Gli amministratori condannati per omesso versamento IVA tornano a casa con una sentenza che fa giurisprudenza. La Suprema Corte boccia ancora una volta la linea difensiva della “crisi di liquidità”, ribadendo un principio che molti imprenditori faticano ad accettare: quando l’IVA scade, deve essere pagata. Punto.
La sentenza n. 39154 del 4 dicembre 2025 segna l’ennesima conferma di un orientamento ormai granitico: invocare difficoltà economiche senza dimostrare cause imprevedibili, esterne e non imputabili non basta a evitare la condanna penale. E i numeri in gioco non sono da poco: parliamo di 447mila euro non versati, otto mesi di reclusione e un ricorso respinto senza possibilità d’appello.
Quando le scuse finiscono davanti ai giudici
Il caso arriva da una società di autotrasporti del Nord Est. Anno d’imposta 2016, scadenza IVA 27 dicembre 2017: quel giorno l’amministratore avrebbe dovuto versare quasi mezzo milione di euro all’Erario. Non l’ha fatto. Solo dopo la contestazione arriva un pagamento parziale e l’adesione a una rateizzazione che riduce il debito originario.
La difesa prova tutte le carte: l’impossibilità di calcolare con precisione l’imposta evasa, i pagamenti parziali effettuati, presunti crediti compensabili. Ma il piatto forte è un altro: la “white list” prefettizia da cui l’azienda viene cancellata, il ritiro dei libretti di circolazione, la liquidazione societaria avviata negli anni successivi. Insomma, un quadro di force majeure che, secondo l’avvocato difensore, avrebbe dovuto escludere il dolo.
I giudici d’appello non ci cascano e confermano la condanna a otto mesi. Il legale rappresentante prova l’ultima carta: ricorso in Cassazione con due motivi. Il primo attacca la sussistenza stessa del reato, il secondo chiede l’applicazione dell’attenuante prevista per chi tenta di riparare il danno erariale.
La tempistica che condanna
Qui entra in scena il principio che la Suprema Corte ribadisce con fermezza quasi didattica: il reato di omesso versamento IVA è un reato omissivo a consumazione istantanea. Tradotto dal legalese: si perfeziona nel momento esatto in cui scade il termine per pagare. Tutto ciò che accade dopo – rateizzazioni, “rottamazioni”, versamenti parziali – è irrilevante ai fini della configurazione del reato.
La cancellazione dalla white list? Successiva alla scadenza. La liquidazione societaria? Avviata anni dopo. La crisi di liquidità? Non dimostrata come evento imprevedibile e non imputabile. La Cassazione smonta pezzo per pezzo la strategia difensiva, evidenziando un dato temporale inconfutabile: quando è arrivato il 27 dicembre 2017, l’amministratore sapeva che non avrebbe versato l’IVA e ha scelto di non farlo.
| Data/Evento | Rilevanza giuridica |
|---|---|
| 27 dicembre 2017 | Scadenza versamento IVA – Consumazione del reato |
| Cancellazione white list | Successiva alla scadenza – Irrilevante |
| Ritiro libretti circolazione | Successivo alla scadenza – Irrilevante |
| Liquidazione societaria | Anni dopo – Irrilevante |
| Adesione rottamazione | Postuma – Non cancella il reato consumato |
Il dolo generico che inchioda gli imprenditori
Sul piano soggettivo, la sentenza chiarisce un aspetto spesso frainteso: per l’omesso versamento IVA basta il dolo generico. Non serve dimostrare la volontà di evadere il fisco o un piano criminoso premeditato. È sufficiente la consapevolezza di non versare l’imposta alla scadenza prevista.
La crisi di liquidità può escludere questo dolo? Sì, ma con tre condizioni cumulative che la difesa deve dimostrare:
- La crisi non è imputabile all’amministratore
- È sopravvenuta rispetto all’obbligo di versamento
- Non era fronteggiabile con misure alternative concretamente esigibili
Nel caso in questione, nessuna delle tre condizioni risulta soddisfatta. Le difficoltà economiche esistevano, ma erano il frutto di scelte imprenditoriali (come la dipendenza da un unico cliente o la mancata diversificazione). Non erano arrivate all’improvviso il 26 dicembre, erano già note e prevedibili.
| Condizione | Cosa dimostrare |
|---|---|
| Non imputabilità | La crisi non deriva da scelte gestionali dell’amministratore |
| Sopravvenienza | È insorta dopo la nascita dell’obbligo di versamento |
| Inevitabilità | Non era fronteggiabile con misure alternative esigibili |
La “rottamazione” che non salva nessuno
L’altro argomento difensivo – l’adesione alla definizione agevolata come dimostrazione della volontà di riparare – viene smontato con altrettanta precisione. L’articolo 13-bis del decreto legislativo 74/2000 prevede un’attenuante, è vero. Ma la norma richiede l’integrale estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.
La mera adesione alla “rottamazione” non basta. Serve l’estinzione completa. E nel caso di specie, questa non c’era stata. Il ricorrente aveva solo avviato un piano di rientro, ma l’importo dovuto rimaneva in gran parte non pagato al momento della sentenza d’appello.
Il rischio d’impresa che non giustifica
Una delle affermazioni più nette della Cassazione riguarda la natura stessa della crisi aziendale: le difficoltà finanziarie rientrano nell’ordinario rischio d’impresa. Non costituiscono un evento eccezionale, imprevedibile o esterno alla gestione dell’amministratore.
Questo principio ha conseguenze rilevanti: significa che l’imprenditore che decide di utilizzare la liquidità disponibile per pagare fornitori, dipendenti o rate bancarie – rinviando il versamento dell’IVA – compie una scelta gestionale consapevole. E quella scelta integra il dolo del reato, perché l’IVA incassata dai clienti non è denaro dell’azienda: è denaro dello Stato che transita temporaneamente nelle casse dell’impresa.
La sentenza usa parole chiare: pagare gli stipendi per tentare di salvare l’azienda è comprensibile sul piano umano ed economico, ma sul piano penale costituisce una violazione dell’obbligo tributario. L’imprenditore che fa questa scelta “accetta il rischio” di commettere il reato.
Gli errori da non fare
Leggendo tra le righe della sentenza, emergono alcuni errori ricorrenti che portano dritti alla condanna:
- Non accantonare l’IVA: considerare l’imposta come liquidità disponibile è il primo passo verso il reato. L’IVA va tenuta separata, anche mentalmente, dal resto del denaro aziendale
- Invocare crisi generiche: affermare di essere “in difficoltà economiche” senza dimostrare cause specifiche, esterne e imprevedibili è inutile. I giudici vogliono prove concrete, non dichiarazioni generiche
- Confidare nei pagamenti postumi: versare l’IVA in ritardo, rateizzare, aderire alla rottamazione può ridurre la pena ma non cancella il reato già consumato alla scadenza
- Confondere piani diversi: la scelta tra pagare i dipendenti o l’Erario è legittima sul piano imprenditoriale, ma sul piano penale quella scelta ha conseguenze precise
Cosa cambia (e cosa no) con le nuove norme
La sentenza fa riferimento anche al decreto legislativo 87/2024, che ha introdotto una nuova causa di non punibilità per situazioni di crisi oggettiva e non transitoria, sopravvenuta e non imputabile. Ma anche in questo caso, la Cassazione è chiara: nel caso esaminato non ricorrevano i presupposti.
La norma rappresenta un’apertura, ma stretta. Serve dimostrare che la crisi è arrivata dopo la nascita dell’obbligo tributario, che non deriva da gestione imprudente, che è oggettivamente certificabile. Non basta autocertificarsi in crisi.
I segnali per chi amministra
Questa sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che lancia segnali precisi agli amministratori:
Il fisco non aspetta: la scadenza è un termine perentorio, non un obiettivo indicativo. Ciò che accade dopo non conta ai fini della configurazione del reato
L’onere della prova grava sul contribuente: chi invoca la crisi come causa di esclusione del dolo deve dimostrare concretamente le circostanze eccezionali. Le affermazioni generiche non bastano
La pena tiene conto del comportamento successivo: se aderire alla rottamazione non cancella il reato, può però influire sulla determinazione della pena, come riconosciuto anche in questa sentenza
La consulenza preventiva vale oro: pianificare la gestione dei flussi di cassa in modo da rispettare le scadenze fiscali, anche nei momenti di difficoltà, è l’unica vera forma di prevenzione
L’amministratore tra due fuochi
Il dilemma è reale e angosciante: da una parte i dipendenti da pagare, i fornitori strategici da non perdere, le banche da non far scattare. Dall’altra l’Erario con le sue scadenze rigide e le sue conseguenze penali.
La giurisprudenza dice: l’IVA viene prima. Non per cinismo giuridico, ma perché quei soldi non appartengono all’azienda. Sono stati incassati per conto dello Stato e devono essere restituiti. Usarli per altri scopi – per quanto nobili o necessari – configura una violazione.
Sul piano pratico, questo significa che l’accantonamento dell’IVA dovrebbe essere il primo movimento contabile, non l’ultimo. Significa che in fase di crisi bisogna ragionare su tutte le voci di spesa eccetto quella fiscale. Significa che se la liquidità non basta per tutto, bisogna tagliare altrove.
Verso un diritto tributario penale sempre più rigido
Questa sentenza si inserisce in una tendenza più ampia: il diritto tributario penale italiano sta diventando progressivamente più rigido. Le soglie di punibilità sono alte (250mila euro per l’omesso versamento IVA), ma una volta superate, le scappatoie sono poche.
La filosofia è chiara: il sistema fiscale regge sulla compliance spontanea. Se gli amministratori potessero sistematicamente invocare la crisi aziendale per giustificare il mancato versamento, il gettito erariale sarebbe a rischio e si creerebbe una disparità inaccettabile tra chi paga puntualmente e chi rinvia.
Il legislatore ha introdotto strumenti di gestione della crisi – dalla composizione negoziata alle procedure concorsuali – che dovrebbero essere attivati prima che si accumulino debiti fiscali oltre le soglie di rilevanza penale. Ma se l’imprenditore arriva alla scadenza IVA senza aver versato e senza aver attivato strumenti di risanamento, le conseguenze sono inevitabili.
Il verdetto finale
La Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato”, formula che non lascia spazio a interpretazioni. L’amministratore paga le spese processuali e 3mila euro alla Cassa delle ammende per aver presentato un ricorso considerato privo di fondamento giuridico.
La sentenza d’appello diventa definitiva: otto mesi di reclusione, pena sospesa. Ma soprattutto, una conferma ulteriore che sul tema dell’omesso versamento IVA la giurisprudenza penale italiana ha preso una posizione netta da cui non intende arretrare.
Per chi amministra società, il messaggio è inequivocabile: la crisi aziendale non è più un alibi utilizzabile. Serve gestione preventiva, accantonamento sistematico, attivazione tempestiva degli strumenti di risanamento. E se proprio non si riesce a pagare l’IVA alla scadenza, bisogna essere consapevoli che quella scelta – per quanto obbligata dalle circostanze – avrà conseguenze penali. Senza attenuanti.
