Se il debitore ceduto contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, può una semplice dichiarazione rilasciata dalla Cedente bastare a dimostrare che la titolarità del credito è passata alla Cessionaria, anche nel caso di una cessione in blocco?
Fino a tempi recenti (e in taluni casi tuttora), si faceva largo uso della dichiarazione della cedente — spesso prodotta in giudizio “preventivamente”, anche senza contestazioni — come prova della legittimazione attiva del cessionario.
Che dice la giurisprdenza?
1. Distinzione tra contestazione sull’esistenza del contratto e contestazione sull’inclusione del credito
- Assenza di contestazione sull’esistenza del contratto: se il debitore non mette in dubbio che il contratto di cessione sussista, ma contesta solo che il credito oggetto sia ricompreso nella cessione, allora l’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 58 TUB può costituire prova sufficiente della legittimazione del cessionario, purché contenga elementi precisi per identificare la categoria dei crediti ceduti. In questa ipotesi, non è necessario produrre il contratto scritto. È il dato consolidato della Cassazione e della prassi di merito .
- Contestazione esplicita dell’esistenza del contratto di cessione: in questo caso il debitore solleva un dubbio diretto sulla stipula stessa del contratto. In tali ipotesi, la sola pubblicazione ex art. 58 TUB e nemmeno una dichiarazione della cedente possono ritenersi sufficienti come prova; è indispensabile produrre il contratto di cessione o altri documenti idonei a dimostrare l’avvenuto trasferimento del credito .
2. Che valore ha la dichiarazione della cedente?
- In assenza di contestazione sulla stessa esistenza del contratto, diverse pronunce di tribunali hanno confermato che una dichiarazione della cedente, redatta con precisione e riferita ad avviso pubblicato in Gazzetta, può avere valore probatorio pieno. Tribunale di Nuoro (luglio 2025) ha rigettato opposizione ad ingiunzione, riconoscendo la legittimazione attiva grazie alla dichiarazione e alla Gazzetta . Analoghe conclusioni anche a Busto Arsizio e altri distretti giudiziari .
- Ma, se è contestata la stessa esistenza della cessione, l’orientamento prevalente (inclusa la Cassazione) richiede la prova diretta della stipula del contratto, poiché l’avviso e la dichiarazione possono valere solo come indizi, non come prova piena .
3. I riflessi del principio di astrazione processuale
- Il riconoscimento del debito o la promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) facilitano la prova nel giudizio, ma non si applicano automaticamente alla cessione dei crediti bancari.
- Tuttavia, se la dichiarazione della cedente è sufficientemente dettagliata e fondata su pubblicazione articolata, può costituire elemento rilevante nell’ambito di un accertamento complessivo (accertamento di fatto consolidato), salvo che il debitore incontri giudice di merito con motivazione adeguata .
Cosa fare nella pratica: rischio-debito e strategia difensiva
- Controlla sempre il contenuto della Gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB. Deve includere:
- categorie precise dei crediti (es. sofferenze, origine nel tempo),
- riferimento ai numeri di rapporto o altri criteri di identificazione. Se queste condizioni sono soddisfatte, il giudice può ritenere la prova sufficiente anche senza contratto scritto .
- Se il debitore contesta anche l’esistenza del contratto:
- richiedi espressamente la produzione del contratto di cessione;
- una dichiarazione non basta — può al massimo funzionare come elemento indiziario integrato da altri elementi .
- In giudizio, la strategia più solida include:
- depositare Gazzetta + dichiarazione;
- ove necessario, allegare contratto o altri documenti (es. identità cedente/cessionaria, comunicazioni formali);
- stimolare il giudice a un accertamento complessivo delle risultanze oggettive, per valorizzare il contesto e la coerenza della documentazione .
In sintesi
| Ipotesi | Esistenza del contratto contestata? | Valore dichiarazione cedente | Occorre produrre contratto? |
|---|---|---|---|
| A | No (solo contestazione inclusione) | Piena valenza probatoria se combinata con Gazzetta ben delineata | No, salvo casi di imprecisione |
| B | Sì (contestazione esistenza) | Solo valore indiziario | Sì, indispensabile |
Se il debitore contesta solo l’inclusione di uno specifico credito nella cessione, una dichiarazione dettagliata della cedente affiancata alla pubblicazione in Gazzetta può rappresentare prova piena della legittimazione del cessionario, anche in assenza del contratto. Però, quando viene contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, la giurisprudenza corrente — compresa quella di legittimità — impone che il contratto sia prodotto nel giudizio: la dichiarazione da sola non è abbastanza.
Restando un punto di riferimento nel settore, siamo sempre pronti a fornirti assistenza per strutturare al meglio la documentazione e ottimizzare le produzioni giudiziarie in base alla giurisprudenza più recente.
