Con il comunicato del 21 novembre 2025 il Ministero del Lavoro ha, di fatto, messo la parola fine a un blocco che durava da anni, ovvero la ricongiunzione dei contributi da e verso la Gestione Separata INPS torna finalmente praticabile, sia “in entrata” che “in uscita”, anche verso e dalle casse professionali.
Si tratta di una novità di grande rilievo per molti lavoratori e professionisti che, nel tempo, hanno accumulato posizioni contributive frammentate tra INPS, Gestione Separata e casse di categoria, spesso senza poterle coordinare in modo efficiente.
Dov’eravamo rimasti: limiti e strumenti prima della novità
Fino all’intervento del Ministero, il coordinamento con la Gestione Separata era possibile solo attraverso tre strumenti:
- Computo nella Gestione Separata (art. 3 DM 282/1996)
- Totalizzazione nazionale (D.lgs. 42/2006)
- Cumulo contributivo (art. 1 D.lgs. 184/1997 e art. 1, co. 139 ss., L. 228/2012)
Ciascuno di questi strumenti presentava però limiti importanti.
Il computo, ad esempio, consente il trasferimento gratuito dei contributi INPS nella Gestione Separata, ma è richiedibile solo al momento del pensionamento, richiede requisiti molto stringenti, non coinvolge le casse professionali
Il cumulo e la totalizzazione, invece, unificano la contribuzione solo ai fini del diritto alla pensionesenza consentire una vera concentrazione dei contributi in una singola gestione per migliorare l’importo o accedere a trattamenti specifici.
In sintesi: chi aveva versamenti in Gestione Separata e nelle casse professionali si trovava spesso con “spezzoni” contributivi difficili da valorizzare appieno.
La svolta non nasce all’improvviso
Negli anni la giurisprudenza ha progressivamente messo in discussione i limiti alla ricongiunzione con la Gestione Separata.
La Cassazione con la sentenza n. 26039/2019, l’ordinanza n. 3635 del 7 febbraio 2023 e l’ordinanza dell’11 dicembre 2023, riprendendo anche quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 61/1999), ha evidenziato la mancanza di un reale fondamento normativo per escludere la Gestione Separata dall’operatività della ricongiunzione.
Le Corti territoriali si sono allineate a questo orientamento, ammettendo la ricongiunzione in numerose pronunce come quelle dei Tribunali di Bergamo, Verona, Napoli, Taranto, Milano, e decisioni della Corte d’Appello di Milano, tra le altre; tuttavia l’INPS ha continuato a negare in via amministrativa la possibilità di ricongiunzione da e verso la Gestione Separata, minimizzando l’impatto del contenzioso sviluppatosi a seguito del mancato adeguamento alla giurisprudenza.
Il Ministero sblocca la situazione con il comunicato del 21 novembre 2025
Con l’informativa del 21 novembre 2025 il Ministero del Lavoro riconosce che non sussistono più ragioni per vietare la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata INPS e la ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso qualsiasi altra gestione previdenziale, incluse le casse dei liberi professionisti.
La motivazione ufficiale richiama la “peculiarità” del calcolo della pensione nella Gestione Separata, integralmente contributivo. Ma questo argomento appare poco convincente poiché le “nuove” casse professionali (D.lgs. 103/1996), anch’esse a sistema contributivo puro sin dall’origine, sono sempre state coinvolte nella ricongiunzione e le “vecchie” casse professionali(D.lgs. 509/1994) hanno adottato il sistema contributivo in periodi diversi rispetto all’INPS, senza che ciò abbia mai generato divieti di ricongiunzione.
È quindi plausibile leggere il comunicato come un modo per non smentire in maniera frontale la prassi precedente, pur prendendo atto della giurisprudenza ormai consolidata.
Le opportunità per i contribuenti: pensioni contributive più flessibili
La riapertura della ricongiunzione con la Gestione Separata apre scenari di particolare interesse perchi possiede contributi antecedenti il 1996 e per chi non ha i requisiti per il computo ex art. 3 DM 282/1996, ma ha anche periodi nella Gestione Separata.
Oggi sarà possibile ricongiungere i versamenti nella Gestione Separata ed accedere alle pensioni proprie del sistema interamente contributivo, tra cui
- pensione anticipata contributiva a 64 anni, con:
- almeno 20 anni di contributi
- finestra di 3 mesi
- importo minimo soglia previsto
- pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni, con almeno 5 anni di contribuzione
Quest’ultima opzione è particolarmente rilevante per chi ha carriere brevi o discontinue e rischia di perdere i cosiddetti contributi silenti presenti presso INPS, spesso accreditati prima del 1996 e non utilizzabili con gli altri strumenti.
Per i liberi professionisti iscritti alle casse di categoria, la ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata rappresenta un cambio di prospettiva importante.
I contributi presenti nella Gestione Separata potranno infatti essere trasferiti nella cassa professionale, contribuendo al raggiungimento dei requisiti per le pensioni anticipate previste dai singoli regolamenti, come ad esempio consulenti del lavoro – Enpacl (pensione di vecchiaia anticipata con 60 anni di età e 40 anni di contributi), dottori commercialisti – CNPADC (pensione di vecchiaia anticipata con 61 anni di età e 38 anni di contributi, oppure con 40 anni di contribuzione), ragionieri – CNPR (pensione anticipata a 63 anni e 9 mesi con 20 anni di contributi)
In tutti questi casi, la possibilità di sommare anche i periodi accreditati nella Gestione Separata può fare la differenza tra una prestazione raggiungibile e una irraggiungibile con il solo cumulo o con la sola totalizzazione.
Nonostante l’importante apertura del Ministero, la novità non è ancora pienamente operativa.
Per passare dal piano dei principi a quello concreto sarà necessario attendere una circolare INPSche definisca i requisiti esatti per la ricongiunzione da e verso la Gestione Separata, chiarisca gli eventuali oneri economici a carico del richiedente, specifichi le modalità procedurali di presentazione delle istanze, coordini in modo chiaro la nuova disciplina con la normativa generale sulla ricongiunzione.
Solo con l’emanazione di queste istruzioni tecniche sarà possibile avviare in modo sistematico le domande di ricongiunzione, valutando caso per caso la convenienza dell’operazione in termini di:
- diritto alla pensione
- importo delle prestazioni
- possibilità di evitare la dispersione di contributi silenti
