Nella bozza di Legge di Bilancio per il 2026 non compare alcuna proroga della pensione anticipata flessibile, meglio conosciuta come Quota 103 (art. 14.1 DL 4/2019). Questo significa che, salvo cambiamenti in corso d’opera, la misura non sarà più accessibile per chi maturerà i requisiti dal 1° gennaio 2026 in poi.
Resta però una finestra importante: chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2025 potrà comunque esercitare il diritto alla pensione anche negli anni successivi, grazie al meccanismo della cristallizzazione.
Vediamo quindi in dettaglio requisiti, regole di calcolo, limiti e possibili vantaggi della Quota 103 nella sua versione attuale.
Che cos’è Quota 103 e perché è considerata “poco attraente”
La pensione anticipata flessibile consente l’uscita dal lavoro con 62 anni di età e 41 anni di contributi complessivi
Si tratta quindi di una forma di pensione anticipata che permette di lasciare il lavoro prima dell’età ordinaria di vecchiaia (67 anni) e di andare in pensione con un requisito contributivo inferiore rispetto alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra mobile).
Con la riformulazione entrata in vigore nel 2024, tuttavia, la misura ha perso molta della sua convenienza, principalmente per il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, anche per chi ha anzianità ante 1996 e per il tetto massimo di importo, pari a 4 volte il trattamento minimo INPS, applicato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Una volta raggiunta l’età di vecchiaia, il limite cessa di operare, ma l’assegno resta comunque calcolato con il solo sistema contributivo, senza possibilità di ricalcolo misto.
Requisiti per accedere alla Quota 103
La pensione anticipata flessibile può essere conseguita se, entro il 31 dicembre 2025, il lavoratore compie 62 anni di età, matura almeno 41 anni di contribuzione complessiva, può far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva, cioè al netto dei periodi figurativi di malattia, infortunio e disoccupazione indennizzata (art. 22, co. 1, L. 153/1969).
Il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva, invece, non è richiesto per chi ha esercitato l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, co. 23, L. 335/1995 e per i lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO (ex Inpdap, ex Enpals, ex FS).
È ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi presso le diverse gestioni INPS (art. 1, co. 239, L. 228/2012). Restano invece escluse dal cumulo le casse professionali dei liberi professionisti di cui ai D.lgs. 509/1994 e 103/1996.
Tra la data di maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva della pensione si applica una finestra mobile di 7 mesi per i lavoratori del settore privato e 9 mesi per i dipendenti pubblici.
Come viene calcolato l’assegno con Quota 103
Dal 2024, la Quota 103 è calcolata interamente con il sistema contributivo, anche per chi possiede contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.
Il metodo contributivo si basa su un montante individuale dei contributi, rivalutato annualmente in base alla variazione quinquennale del PIL nominale (art. 1, co. 9, L. 335/1995) e la trasformazione del montante in rendita mediante un coefficiente di trasformazione, aggiornato ogni due anni, crescente con l’età e legato alla speranza di vita.
Rispetto al sistema retributivo, di regola più favorevole per chi ha carriere lunghe e retribuzioni crescenti, il contributivo può risultare sensibilmente penalizzante.
Può però essere meno sfavorevole in caso di redditi decrescenti a fine carriera e quando gli anni di contribuzione ante 1996 sono pochi.
Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno erogato con Quota 103 non può superare quattro volte il trattamento minimo INPS, pari nel 2025 a 2.413,60 euro lordi mensili (603,40 × 4).
Raggiunta l’età di vecchiaia, il tetto viene meno, ma l’importo resta comunque determinato con il solo metodo contributivo.
Divieto di cumulo tra pensione e lavoro
Uno degli aspetti più penalizzanti della Quota 103 è il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro fino all’età per la pensione di vecchiaia.
In questo periodo sono ammessi solo i redditi da lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro lordi annui; in caso di superamento o di percezione di altri redditi lavorativi, la pensione viene sospesa per l’intero anno in cui si verifica la violazione.
Si tratta di una limitazione molto rigida, che scoraggia chi vorrebbe continuare a lavorare, anche solo in forma parziale o con attività integrate.
L’incentivo a restare al lavoro
Per contrastare l’uscita anticipata verso la Quota 103, l’art. 1, co. 286, L. 197/2022 ha introdotto un incentivo al trattenimento in servizio.
Chi ha già maturato i requisiti per la Quota 103, ma sceglie di restare al lavoro, può rinunciare alla contribuzione IVS a proprio carico o ricevere l’importo corrispondente direttamente in busta paga, esentasse.
Il vantaggio economico immediato è significativo: aumenta lo stipendio netto corrente.
La rinuncia ai contributi, di contro, comporta una crescita più lenta del montante contributivo e quindi un importo futuro della pensione potenzialmente inferiore.
Chi potrà andare in pensione con Quota 103 nel 2026 (e oltre)?
Anche in assenza di proroga nella manovra, la cd. cristallizzazione dei requisiti, (art. 14.1 DL 4/2019), consente di accedere alla Quota 103 anche negli anni successivi, a condizione che: entro il 31 dicembre 2025 siano stati maturati i requisiti di età e contribuzione (62 anni e 41 anni di contributi) e che non sia necessario che la finestra mobile sia già interamente decorsa entro tale data.
Cosa significa?
Se il lavoratore compie 62 anni ed ha 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025, matura il diritto alla Quota 103 e potrà presentare la domanda di pensione anche nel 2026, o in anni successivi, una volta decorso il periodo di finestra.
Alla luce delle regole attuali, la Quota 103 si conferma una forma di uscita flessibile, ma:
- poco conveniente per chi ha molti anni nel sistema retributivo
- penalizzante per i lavoratori con retribuzioni medio-alte e carriere continue
- limitante per chi desidera continuare a lavorare e cumulare redditi
Resta però uno strumento ancora utile in alcune situazioni:
- lavoratori che non possono proseguire l’attività per motivi di salute, familiari o organizzativi;
- carriere discontinue e redditi medio-bassi, per cui la penalizzazione del contributivo è meno marcata;
- persone che, nonostante il ricalcolo contributivo, subiscono penalizzazioni contenute e beneficiano della possibilità di anticipare l’uscita.
In un quadro normativo come questo in continua evoluzione, la scelta di accedere a Quota 103 richiede una valutazione personalizzata, che tenga conto di storia contributiva (anni ante/post 1996, gestioni coinvolte), andamento delle retribuzioni, esigenze personali e familiari, eventuali alternative (pensione anticipata ordinaria, pensione di vecchiaia, isopensione, strumenti di uscita incentivata).
Per approfondire il tema della pensione anticipata flessibile e confrontare Quota 103 con le altre possibilità di uscita, è consigliabile rivolgersi a un consulente previdenziale specializzato.
