Guida completa alla tassazione degli interessi da prestiti peer-to-peer: aliquote, quadro RM, ritenute alla fonte e regime dichiarativo. Cosa cambia con le piattaforme estere e come evitare errori nel 730.
Gli interessi maturati attraverso piattaforme di crowdlending rappresentano redditi da capitale soggetti a tassazione ordinaria in Italia. Una categoria reddituale che genera ogni anno migliaia di dubbi tra gli investitori, molti dei quali si trovano per la prima volta a dover dichiarare proventi finanziari diversi dai classici dividendi o interessi bancari. La complessità aumenta quando le piattaforme sono estere, quando si verificano default parziali o totali, quando le commissioni riducono il rendimento netto. Un terreno dove gli errori sono frequenti e le conseguenze possono essere pesanti.
L’Agenzia delle Entrate non ha dedicato al crowdlending una disciplina fiscale specifica, applicando invece le norme generali sui redditi da capitale. Questa scelta interpretativa, confermata da diverse risposte a interpelli negli anni, equipara gli interessi da prestiti peer-to-peer agli interessi da mutui e finanziamenti ordinari. Una soluzione che nella teoria appare lineare, ma nella pratica genera zone grigie quando si tratta di valorizzare perdite su crediti, gestire recuperi parziali o trattare le commissioni di servizio.
Il quadro normativo: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
La tassazione dei redditi da crowdlending si basa sull’articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che disciplina i redditi di capitale. Secondo questa norma, costituiscono redditi di capitale gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti. Per estensione interpretativa, anche gli interessi maturati su prestiti erogati attraverso piattaforme di lending-based crowdfunding rientrano in questa categoria.
La conseguenza principale riguarda l’aliquota applicabile: i redditi da capitale sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota ordinaria del 26 per cento. Non esiste per il crowdlending l’aliquota agevolata del 12,5 per cento riservata ai titoli di Stato e ad alcuni strumenti obbligazionari specifici. Ogni euro di interessi percepiti genera quindi un’imposta di 26 centesimi, al netto di eventuali costi deducibili.
La base imponibile è costituita dall’ammontare degli interessi maturati nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’effettiva riscossione. In teoria, anche gli interessi maturati ma non ancora incassati dovrebbero concorrere alla formazione del reddito secondo il principio di competenza. Nella pratica, le piattaforme italiane adottano il criterio di cassa, conteggiando come imponibili solo gli interessi effettivamente accreditati sul conto dell’investitore. Una semplificazione accettata dall’amministrazione finanziaria per ragioni di praticabilità.
Gli interessi da crowdlending non rientrano nel regime del risparmio amministrato, quello che consente di delegare alla banca o all’intermediario il calcolo e il versamento delle imposte. Gli investitori sono quindi tenuti a dichiarare autonomamente i proventi percepiti attraverso il modello 730 o Redditi Persone Fisiche, compilando il quadro RM dedicato ai redditi di capitale.
Aliquote applicabili: il 26 per cento come regola generale
L’imposta sostitutiva del 26 per cento si applica uniformemente a tutti gli interessi da crowdlending, senza distinzioni in base alla durata del prestito, alla tipologia di debitore o al livello di rischio. Un’impresa che ottiene un finanziamento a 12 mesi genera per l’investitore interessi tassati al 26 per cento, esattamente come un prestito a 60 mesi o un’operazione di invoice trading.
Questa uniformità di trattamento contrasta con la differenziazione prevista per altri strumenti finanziari. I titoli di Stato italiani ed equiparati beneficiano dell’aliquota ridotta del 12,5 per cento, così come le obbligazioni emesse da stati esteri white list. Le obbligazioni societarie e i certificati di deposito bancari scontano invece il 26 per cento, collocandosi nella stessa categoria fiscale del crowdlending.
Per i soggetti con reddito complessivo molto basso, potrebbe risultare più conveniente optare per la tassazione ordinaria anziché per l’imposta sostitutiva. Gli interessi da capitale possono essere assoggettati a Irpef progressiva su richiesta del contribuente, pagando quindi l’aliquota marginale del proprio scaglione di reddito. Un’opzione che diventa vantaggiosa solo per chi si colloca negli scaglioni più bassi, con aliquota effettiva inferiore al 26 per cento. Una scelta residuale, considerando che la maggior parte degli investitori in crowdlending rientra in scaglioni superiori.
Piattaforme italiane: la certificazione degli interessi
Le piattaforme di crowdlending autorizzate in Italia sono tenute a fornire agli investitori una certificazione annuale degli interessi percepiti. Si tratta di un documento che riepiloga i proventi maturati nell’anno solare, suddivisi per prestito e per tipologia. La certificazione viene generalmente resa disponibile entro il 28 febbraio dell’anno successivo, in tempo utile per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Questo documento costituisce la base per la compilazione del quadro RM. Deve riportare l’importo lordo degli interessi percepiti, eventuali ritenute applicate, le commissioni addebitate dalla piattaforma e le perdite su crediti registrate nel periodo. La qualità e la completezza di queste certificazioni varia sensibilmente da piattaforma a piattaforma.
Le piattaforme più strutturate forniscono documenti dettagliati con indicazione puntuale di ogni singola transazione, distinguendo tra interessi ordinari, interessi di mora recuperati, quote capitale rimborsate e perdite definitive. Altre si limitano a fornire un dato aggregato, costringendo l’investitore a ricostruire i dettagli autonomamente attraverso l’estratto conto della piattaforma.
Alcune piattaforme italiane applicano una ritenuta alla fonte del 26 per cento sugli interessi prima di accreditarli sul conto dell’investitore. In questo caso, la piattaforma agisce come sostituto d’imposta e versa direttamente l’imposta allo Stato. L’investitore riceve quindi interessi già netti e deve comunque dichiararli nel quadro RM, indicando però che l’imposta è già stata trattenuta. Questo meccanismo semplifica gli adempimenti ma non esonera dall’obbligo dichiarativo.
Piattaforme estere: regime dichiarativo e doppia imposizione
La situazione si complica significativamente quando si investe attraverso piattaforme di crowdlending con sede all’estero. La maggior parte delle piattaforme europee opera con licenza del proprio stato membro e può offrire servizi in Italia tramite passaporto europeo. Alcune delle piattaforme più grandi e utilizzate dagli investitori italiani hanno sede in Francia, Germania, Paesi Bassi o Lituania.
Le piattaforme estere non applicano ritenute alla fonte per gli investitori italiani e non rilasciano certificazioni conformi agli standard italiani. L’investitore riceve interessi lordi e ha l’obbligo di dichiararli autonomamente in Italia, calcolando e versando l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Un meccanismo che richiede maggiore attenzione e disciplina.
Il problema della doppia imposizione si pone quando lo stato estero applica una propria ritenuta sugli interessi. Alcuni paesi trattengono imposte alla fonte anche sui proventi di non residenti, in percentuali variabili dal 15 al 30 per cento. In questi casi, l’investitore italiano subisce una doppia tassazione: quella dello stato estero e quella italiana.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con la maggior parte dei paesi europei prevedono meccanismi di compensazione. In pratica, l’imposta pagata all’estero può essere portata in credito in Italia, riducendo l’imposta sostitutiva dovuta. Se lo stato estero ha trattenuto il 20 per cento e l’Italia applica il 26 per cento, l’investitore dovrà versare solo la differenza del 6 per cento. Se l’imposta estera supera quella italiana, l’eccedenza non è rimborsabile ma può essere riportata in avanti per compensare imposte future.
La gestione di questi crediti d’imposta richiede la compilazione di sezioni specifiche del modello Redditi e la conservazione di documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta estera. Un livello di complessità che spinge molti investitori a rivolgersi a commercialisti specializzati.
Compilazione del quadro RM: istruzioni operative
Il quadro RM del modello 730 o Redditi Persone Fisiche è suddiviso in diverse sezioni. Gli interessi da crowdlending vanno indicati nella sezione II, dedicata ai redditi da capitale soggetti a imposta sostitutiva. Più precisamente, nel rigo RM2 che riguarda gli interessi e altri redditi di capitale diversi dai dividendi.
Nel campo 1 del rigo RM2 va indicato il codice 2, che identifica i redditi da capitale soggetti a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Nel campo 2 si inserisce l’ammontare lordo degli interessi percepiti nell’anno. Se la piattaforma ha applicato ritenuta alla fonte, nel campo 3 si indica l’importo della ritenuta subita.
Per le piattaforme estere senza ritenuta, il campo 3 rimane vuoto e l’imposta verrà calcolata automaticamente dal software dell’Agenzia delle Entrate applicando il 26 per cento sull’importo del campo 2. Il contribuente dovrà poi versare l’imposta risultante attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 1242.
Se nel corso dell’anno si sono registrate perdite definitive su prestiti andati in default, queste vanno indicate separatamente. Il quadro RM prevede una sezione dedicata alle minusvalenze e perdite su crediti, che possono essere portate in deduzione dai redditi di capitale dello stesso anno o degli anni successivi. Un meccanismo simile a quello previsto per le minusvalenze da azioni e obbligazioni.
La compilazione corretta richiede attenzione ai dettagli. Un errore frequente consiste nell’indicare gli interessi netti anziché lordi quando la piattaforma ha applicato ritenuta. Altro errore comune: non dichiarare gli interessi da piattaforme estere ritenendo erroneamente che non siano tassabili in Italia. L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati con le informazioni ricevute dagli stati esteri attraverso lo scambio automatico di informazioni fiscali, attivo dal 2017 per i redditi finanziari.
Ritenute alla fonte: casistica e conseguenze
La presenza o assenza di ritenuta alla fonte dipende dalla natura giuridica della piattaforma e dalla sua scelta operativa. Le piattaforme italiane qualificate come intermediari finanziari possono operare come sostituti d’imposta, trattenendo il 26 per cento sugli interessi prima dell’accredito. Altre piattaforme, pur essendo italiane, non assumono la qualifica di sostituto d’imposta e accreditano interessi lordi.
Quando la ritenuta viene applicata alla fonte, l’investitore riceve interessi già netti e l’imposta è definitiva. Non occorre effettuare ulteriori versamenti, ma permane l’obbligo di dichiarazione nel quadro RM. La dichiarazione serve per consentire all’amministrazione finanziaria di verificare la coerenza tra quanto trattenuto e quanto dichiarato, e per permettere l’eventuale compensazione con perdite o minusvalenze di altra natura.
Le piattaforme estere quasi mai applicano ritenute per conto dello stato italiano, lasciando all’investitore l’onere di calcolare e versare l’imposta. Questo sistema responsabilizza maggiormente il contribuente ma aumenta il rischio di errori o omissioni. Chi investe su più piattaforme estere deve sommare tutti gli interessi percepiti e calcolare l’imposta complessiva dovuta.
Un caso particolare riguarda le piattaforme che applicano ritenute parziali o a titolo di acconto. Alcune piattaforme estere trattengono una percentuale ridotta, ad esempio il 15 per cento, qualificandola come acconto. L’investitore deve poi versare in Italia la differenza fino al 26 per cento, presentando la documentazione che attesta il versamento parziale già effettuato.
Minusvalenze e perdite su crediti: gestione fiscale dei default
Uno degli aspetti più complessi della tassazione del crowdlending riguarda il trattamento fiscale delle perdite su prestiti andati in default. Quando un debitore non restituisce il capitale e gli interessi, l’investitore subisce una perdita economica. La questione è se e come questa perdita possa essere portata in deduzione fiscalmente.
La normativa sui redditi da capitale prevede che le perdite su crediti possano essere dedotte dai redditi della stessa categoria. In pratica, una perdita su un prestito P2P può essere compensata con gli interessi positivi maturati su altri prestiti dello stesso anno o degli anni successivi, entro il quarto anno seguente.
Il problema è dimostrare che la perdita è definitiva. Finché esiste una possibilità teorica di recupero del credito, la perdita non può essere fiscalmente riconosciuta. Diventa deducibile solo quando il credito viene definitivamente cancellato, ad esempio per chiusura di una procedura fallimentare con esito infruttuoso o per decorso dei termini di prescrizione.
Le piattaforme dovrebbero indicare nelle certificazioni annuali quali crediti sono da considerarsi definitivamente persi. Alcune lo fanno con chiarezza, altre forniscono informazioni ambigue. L’investitore si trova spesso in difficoltà nel determinare se una perdita è già deducibile o se deve attendere ulteriori sviluppi delle procedure di recupero.
Per i recuperi parziali la situazione è ancora più sfumata. Se un prestito di 1.000 euro va in default e successivamente vengono recuperati 300 euro, la perdita netta è di 700 euro. Ma in quale anno va contabilizzata? Quello del default o quello del recupero parziale? La prassi più prudente prevede di attendere la chiusura definitiva della pratica prima di quantificare la perdita deducibile.
Costi deducibili: commissioni e spese accessorie
Le piattaforme di crowdlending addebitano commissioni per i servizi prestati. Queste commissioni possono essere fisse annuali, percentuali sul capitale investito, percentuali sugli interessi maturati o combinazioni di questi elementi. Dal punto di vista fiscale, si pone il problema se tali costi siano deducibili dal reddito imponibile.
La risposta non è univoca. Secondo l’interpretazione prevalente, le commissioni direttamente connesse alla produzione del reddito da capitale sono deducibili. Rientrano in questa categoria le commissioni di gestione dei prestiti, le spese di recupero crediti, i costi per servizi di rating o due diligence.
Non sono invece deducibili le commissioni di natura forfettaria non direttamente correlate a specifici investimenti, come ad esempio i costi di tenuta conto o le spese per servizi accessori non strettamente necessari alla produzione del reddito.
In pratica, molte piattaforme trattengono le commissioni direttamente dagli interessi prima di accreditarli, semplificando la gestione fiscale. L’investitore riceve interessi già netti di commissioni e dichiara questo importo netto. Se invece le commissioni vengono addebitate separatamente, è necessario indicarle nella dichiarazione come costi deducibili, riducendo la base imponibile.
La documentazione fornita dalla piattaforma dovrebbe distinguere chiaramente tra interessi lordi, commissioni e interessi netti. Quando questa distinzione non è evidente, l’investitore rischia di pagare imposte su cifre lorde non effettivamente percepite oppure, al contrario, di dedurre costi non ammessi con rischio di contestazione.
Errori più comuni: una casistica operativa
Il primo errore ricorrente consiste nel non dichiarare affatto gli interessi da crowdlending, nella convinzione errata che si tratti di redditi non imponibili o che l’obbligo dichiarativo sussista solo oltre determinate soglie. In realtà, ogni euro di interessi percepiti deve essere dichiarato, indipendentemente dall’importo. L’Agenzia delle Entrate ha accesso crescente a informazioni sulle transazioni finanziarie e può facilmente rilevare omissioni.
Un secondo errore riguarda la confusione tra rimborsi di capitale e interessi. Quando un prestito viene rimborsato, parte della somma ricevuta rappresenta la restituzione del capitale investito, non tassabile, e parte gli interessi, tassabili. Alcune piattaforme forniscono rendicontazioni ambigue e l’investitore finisce per dichiarare l’intero importo ricevuto come interesse, pagando imposte in eccesso.
Terzo errore: non gestire correttamente le perdite su crediti. Molti investitori subiscono default ma non portano in deduzione le perdite, perdendo un beneficio fiscale spettante. Altri, all’opposto, deducono perdite non ancora definitive, rischiando contestazioni in caso di successivi recuperi parziali.
Quarto errore: dimenticare di dichiarare interessi da piattaforme estere. La convinzione che i redditi esteri siano difficilmente tracciabili dall’amministrazione fiscale italiana è pericolosamente obsoleta. Lo scambio automatico di informazioni tra paesi dell’Unione Europea e oltre rende trasparenti i movimenti finanziari transfrontalieri.
Quinto errore: compilare il quadro RM in modo incompleto o errato, ad esempio indicando codici tributo sbagliati o collocando i redditi nella sezione non corretta. Questi errori formali possono generare segnalazioni automatiche e richieste di chiarimento da parte dell’ufficio competente.
Esempio pratico: dichiarazione di un portafoglio tipo
Consideriamo il caso di un investitore che nel 2025 ha percepito 3.500 euro di interessi lordi da tre diverse piattaforme italiane di crowdlending. La piattaforma A ha applicato ritenuta del 26 per cento sugli interessi di 1.500 euro, accreditando quindi 1.110 euro netti. La piattaforma B non ha applicato ritenute e ha accreditato 1.200 euro lordi. La piattaforma C ha accreditato 800 euro lordi, addebitando separatamente 100 euro di commissioni di gestione.
Inoltre, l’investitore ha subito una perdita di 600 euro su un prestito andato in default e definitivamente chiuso nel corso dell’anno. Ha anche investito 500 euro su una piattaforma estera che ha generato 40 euro di interessi lordi senza applicare ritenute.
Per compilare correttamente il quadro RM, l’investitore deve:
Nel rigo RM2, campo 1: codice 2 Nel campo 2: indicare 3.540 euro (somma di tutti gli interessi lordi: 1.500 + 1.200 + 800 + 40) Nel campo 3: indicare 390 euro (ritenuta applicata dalla piattaforma A: 1.500 x 26%)
Nella sezione dedicata ai costi deducibili: indicare 100 euro di commissioni pagate alla piattaforma C.
Nella sezione minusvalenze: indicare 600 euro di perdita su crediti.
Il calcolo dell’imposta dovuta risulterà: Base imponibile: 3.540 – 100 (commissioni) – 600 (perdite) = 2.840 euro Imposta lorda: 2.840 x 26% = 738,40 euro Ritenute già versate: 390 euro Imposta residua da versare: 348,40 euro
L’investitore dovrà versare 348,40 euro tramite F24 con codice tributo 1242, utilizzando come anno di riferimento il 2025.
Checklist documentale per il commercialista
Chi decide di affidarsi a un professionista per la compilazione della dichiarazione deve fornire documentazione completa e organizzata. La checklist ideale comprende:
Certificazioni annuali rilasciate da tutte le piattaforme utilizzate, possibilmente in formato digitale. Se la piattaforma non rilascia certificazione formale, occorre produrre un estratto conto dettagliato con tutte le transazioni dell’anno.
Distinta degli interessi percepiti mese per mese, suddivisa per piattaforma e per prestito. Questo dettaglio aiuta a ricostruire eventuali anomalie o discordanze.
Documentazione relativa a perdite su crediti: comunicazioni della piattaforma che attestano la chiusura definitiva di pratiche di recupero, sentenze di fallimento, chiusure di procedure concorsuali. Senza questa documentazione, il commercialista non può dedurre le perdite.
Ricevute di pagamento delle commissioni addebitate separatamente, con chiara indicazione della natura del costo.
Per investimenti su piattaforme estere: estratti conto della piattaforma in lingua originale con traduzione se necessaria, documentazione relativa a eventuali ritenute applicate dallo stato estero, certificazione del codice fiscale estero della piattaforma.
Copia delle dichiarazioni degli anni precedenti, per verificare eventuali perdite riportabili in avanti o crediti d’imposta esteri ancora utilizzabili.
Un prospetto riepilogativo redatto dall’investitore che sintetizzi tutti i dati, facilitando il lavoro del professionista e riducendo il rischio di errori.
Prospettive: verso una semplificazione normativa
La crescita del crowdlending in Italia e in Europa ha reso sempre più evidente la necessità di un quadro fiscale più chiaro e semplificato. Diverse associazioni di settore hanno proposto l’introduzione di un regime opzionale che permetta alle piattaforme di operare come sostituti d’imposta anche quando non hanno la qualifica di intermediari finanziari, applicando ritenute definitive su tutti gli interessi.
Un’altra proposta riguarda la creazione di una sezione specifica del quadro RM dedicata esclusivamente agli investimenti in crowdlending, con indicazioni più dettagliate su come trattare perdite, recuperi parziali e commissioni. Questo ridurrebbe l’incertezza interpretativa e uniformerebbe le prassi.
A livello europeo si discute di armonizzare il trattamento fiscale dei proventi da crowdlending, attualmente soggetto a regimi molto diversi tra gli stati membri. Alcuni paesi applicano aliquote più basse, altri esentano completamente gli interessi sotto determinate soglie, creando distorsioni competitive.
Nel frattempo, l’investitore italiano deve navigare in un sistema che richiede attenzione, precisione e aggiornamento costante. La complessità non deve scoraggiare, ma impone un approccio responsabile: conservare tutta la documentazione, dichiarare puntualmente ogni provento, consultare professionisti quando il quadro diventa troppo articolato. Solo così l’investimento in crowdlending può rappresentare davvero un’opportunità di diversificazione del patrimonio, senza trasformarsi in un incubo fiscale.
