Pensione anticipata e contributi figurativi: cosa cambia davvero dopo la Cassazione 27910/2025

La sentenza della Cassazione cambia le regole sulla pensione anticipata contributi figurativi: anche malattia, disoccupazione e cassa integrazione valgono nel conteggio. Ecco cosa significa per i lavoratori e come richiedere la pensione senza nuovi dinieghi dell’INPS.
Pensione anticipata e contributi figurativi: cosa cambia davvero dopo la Cassazione 27910/2025, donna in giacca gessata che inserisce una moneta in un vaso mentre annota dati finanziari accanto a una tastiera Apple.

Per anni migliaia di lavoratori si sono sentiti dire dall’INPS, in sostanza:

“Per la pensione anticipata ordinaria i tuoi periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione non contano: servono anni di contributi effettivi”.

Con l’ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribaltato questo approccio, affermando con chiarezza che, per la pensione anticipata ordinaria ex riforma Fornero, anche i contributi figurativi devono essere conteggiati nel montante richiesto. 

Pensione anticipata e contributi figurativi: non è una sfumatura tecnica: è una decisione che può fare la differenza tra andare in pensione subito o dover lavorare ancora anni. In questo articolo vediamo, con ordine e in modo operativo:

  • che cosa ha detto la Cassazione;
  • perché l’INPS finora ha spesso escluso i figurativi;
  • chi può guadagnarci concretamente;
  • cosa fare adesso se sei vicino alla pensione anticipata.

1. Un ripasso veloce: che cos’è la pensione anticipata ordinaria

La pensione anticipata è il trattamento che ti permette di andare in pensione prima dell’età di vecchiaia, a patto di avere una anzianità contributiva elevata

Semplificando:

  • riguarda in particolare chi ha iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 (sistema retributivo/misto);
  • non guarda tanto all’età anagrafica, quanto agli anni di contributi.

I requisiti, fissati dall’art. 24 della legge n. 214/2011 (riforma Fornero), nel quadro attuale ruotano intorno a queste soglie:

  • uomini: circa 42 anni e 10 mesi di contributi;
  • donne: circa 41 anni e 10 mesi di contributi, con meccanismi di adeguamento periodico alla speranza di vita. 

Per i contributivi puri (primo contributo dal 1° gennaio 1996) si parla invece di pensione anticipata contributiva, che combina requisiti di età (almeno 64 anni) e di contribuzione, con regole diverse. 

È proprio su questo crinale – anticipata ordinaria vs anticipata contributiva – che la Cassazione è intervenuta con decisione.


2. Contributi effettivi, figurativi, volontari: facciamo chiarezza

Nel linguaggio previdenziale, non tutti i contributi sono uguali.

2.1 Contributi effettivi

Sono i contributi che:

  • tu e il tuo datore di lavoro avete materialmente versato all’INPS;
  • coprono periodi in cui hai lavorato (rapporto di lavoro attivo, retribuzione, cedolino).

Su questi non c’è mai stata discussione: sono il “cuore” della posizione assicurativa.

2.2 Contributi figurativi

Sono contributi che l’INPS accredita senza pagamento diretto, per tutelare la continuità della tua carriera contributiva in periodi in cui non puoi lavorare per ragioni protette dalla legge. 

Rientrano qui, a titolo di esempio:

  • malattia e infortunio;
  • maternità/paternità;
  • disoccupazione indennizzata (NASpI, ecc.);
  • cassa integrazione;
  • altri eventi specifici previsti dalla normativa.

In questi casi è lo Stato a “coprire” quel tempo, proprio per evitare buchi contributivi che penalizzerebbero la pensione.

2.3 Contributi volontari

Sono i contributi che il lavoratore versa di tasca propria per:

  • colmare periodi scoperti;
  • incrementare l’anzianità contributiva;
  • mantenere “viva” la posizione quando non lavora.

Tutte queste tipologie concorrono, in generale, a formare l’anzianità contributiva complessiva. Il problema nasce quando la legge o l’INPS introducono il requisito dei famosi “anni di contribuzione effettiva”.


3. L’interpretazione restrittiva dell’INPS: i 35 anni “effettivi”

Negli anni successivi alla riforma Fornero, l’INPS ha spesso interpretato in modo molto restrittivo i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.

Il nodo: la lettura secondo cui, per accedere alla pensione anticipata, fossero comunque necessari 35 anni di contributi “effettivi”, escludendo – ai fini di quella soglia – i figurativi. 

Risultato pratico:

  • domanda di pensione respinta a chi, ad esempio, aveva:
    • 42 anni complessivi di contributi;
    • ma solo 34 anni “effettivi” e il resto figurativi (malattia, disoccupazione, ecc.).

Questa impostazione ha generato:

  • contenziosi a catena davanti ai tribunali;
  • grande incertezza per chi era a ridosso del pensionamento;
  • situazioni paradossali, in cui periodi “protetti” dalla legge diventavano un boomerang.

È proprio questo approccio che la Cassazione ha messo in discussione, fino ad arrivare all’ordinanza 27910/2025.


4. Che cosa dice davvero la Cassazione con l’ordinanza 27910/2025

L’ordinanza n. 27910/2025 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – prende le mosse dal caso di una lavoratrice che:

  • aveva maturato un’anzianità contributiva elevata, comprensiva di periodi figurativi (malattia, ecc.);
  • aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento della pensione anticipata;
  • si era vista ribaltare la decisione in appello, sulla base dell’orientamento restrittivo dell’INPS (no ai figurativi per il requisito effettivo). 

La Cassazione, analizzando l’art. 24, comma 10, della legge 214/2011, afferma in sintesi:

  • la norma parla di “anzianità contributiva”, non di contribuzione effettiva;
  • il concetto di anzianità contributiva include anche i contributi figurativi;
  • di conseguenza, per la pensione anticipata ordinaria i figurativi possono concorrere a integrare i requisiti richiesti.

In parallelo, la Corte chiarisce che il discorso dei contributi “effettivi” è invece rilevante per la pensione anticipata contributiva, dove il legislatore ha usato espressamente quella terminologia. 

Tradotto in termini operativi:

Se sei nel perimetro della pensione anticipata ordinaria ex Fornero, i tuoi periodi figurativi non possono essere buttati fuori dal conteggio dell’anzianità contributiva complessiva.


5. Perché questa decisione è una “milestone” sul tema

Questa ordinanza non è solo l’ennesima sentenza tecnica: rappresenta un punto di svolta in almeno quattro direzioni.

5.1 Rimette al centro la logica della riforma Fornero

La Fornero, nel bene e nel male, ha introdotto una pensione anticipata che:

  • guarda soprattutto alla lunga storia contributiva del lavoratore;
  • non nasce per penalizzare chi ha attraversato fasi di fragilità (malattia, disoccupazione, maternità), ma per contenere i pensionamenti di anzianità troppo precoci.

Svuotare di valore i contributi figurativi, proprio per chi ha carriere lunghe e spesso discontinue, sarebbe andato contro questa impostazione. La Cassazione lo dice chiaramente, riportando il sistema a una coerenza di fondo. 

5.2 Corregge una prassi amministrativa penalizzante

Di fatto, la Corte:

  • boccia l’orientamento INPS che escludeva i figurativi dal conteggio utile per l’anzianità contributiva nella pensione anticipata ordinaria;
  • apre la strada alla revisione di molte pratiche respinte negli anni passati.

5.3 Estende la tutela a tutte le carriere “interrotte”

Pensiamo a chi ha:

  • periodi di lunga malattia;
  • anni di cassa integrazione;
  • intervalli di disoccupazione indennizzata;
  • periodi coperti da maternità/paternità.

Per questi lavoratori, l’ordinanza significa che:

  • quelle fasi non sono più buchi neri nel cammino verso la pensione anticipata;
  • la tutela che la legge voleva garantire diventa finalmente effettiva.

5.4 Riduce il contenzioso futuro (e rilegge quello passato)

Una linea giurisprudenziale chiara:

  • riduce le incertezze interpretative per giudici, avvocati, patronati;
  • costringe l’INPS a riallineare le proprie prassi a un criterio meno restrittivo;
  • offre un appiglio solido a chi intende impugnare vecchi dinieghi.

6. Chi può beneficiarne concretamente

L’ordinanza 27910/2025 interessa soprattutto tre gruppi di persone:

  1. Lavoratori vicini alla pensione anticipata ordinaria
    • con molti anni di contributi alle spalle;
    • con periodi non trascurabili di figurativi (malattia, disoccupazione, maternità, CIG).
  2. Chi ha già avuto una domanda respinta dall’INPS
    • quando il diniego si fondava esplicitamente sulla mancanza dei famosi “35 anni effettivi”;
    • e nel conteggio erano presenti anni figurativi oggi ritenuti pienamente validi.
  3. Chi ha un contenzioso in corso
    • la decisione della Cassazione diventa un precedente di peso per rafforzare la propria posizione.

È importante ricordare che la questione riguarda la pensione anticipata ordinaria ex Fornero; per la pensione anticipata contributiva, continuano a valere requisiti specifici legati alla contribuzione “effettiva” richiesti dalla legge. 


7. Cosa fare adesso: 5 mosse pratiche

Se sei un lavoratore che si avvicina alla pensione anticipata – o se hai avuto problemi con l’INPS in passato – questa è la checklist concreta da seguire.

7.1 Scarica e studia il tuo estratto conto contributivo

Dal sito dell’INPS, accedi con SPID/CIE/CNS e scarica:

  • estratto conto contributivo completo;
  • verifica, anno per anno:
    • contributi effettivi;
    • contributi figurativi;
    • eventuali periodi volontari e ricongiunzioni.

Tieni traccia, su un foglio o file, della somma complessiva di tutti i periodi (effettivi + figurativi).

7.2 Ricostruisci la tua “anzianità contributiva complessiva”

Il punto chiave della Cassazione è proprio questo: l’anzianità contributiva totale.

Quindi:

  • somma TUTTI i contributi (effettivi + figurativi);
  • verifica se sei vicino – o hai superato – le soglie previste per la pensione anticipata ordinaria (es. 42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi, con gli adeguamenti via via stabiliti). 

7.3 Controlla come l’INPS ha qualificato i tuoi contributi

In molti casi, il problema nasce da COME i contributi sono classificati nei sistemi informatici:

  • verifica se tutti i periodi di malattia, disoccupazione, maternità, CIG risultano correttamente come figurativi;
  • segnala eventuali anomalie o mancanze tramite:
    • richiesta di riesame;
    • domanda di sistema di segnalazioni tramite patronato o consulente del lavoro.

7.4 Se hai avuto un diniego, valuta il riesame alla luce della Cassazione

Se ti è stata respinta una domanda di pensione anticipata con motivazione legata:

  • alla mancanza dei “35 anni di contribuzione effettiva”;
  • o alla non conteggiabilità dei figurativi;

può essere opportuno:

  • chiedere formalmente all’INPS un riesame della pratica, citando l’ordinanza 27910/2025;
  • oppure valutare, con un legale o un patronato esperto, un’azione giudiziale se i termini e le condizioni lo consentono. 

7.5 Fatti assistere da un professionista esperto

La materia è tecnica e gli importi in gioco – una pensione anticipata ottenuta o persa – sono elevati.

Ha senso:

  • rivolgersi a un patronato con forte specializzazione in previdenza;
  • oppure a un consulente del lavoro/avvocato che mastichi quotidianamente diritto previdenziale e contenziosi INPS.

Domande frequenti (FAQ) su pensione anticipata e contributi figurativi

I contributi figurativi valgono per la pensione anticipata ordinaria?

Sì. Secondo la Cassazione, nel sistema della pensione anticipata ordinaria ex art. 24, comma 10, legge 214/2011, la contribuzione figurativa può concorrere a raggiungere l’anzianità contributiva richiesta

L’INPS può ancora respingere la domanda ignorando i figurativi?

Dopo l’ordinanza 27910/2025, un diniego fondato solo sull’esclusione dei figurativi dalla soglia di anzianità contributiva è giuridicamente molto più debole e in contrasto con il principio affermato dalla Cassazione.

Il requisito dei “35 anni effettivi” esiste ancora?

La Cassazione limita fortemente l’idea che per la pensione anticipata ordinaria sia necessario un blocco rigido di 35 anni tutti effettivi:

l’attenzione si sposta sull’anzianità contributiva complessiva, in cui rientrano i figurativi. Il tema dei contributi “effettivi” resta invece rilevante per altre forme di pensione (ad esempio quelle interamente contributive) quando la legge lo dice espressamente. 

Questa decisione vale anche per le pensioni di vecchiaia?

No, la pronuncia riguarda specificamente il meccanismo della pensione anticipata ex Fornero basata sull’anzianità contributiva. Per la pensione di vecchiaia restano validi i requisiti ordinari di età e contribuzione previsti dalla normativa e dalle circolari INPS. 

Posso ricalcolare la mia posizione e presentare un nuovo conteggio all’INPS?

Sì, è buona prassi:

  1. ricostruire la tua anzianità contributiva complessiva (effettivi + figurativi);
  2. allegare un prospetto chiaro in caso di riesame o nuova domanda;
  3. far validare il tutto da un patronato o professionista, per evitare errori formali che rallenterebbero la procedura.

Perché questa vicenda parla a tutti, non solo a chi è prossimo alla pensione

L’a storia’ordinanza della Cassazione 27910/2025 non riguarda solo tecnicismi previdenziali; manda un messaggio più ampio:

  • la fragilità non deve essere punita: malattia, disoccupazione, maternità non possono trasformarsi in “buchi” che ti rubano la pensione;
  • il sistema previdenziale, pur rigido, deve rimanere coerente con la propria funzione di tutela;
  • la giurisprudenza può correggere, quando serve, gli eccessi di rigidità amministrativa.

Per chi è a metà della carriera lavorativa vale una lezione importante:

tenere in ordine la propria posizione contributiva, capire la differenza tra le varie tipologie di contributi, non è un vezzo da tecnici ma un pezzo di strategia personale di lungo periodo.


Se hai alle spalle una vita lavorativa lunga e spezzata da periodi complessi, questa ordinanza ti restituisce qualcosa di fondamentale: la certezza che anche quei momenti, riconosciuti dalla legge, contano nel tuo percorso verso la pensione anticipata. E che non sei solo un numero in un algoritmo, ma una storia contributiva che il diritto è chiamato a leggere nella sua interezza.

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