Con il deposito delle motivazioni della sentenza n. 36525, avvenuto il 16 ottobre 2026, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risolto due contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza sulle frodi legate al Superbonus 110%. La costituzione di un credito d’imposta fittizio attraverso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, seguita dall’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, può integrare il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dagli articoli 640 e 640-bis del codice penale. Si tratta di una qualificazione giuridica della condotta: la responsabilità del singolo imputato resta subordinata all’accertamento processuale degli elementi costitutivi del reato, a partire dall’inesistenza delle operazioni documentate fino al dolo. La Corte ha inoltre stabilito che il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione, senza attendere che il credito venga utilizzato in compensazione.
La soluzione era nota nei suoi termini essenziali dalla fine di febbraio. All’esito dell’udienza del 26 febbraio la Corte aveva diffuso l’informazione provvisoria n. 4/2026, che anticipava le due risposte senza le motivazioni. Il deposito aggiunge il ragionamento giuridico con cui giudici di merito e difese dovranno misurarsi nei procedimenti ancora aperti. Lo stesso giorno è stata depositata anche la sentenza n. 36526, decisa nella stessa udienza sulle medesime questioni e con le medesime conclusioni.
Indebita percezione o truffa: i due contrasti
Il meccanismo dell’articolo 121 del decreto-legge 34/2020 ha consentito di trasformare la detrazione in un beneficio immediato: il contribuente poteva ottenere uno sconto dal fornitore oppure cedere a terzi un credito d’imposta di importo pari alla detrazione. Quando quel credito nasceva da lavori mai eseguiti o da spese gonfiate, i giudici si dividevano sulla norma da applicare. Una parte della giurisprudenza riconduceva la condotta all’indebita percezione di erogazioni pubbliche dell’articolo 316-ter del codice penale, fattispecie sussidiaria punita in modo meno severo. Un’altra parte vi vedeva la truffa aggravata. La questione rimessa alle Sezioni Unite con un’ordinanza di rimessione del 2025 ne comprendeva una seconda: se la condotta qualificata come truffa dovesse considerarsi consumata oppure soltanto tentata finché il credito non veniva compensato.
Le Sezioni Unite hanno scelto la qualificazione più grave. Il passaggio si comprende guardando alla struttura della truffa, che richiede artifici o raggiri capaci di indurre in errore e di procurare un ingiusto profitto con altrui danno. Le fatture per operazioni inesistenti non si limitano a una dichiarazione non veritiera. Costruiscono una rappresentazione documentale della realtà economica diversa da quella effettiva sulla quale si fonda il riconoscimento del beneficio. La distinzione ha effetti concreti perché dal titolo di reato e dal momento consumativo dipendono la pena applicabile, il decorso della prescrizione e in molti casi la portata dei sequestri disposti durante le indagini.
Il ruolo dei controlli in un sistema automatizzato
Il Superbonus non si reggeva sulla sola parola del contribuente. Per esercitare le opzioni servivano, nei casi previsti, asseverazioni tecniche e visto di conformità. Le comunicazioni passavano poi attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Dal novembre 2021 l’articolo 122-bis, introdotto dal decreto-legge 157/2021, consente inoltre all’Agenzia di sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. Proprio l’esistenza di questi presidi spiega perché un documento falso non sia neutro: altera i presupposti su cui le verifiche preventive o successive vengono condotte. Che il sistema registri una comunicazione formalmente corretta non garantisce che i lavori siano stati eseguiti né che le spese siano state sostenute. Un controllo automatizzato o non analitico non esclude quindi l’inganno: l’inganno opera a monte, sulla documentazione da cui il controllo dipende.
Il momento decisivo è la prima cessione accettata
Nella vita di un credito da Superbonus si distinguono tre passaggi che nella pratica vengono spesso sovrapposti: la costituzione del credito, collegata alla documentazione delle spese; il suo trasferimento al fornitore o a un cessionario; l’utilizzo in compensazione per ridurre i debiti tributari. L’orientamento più favorevole agli imputati collocava il danno erariale nell’ultimo passaggio. Finché nessuno compensava il patrimonio pubblico non avrebbe subito alcuna lesione e il reato sarebbe rimasto allo stadio del tentativo.
Tre passaggi. Un momento decisivo.
Quando si consuma la truffa sui crediti fiscali fittizi.
Costituzione
Il credito viene generato sulla base delle spese e della documentazione dell’intervento edilizio.
Prima cessione
Il fornitore o il cessionario accetta il credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Compensazione
Il credito viene eventualmente utilizzato per estinguere debiti tributari.
La distinzione
Per la truffa aggravata realizzata mediante crediti fiscali fittizi, il momento consumativo coincide con il perfezionamento della prima cessione , non con il successivo utilizzo del credito.
Riferimento: Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 36525/2026. La qualificazione della condotta come truffa aggravata presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi del reato nel singolo procedimento.
Le Sezioni Unite collocano invece la consumazione nel secondo passaggio. Secondo il principio di diritto la truffa si consuma con il perfezionamento della prima cessione, che avviene attraverso la comunicazione dell’opzione all’amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate. Non sono necessari né il successivo utilizzo in compensazione né la riscossione né l’ulteriore cessione. Il principio implica che il danno erariale non coincide necessariamente con un’uscita materiale di denaro dalle casse pubbliche. Con l’accettazione il credito entra nella disponibilità di chi lo riceve: da quel momento esiste una posizione che consente di estinguere debiti tributari senza un versamento corrispondente oppure di essere monetizzata con ulteriori cessioni.
Recupero fiscale e responsabilità penale restano piani distinti
La normativa sui bonus edilizi prevede meccanismi di recupero delle agevolazioni non spettanti, con regole che variano secondo le circostanze e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Dall’impostazione delle Sezioni Unite discende una conseguenza logica che le imprese devono tenere presente: se il reato è già consumato con la prima cessione accettata, l’eventuale recupero successivo da parte dell’Agenzia segue la consumazione senza cancellarla. La possibilità di correggere gli effetti fiscali di un’operazione non elimina le conseguenze penali di una frode.
Il rovescio di questa affermazione è altrettanto importante. Un credito contestato per ragioni interpretative, per carenze documentali o per il difetto di un requisito non è per ciò solo un credito fraudolento. La truffa richiede l’accertamento della condotta ingannatoria e del dolo. La pronuncia non introduce alcun automatismo fra irregolarità fiscale e responsabilità penale.
Che cosa cambia per imprese edili e cessionari
Per le imprese edili la conseguenza operativa è la necessità di mantenere una corrispondenza verificabile tra lavori eseguiti, documentazione tecnica, fatturazione e crediti generati. La correttezza formale dei documenti non sostituisce la realtà economica dell’operazione. Il principio pesa in modo particolare nelle filiere con general contractor e subappaltatori, dove la ricostruzione delle responsabilità richiede di individuare la condotta di ciascun soggetto senza presumere una colpa comune. Occorre poi distinguere le difficoltà di mercato dalle frodi: un credito autentico e ben documentato che non trova acquirenti resta un problema finanziario senza diventare per questo irregolare.
Per chi acquista crediti la decisione conferma indirettamente che la presenza di un credito sulla piattaforma non ne certifica la validità sostanziale. L’accettazione perfeziona il trasferimento senza sostituire le verifiche su origine, documentazione e presupposti dell’agevolazione. Il comma 2 dell’articolo 122-bis stabilisce inoltre che i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio non procedono all’acquisizione del credito quando ricorrono i presupposti degli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 231/2007. Sono presupposti distinti. Il primo riguarda il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che impone la segnalazione all’UIF. Il secondo riguarda l’impossibilità oggettiva di completare l’adeguata verifica della clientela, che impone di astenersi dall’operazione senza escludere l’eventuale segnalazione. La norma li richiama entrambi come cause che precludono l’acquisto. La posizione del cessionario va comunque valutata caso per caso: l’acquisto in buona fede e la partecipazione consapevole a una frode sono situazioni giuridicamente lontane che richiedono accertamenti distinti.
Un chiarimento che pesa sui processi in corso
La pronuncia è destinata a incidere sui procedimenti ancora aperti, soprattutto dove è controversa la linea tra tentativo e consumazione o tra indebita percezione e truffa aggravata. Per imprese e professionisti la lezione utile non sta nell’ennesimo richiamo generico ai rischi del Superbonus ma nella necessità di tenere separate tre situazioni che il dibattito pubblico tende a confondere: il credito autentico che fatica a circolare, il credito non spettante che genera conseguenze fiscali, il credito fittizio costruito con una frode che espone a responsabilità penali ben più gravi. A distinguerle non sono l’importo né la presenza nei sistemi dell’amministrazione. Sono la realtà delle operazioni da cui il credito è nato e le condotte con cui è stato ottenuto e trasferito.
Fonti e riferimenti
Le pronunce originali delle Sezioni Unite e le disposizioni normative richiamate nell’articolo. I riferimenti consentono di consultare direttamente le fonti istituzionali.
Giurisprudenza
2 documenti- Fonte primaria · Sentenza
Corte di cassazione, Sezioni Unite penali. 2026. Sentenza n. 36525. Udienza del 26 febbraio; deposito del 16 ottobre.
Pronuncia centrale dell’articolo. Qualificazione della costituzione fraudolenta del credito e individuazione del momento consumativo della truffa aggravata.
- Fonte primaria · Sentenza
Corte di cassazione, Sezioni Unite penali. 2026. Sentenza n. 36526. Udienza del 26 febbraio; deposito del 16 ottobre.
Pronuncia collegata, depositata nella stessa data. Conferma le conclusioni sulle due questioni relative alla qualificazione del reato e alla sua consumazione.
Quadro normativo
5 riferimenti- Fonte normativa · Agevolazioni fiscali
Repubblica Italiana. 2020. Decreto-legge 19 maggio, n. 34, articolo 121, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Disciplina delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali.
- Fonte normativa · Contrasto alle frodi
Repubblica Italiana. 2021. Decreto-legge 11 novembre, n. 157, articolo 2.
Introduzione dell’articolo 122-bis nel decreto-legge n. 34/2020: controlli preventivi e misure di contrasto alle frodi nelle cessioni dei crediti.
- Fonte normativa · Diritto penale
Repubblica Italiana. 1930. Regio decreto 19 ottobre, n. 1398. Codice penale, articoli 56, 316-ter, 640 e 640-bis.
Disciplina del tentativo, dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche, della truffa e della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Fonte normativa · Antiriciclaggio
Repubblica Italiana. 2007. Decreto legislativo 21 novembre, n. 231, articolo 35.
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia.
- Fonte normativa · Antiriciclaggio
Repubblica Italiana. 2007. Decreto legislativo 21 novembre, n. 231, articolo 42.
Obbligo di astensione quando non sia possibile completare l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa.










