ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi (subordinata al raggiungimento di un importo soglia almeno pari all’assegno sociale, 538,69 euro nel 2025), è possibile ottenere una pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni di età con almeno 5 anni di contributi effettivi.
Si tratta di un requisito di contribuzione estremamente leggero, senza soglia minima di importo, che consente di trasformare in pensione anche spezzoni contributivi modesti, tipici delle carriere più discontinue.
Vecchiaia contributiva con contributi ante 1996: computo e ricongiunzione nella Gestione Separata
Per chi possiede contributi al 31 dicembre 1995, la situazione è più articolata.
Da un lato, occorre evitare – quando possibile – un ricalcolo interamente contributivo di pensioni che beneficiano di importanti quote retributive. Dall’altro, bisogna evitare che i contributi restino silenti.
Per questi soggetti la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni può essere conseguita attraverso il computo nella Gestione Separata (circ. INPS n. 184/2015), ossia facendo confluire tutti gli accrediti presenti nelle varie casse amministrate dall’INPS verso la Gestione Separata.
Lo strumento del computo richiede, però, condizioni precise, quali
- meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 (considerando tutti i contributi, obbligatori, volontari e figurativi), ma almeno un accredito a tale data;
- almeno 15 anni di anzianità contributiva complessiva, di cui almeno 5 anni dopo il 31 dicembre 1995;
- almeno un mese di contribuzione presso la Gestione Separata.
Se questi requisiti non sono soddisfatti, il computo non è praticabile.
In prospettiva, però, vi è un’ulteriore possibilità: in base al comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 novembre 2025, sarà consentita la ricongiunzione dei contributi verso la Gestione Separata.
In questo scenario anche chi possiede contributi ante 1996 potrà, attraverso ricongiunzione, accedere alla pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni con soli 5 anni di contributi, utilizzando la Gestione Separata come gestione accentrante.
Naturalmente, si tratterà di prestazioni interamente contributive, con un ricalcolo complessivo dell’assegno.
| Profilo contributivo | Strumento applicabile | Età richiesta | Contributi minimi |
|---|---|---|---|
| Solo contributi post 1996 | Vecchiaia contributiva | 71 anni | 5 anni |
| Contributi ante 1996Deroghe Amato applicabili | Deroga Amato (1ª, 2ª o 3ª) | 67 anni | 15 anni |
| Contributi ante 1996Deroghe Amato non applicabili | Computo nella Gestione Separata | 71 anni | 15 anni di cui 5 post 1995 e 1 mese in GS |
| Contributi ante 1996Computo non praticabile | Ricongiunzione verso Gestione Separata in base al comunicato Min. Lavoro 21/11/2025 | 71 anni | 5 anni |
Quale soluzione per chi ha meno di 20 anni di contributi?
Alla luce di quanto esposto, la strategia per evitare che i contributi restino “silenti” dipende dalla storia contributiva individuale.
In sintesi:
- Lavoratori senza contributi ante 1996
- possono ottenere la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni, con 5 anni di contributi;
- se in possesso dei requisiti della terza deroga Amato (primo contributo versato almeno 25 anni prima, 15 anni di lavoro dipendente privato, 10 anni discontinui), possono accedere anche alla vecchiaia a 67 anni con 15 anni di contributi.
- Lavoratori con contributi anteriori al 1996
- in prima battuta, occorre verificare la presenza dei requisiti per una delle tre Deroghe Amato, così da ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni con 15 anni di contributi, mantenendo il più possibile il metodo retributivo/misto;
- se le deroghe Amato non sono applicabili, si potrà valutare:
- il computo nella Gestione Separata (se presenti i requisiti specifici);
- in prospettiva, la ricongiunzione verso la Gestione Separata, per accedere alla vecchiaia contributiva a 71 anni con 15 o 5 anni di versamenti complessivi.
Queste soluzioni, pur consentendo l’accesso a una pensione con meno di 20 anni di contributi, comportano però, nella maggior parte dei casi, un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, che può risultare meno favorevole rispetto al metodo retributivo o misto.
Per questo motivo è fondamentale affiancare all’analisi normativa una valutazione personalizzata di convenienza, che tenga conto non solo dell’età e degli anni di contributi, ma anche dell’importo stimato della pensione nelle diverse opzioni disponibili.
Sì, in alcuni casi specifici. Le Deroghe Amato consentono la pensione di vecchiaia a 67 anni con soli 15 anni di contributi, al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e contributivi. In alternativa, la pensione di vecchiaia contributiva è accessibile a 71 anni con appena 5 anni di versamenti effettivi, senza soglia minima di importo.
Le Deroghe Amato (art. 2, co. 3, D.lgs. 503/1992) sono tre eccezioni normative che permettono di ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni con 15 anni di contributi anziché 20. La prima riguarda chi aveva almeno 780 settimane accreditate entro il 31 dicembre 1992; la seconda chi era autorizzato ai versamenti volontari prima di tale data; la terza i lavoratori dipendenti privati con carriere discontinue e almeno 25 anni di anzianità assicurativa.
I contributi silenti sono versamenti regolarmente accreditati nel conto assicurativo INPS che, per insufficienza dei requisiti minimi, non maturano il diritto a nessun trattamento pensionistico. L’INPS non li rimborsa, salvo casi di versamento in eccedenza o per errore. Per evitare che restino inutilizzati è necessario valutare le Deroghe Amato, il computo nella Gestione Separata o, in prospettiva, la ricongiunzione verso la Gestione Separata.
Il computo nella Gestione Separata (circ. INPS n. 184/2015) consente di far confluire tutti gli accrediti INPS verso la Gestione Separata per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni. È applicabile a chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di anzianità complessiva di cui almeno 5 anni post-1995, e almeno un mese di contribuzione presso la Gestione Separata. Il calcolo dell’assegno è interamente contributivo.
