Comprare una polizza online è diventato un gesto ordinario. Si confronta un preventivo, si compila un modulo, si paga, si riceve un documento in PDF. È proprio questa normalità ad aver creato l’ambiente ideale per una generazione di frodi che non somiglia affatto all’immagine tradizionale della truffa: non siti palesemente sospetti, ma copie credibili dell’ecosistema assicurativo, costruite per superare esattamente le verifiche superficiali che un utente ragionevole è disposto a fare.
Un fenomeno strutturale, non una serie di episodi
Il 7 agosto 2026 l’IVASS ha ordinato l’oscuramento di un sito che offriva abusivamente servizi assicurativi. Con quel provvedimento il numero complessivo dei siti bloccati dall’Istituto da novembre 2023, data di avvio dell’esercizio del potere di oscuramento, è salito a 386.
Il dato interessante non è il totale, è il ritmo. Il 13 marzo 2026 il contatore si fermava a 352. In meno di cinque mesi sono stati aggiunti 34 siti. Nella sezione siti abusivi del sito dell’Istituto, tra il 17 aprile e il 7 agosto 2026 si contano dieci comunicati per un totale di 27 domini colpiti (conteggio GrifoNews sui comunicati pubblicati dall’IVASS). Non si tratta di episodi isolati che emergono per caso: è un flusso continuo, con una cadenza di circa due interventi al mese, che l’autorità gestisce come attività ordinaria.
Chi legge questo dato come una notizia di cronaca ne coglie solo la superficie. Un’attività che genera provvedimenti a questa frequenza, per quasi tre anni consecutivi, non è un’anomalia del mercato: è una linea di produzione.
| Periodo / dato | Valore | Lettura | Stato |
|---|---|---|---|
| 13 marzo 2026 | 352 siti | Totale dei siti oscurati dall’avvio del potere di blocco | Dato IVASS |
| 7 agosto 2026 | 386 siti | Totale aggiornato dopo l’ultimo provvedimento citato | Dato IVASS |
| Incremento in meno di 5 mesi | +34 siti | Evidenzia la continuità del fenomeno, non la sua episodicità | Calcolo |
| 17 aprile – 7 agosto 2026 | 27 domini | Domini colpiti in dieci comunicati pubblicati dall’Istituto | Conteggio GrifoNews |
| Frequenza osservata | ≈ 2 interventi/mese | Il contrasto ai siti abusivi assume carattere strutturale | Tendenza |
L’anatomia dell’imitazione
Gli ordini di cessazione pubblicati dall’IVASS permettono di ricostruire il metodo con una precisione che le cronache di solito non offrono. I domini colpiti nel 2026 seguono uno schema riconoscibile: rca.aspeviroma.it, servizi.assicurazioneroma.it, direzione.nobileassicurazioni.it, assi.polizzeistantanee.eu, rca.assicurarsinovara.it.
Tre elementi ricorrono. Il primo è l’uso di sottodomini di terzo livello su uno stesso dominio di secondo livello: quando un indirizzo viene oscurato, ne subentra un altro sulla medesima radice, come mostrano i casi in cui l’Istituto è intervenuto a distanza di settimane su varianti dello stesso nome. Il secondo è la plausibilità toponomastica e professionale del nome: prefissi come “rca”, “servizi”, “direzione”, “assi” replicano la nomenclatura interna di un’agenzia reale, mentre il riferimento a una città o a una provincia costruisce l’idea di una struttura radicata sul territorio. Il terzo è l’evocazione di marchi vigilati, con denominazioni che richiamano compagnie note al pubblico. Va precisato con nettezza, perché la distinzione è rilevante: gli ordini IVASS colpiscono i siti, non le imprese il cui nome viene evocato, che di quei siti sono estranee e in molti casi le prime danneggiate.
Sul piano operativo, le raccomandazioni dell’Istituto individuano segnali ricorrenti nelle proposte fraudolente: il contatto tramite messaggistica veloce, WhatsApp o SMS, e la richiesta di pagamento con carte di credito prepagate. L’IVASS segnala inoltre una cautela specifica per le offerte relative a polizze temporanee di responsabilità civile auto, che per la loro brevità riducono la probabilità che l’acquirente scopra l’inganno prima della scadenza. Sono indicatori utili proprio perché non riguardano l’aspetto del sito, che è la variabile più facile da perfezionare, ma la struttura della transazione, che è la parte più difficile da rendere credibile.
La tesi: il costo della simulazione è crollato
Qui si colloca il punto che spiega perché il fenomeno sia strutturale e non congiunturale. Un’organizzazione abusiva, per operare, non ha più bisogno di costruire una struttura commerciale: le basta costruire una rappresentazione sufficientemente credibile di quella struttura. Registrare un dominio costa poche decine di euro. Un logo, un template grafico, un set di documenti contrattuali formalmente ineccepibili e un preventivatore funzionante hanno oggi un costo di produzione prossimo allo zero e un costo di riproduzione nullo.
Il problema, per chi acquista, è che gli indicatori di affidabilità su cui il mercato ha addestrato i consumatori negli ultimi vent’anni sono esattamente gli elementi diventati economicamente irrilevanti. Un sito curato, un preventivo dettagliato, un certificato in PDF con numero di polizza e codice a barre, un operatore che risponde al telefono e conosce il prodotto: nessuno di questi segnali distingue più un intermediario iscritto da un’organizzazione abusiva. La fiducia è stata delegata all’interfaccia in un momento storico in cui l’interfaccia ha smesso di essere un’informazione.
È lo stesso meccanismo che si osserva altrove nel sistema finanziario. La Banca d’Italia ha registrato nel 2025 un raddoppio delle segnalazioni per uso indebito del proprio nome e logo, in parte legate a contenuti generati con intelligenza artificiale. Nel comparto delle garanzie fideiussorie, IVASS, Banca d’Italia e ANAC sono intervenute con un documento congiunto il 18 luglio 2025 sulle polizze false o rilasciate da soggetti non legittimati, un fenomeno che colpisce stazioni appaltanti e imprese in gara. Cambiano il prodotto e la vittima, resta identico il modello: replicare i segni esteriori dell’autorizzazione a un costo marginale trascurabile.
Perché la rimozione è più lenta della produzione
L’IVASS non dispone, per questi casi, di una potestà di vigilanza assicurativa in senso proprio. Il potere di oscuramento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 4, lettera g), del Regolamento UE 2017/2394 sulla cooperazione tra autorità nazionali per la tutela dei consumatori, e sull’articolo 144-bis del Codice del consumo. È, in altri termini, uno strumento consumeristico applicato a una materia assicurativa.
Da questa architettura discendono due limiti che l’Istituto stesso dichiara in ogni comunicato. L’oscuramento è eseguito dai provider che operano sul territorio italiano, quindi non ha effetto su chi raggiunge il sito attraverso infrastrutture estere. E richiede alcuni giorni per diventare effettivo, per ragioni tecniche.
Il risultato è un’asimmetria temporale: il tempo necessario per rimuovere un dominio si misura in settimane fra segnalazione, istruttoria, provvedimento ed esecuzione, mentre il tempo necessario per registrarne un altro si misura in minuti. Un sistema di enforcement che opera per rimozione successiva non può, per costruzione, chiudere il divario. Può contenere il fenomeno e documentarlo, che è precisamente quello che l’archivio degli ordini di cessazione fa, ma non eliminarlo. Questa non è una critica all’autorità: è una descrizione della struttura di incentivi entro cui l’autorità lavora, e spiega perché l’onere della verifica resti, di fatto, sull’acquirente.
Che cosa rischia davvero chi acquista
La conseguenza più insidiosa della polizza fantasma è che la vittima non scopre l’inganno al momento del pagamento, ma settimane o mesi dopo, in occasione di un controllo su strada o di un sinistro. In entrambi i casi la posizione giuridica è quella di un veicolo privo di copertura.
Sul piano amministrativo, l’articolo 193 del Codice della strada punisce la circolazione senza copertura assicurativa con una sanzione pecuniaria che, negli importi attualmente applicati, va da 866 a 3.464 euro, accompagnata dal sequestro del veicolo. Gli importi non sono variati nel 2026: l’aggiornamento biennale delle sanzioni è stato nuovamente sospeso, con applicazione dei nuovi valori rinviata al 1° gennaio 2027. Il comma 4-bis prevede inoltre la confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti e la sospensione della patente per un anno a carico di chi ha falsificato o contraffatto i documenti. Su questo punto occorre una precisazione: la sanzione base per la circolazione senza copertura opera in modo oggettivo, mentre le conseguenze aggravate presuppongono una condotta di falsificazione, il cui accertamento in capo all’acquirente in buona fede è questione che si risolve caso per caso.
Sul piano civilistico l’esposizione è più pesante. In caso di sinistro con danni a terzi, il danneggiato può rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, disciplinato dall’articolo 283 del Codice delle assicurazioni private, ma il risarcimento erogato non estingue la responsabilità di chi ha causato il danno: l’impresa designata agisce in regresso verso conducente e proprietario. Chi credeva di aver comprato una polizza si trova quindi a rispondere in proprio, con il proprio patrimonio, di somme che nei sinistri con lesioni gravi raggiungono ordini di grandezza incompatibili con la capacità finanziaria di una famiglia o di una piccola impresa.
Quanto a chi ha organizzato la frode, l’articolo 305, comma 2, del Codice delle assicurazioni punisce l’esercizio dell’attività di intermediazione senza iscrizione al registro previsto dall’articolo 109 con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro, mentre l’esercizio di attività assicurativa senza autorizzazione è sanzionato al comma 1 con la reclusione da due a quattro anni. Sono pene che presuppongono l’identificazione dell’autore, condizione tutt’altro che scontata quando la struttura è puramente digitale.
Il profilo d’impresa: flotte, noleggio e responsabilità gestoria
Per un’impresa il rischio cambia natura. Un veicolo aziendale scoperto non produce solo una sanzione: produce un’esposizione patrimoniale diretta della società proprietaria, un problema di continuità operativa in caso di sequestro del mezzo, e una questione di adeguatezza degli assetti organizzativi in capo all’organo amministrativo, tanto più rilevante quanto più la flotta è numerosa e la gestione delle scadenze decentrata.
Il punto critico è procedurale. Nelle organizzazioni in cui il rinnovo delle polizze è affidato a singoli responsabili di sede, senza un presidio centralizzato che verifichi l’iscrizione dell’intermediario e la riferibilità del contratto a un’impresa autorizzata, la ricerca autonoma del preventivo più conveniente diventa il canale attraverso cui la frode entra in azienda. È la stessa vulnerabilità documentata nel comparto delle garanzie fideiussorie, dove la verifica preventiva dell’abilitazione del garante al ramo cauzione rientra ormai negli standard di diligenza attesi.
Come si verifica davvero un intermediario
Le verifiche che contano sono poche e tutte ricadono su fonti pubbliche gestite dall’autorità di vigilanza.
Il primo controllo riguarda il soggetto: l’intermediario deve risultare iscritto al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, o all’Elenco annesso degli intermediari dell’Unione europea, entrambi consultabili sul portale pubblico dell’IVASS con aggiornamento quotidiano. Il secondo riguarda l’impresa: la compagnia che emette il contratto deve figurare tra quelle autorizzate a operare in Italia, con elenchi specifici per il ramo responsabilità civile auto. Il terzo, spesso trascurato, riguarda il canale: l’IVASS pubblica le liste dei siti internet degli intermediari iscritti e delle imprese vigilate, aggiornate con cadenza settimanale, e raccomanda di diffidare dei siti che non vi compaiono. Il quarto riguarda la coerenza fra il dominio da cui arriva la proposta e l’identità dichiarata dell’intermediario, elemento che nei casi documentati risulta spesso l’unico segnale realmente discriminante.
| Controllo | Cosa verificare | Fonte | Segnale di rischio |
|---|---|---|---|
| Intermediario | Verificare l’iscrizione al Registro unico degli intermediari o all’Elenco annesso UE. | IVASS | Soggetto assente dagli elenchi ufficiali |
| Compagnia | Controllare che l’impresa risulti autorizzata a operare in Italia nel ramo interessato. | IVASS | Impresa non autorizzata o nome imitato |
| Dominio web | Confrontare l’indirizzo del sito con quelli ufficialmente riferibili a intermediari e imprese vigilate. | Liste ufficiali | Dominio non coerente con il soggetto dichiarato |
| Accesso al sito | Digitare manualmente l’indirizzo ufficiale invece di utilizzare link ricevuti via messaggio, email o annunci. | Buona pratica | Link ricevuto da canale non verificato |
| Pagamento | Valutare attentamente modalità e intestazione del pagamento prima di trasferire denaro. | IVASS | Richiesta di pagamento su carta prepagata |
| Contatto | Verificare che telefono, email e riferimenti commerciali coincidano con quelli presenti nelle fonti ufficiali. | Controllo incrociato | Trattativa esclusivamente via WhatsApp o SMS |
Un accorgimento operativo merita attenzione perché neutralizza il vettore d’ingresso più comune: l’Istituto raccomanda di digitare manualmente, o di copiare nella barra del browser, gli indirizzi presenti nelle liste ufficiali, invece di raggiungere il sito attraverso un link ricevuto per messaggio, email o annuncio pubblicitario. Restano poi gli indicatori di transazione già richiamati, dalla trattativa condotta interamente su messaggistica istantanea alla richiesta di pagamento su carte prepagate. Per i dubbi, l’Istituto mette a disposizione il Contact Center Consumatori al numero verde 800 486661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.
La direzione della verifica
Il cambiamento che questo fenomeno impone è meno tecnico di quanto sembri e riguarda l’orientamento del controllo. Per anni l’educazione al rischio digitale ha insegnato a riconoscere i segnali del falso: errori di ortografia, grafica approssimativa, indirizzi improbabili, promesse fuori mercato. Quei segnali oggi sono facoltativi per chi costruisce la frode, perché eliminarli non costa quasi nulla.
Ne consegue che la sicurezza non può più consistere nel riconoscere ciò che appare falso, ma nel verificare ciò che appare vero, e la verifica ha senso solo se avviene su una fonte esterna al soggetto che si sta valutando. È l’unica asimmetria informativa che resta dalla parte dell’acquirente: gli elenchi pubblici dell’autorità di vigilanza non sono replicabili a costo zero, mentre tutto il resto ormai lo è.
Fonti e riferimenti
Apparato critico
Riferimenti bibliografici
L’articolo si fonda in via prevalente su documentazione istituzionale di prima mano: comunicati stampa, ordini di cessazione, registri pubblici e report di vigilanza. I dati quantitativi sui siti oscurati derivano dai comunicati IVASS e da un conteggio diretto effettuato dalla redazione sull’archivio ufficiale. Le fonti secondarie sono impiegate solo dove il documento primario non è direttamente consultabile online.
Documenti istituzionali e fonti primarie
-
Fonte primaria
IVASS. 2026. L’IVASS ordina l’oscuramento di n. 1 sito internet abusivo. Comunicato stampa del 7 agosto 2026. Roma: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Documento da cui provengono il dato cumulativo di 386 siti oscurati da novembre 2023 e le raccomandazioni su messaggistica veloce e carte prepagate.
-
Archivio
IVASS. Siti abusivi. Sezione “Difendiamoci dalle truffe”. Archivio dei comunicati stampa relativi ai siti irregolari.
Base del conteggio redazionale dei ventisette domini colpiti tra il 17 aprile e il 7 agosto 2026. Riporta inoltre i fondamenti giuridici del potere di oscuramento.
-
Fonte primaria
IVASS. Ordini di cessazione dell’attività abusiva. Raccolta dei provvedimenti di cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa abusiva.
Fonte dei domini citati nell’articolo e dell’analisi sull’uso ricorrente di sottodomini di terzo livello.
-
Documento istituzionale
IVASS. Siti delle imprese e degli intermediari. Liste ufficiali dei siti internet delle imprese vigilate e degli intermediari iscritti al RUI, ad aggiornamento settimanale.
Origine della cautela specifica sulle polizze r.c. auto di durata temporanea e della raccomandazione di digitare manualmente gli indirizzi nella barra del browser.
-
Registro pubblico
IVASS. Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Portale pubblico di consultazione, aggiornamento quotidiano. Istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Strumento di verifica indicato nell’articolo per l’accertamento dell’iscrizione dell’intermediario e dell’Elenco annesso degli intermediari dell’Unione europea.
-
Documento istituzionale
IVASS, Banca d’Italia e ANAC. 2025. Garanzie finanziarie. Indicazioni operative per le verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri beneficiari. Documento congiunto del 18 luglio 2025.
Riferimento del passaggio sulle polizze fideiussorie false o rilasciate da soggetti non legittimati. Sostituisce e aggiorna il documento congiunto del 28 maggio 2020.
-
Report
Banca d’Italia. 2026. Rapporto sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie. Anno 2025. Roma, 24 giugno 2026.
Fonte dei dati sulle segnalazioni ricevute nel 2025 e sulla crescita degli esposti relativi a truffe, incluse quelle che utilizzano indebitamente nome e logo dell’Istituto.
-
Fonte primaria
Banca d’Italia. Avvisi sull’uso illecito del nome e del logo della Banca d’Italia. Sezione cybersicurezza, raccolta degli avvisi al pubblico.
Documentazione diretta del fenomeno di imitazione dei segni istituzionali richiamato nell’articolo come parallelo del meccanismo assicurativo.
Fonti normative
-
Fonte normativa
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. 2017. Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, art. 9, paragrafo 4, lettera g). 12 dicembre 2017.
Prima base giuridica del potere di oscuramento esercitato dall’IVASS.
-
Fonte normativa
Repubblica italiana. 2005. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, art. 144-bis, cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori.
Seconda base giuridica dei provvedimenti di oscuramento.
-
Fonte normativa
Repubblica italiana. 2005. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, artt. 109 (registro degli intermediari), 283 (Fondo di garanzia per le vittime della strada) e 305 (attività abusivamente esercitata).
Riferimento per le sanzioni penali dell’esercizio abusivo e per il funzionamento del Fondo di garanzia.
Consultabile su Normattiva
-
Fonte normativa
Repubblica italiana. 1992. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 193, obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.
Riferimento per la sanzione pecuniaria, il sequestro del veicolo e la disciplina del comma 4-bis sui documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Consultabile su Normattiva
Articoli e approfondimenti
-
Articolo giornalistico
Assinews. 2026. “IVASS ordina l’oscuramento di 3 siti internet abusivi”. 17 marzo 2026.
Riporta il comunicato IVASS del 13 marzo 2026 e il dato cumulativo di 352 siti oscurati, utilizzato nell’articolo come termine di confronto per misurare l’incremento dei mesi successivi.
-
Approfondimento
“Truffe bancarie: cosa dice il rapporto Bankitalia a imprese, professionisti e investitori”. GrifoNews, 15 luglio 2026.
Analisi redazionale del Rapporto sugli esposti, da cui deriva il dato sulle segnalazioni per uso indebito del nome e del logo della Banca d’Italia.
Nota editoriale. Il conteggio dei ventisette domini oscurati tra il 17 aprile e il 7 agosto 2026 è un’elaborazione della redazione sui comunicati pubblicati dall’IVASS, non un dato ufficiale diffuso dall’Istituto. I domini citati nel testo sono riportati come risultano dai provvedimenti pubblici: gli ordini colpiscono i siti, non le imprese di assicurazione il cui nome risulta evocato nelle denominazioni. Le liste ufficiali IVASS sono soggette ad aggiornamento periodico e vanno consultate alla data della verifica.
Assicurazioni false online: cosa sapere prima di acquistare
Le assicurazioni false online possono utilizzare siti, documenti e preventivi molto credibili, quindi l’aspetto grafico non basta più. La verifica decisiva consiste nel controllare intermediario, compagnia e dominio attraverso gli elenchi ufficiali pubblicati dall’IVASS.
Occorre cercare il soggetto nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi oppure, quando pertinente, nell’Elenco annesso degli intermediari dell’Unione europea. È importante confrontare anche recapiti e sito internet dichiarati con quelli presenti nelle fonti ufficiali.
Se la polizza è inesistente, il veicolo risulta privo di copertura assicurativa anche quando l’acquirente ha ricevuto documenti apparentemente regolari. In caso di controllo possono scattare le sanzioni previste dal Codice della strada; in caso di sinistro può inoltre emergere una rilevante esposizione patrimoniale.
Sì. L’IVASS rende disponibili informazioni sugli intermediari iscritti, sulle imprese autorizzate e sui siti internet comunicati dagli operatori vigilati. Il controllo del dominio è particolarmente importante perché un sito fraudolento può imitare il nome di un intermediario o di una compagnia realmente esistenti.
Tra i segnali ricorrenti indicati dall’IVASS figurano contatti gestiti esclusivamente tramite WhatsApp o SMS e richieste di pagamento attraverso carte prepagate. Tuttavia nessun singolo indizio è sufficiente: la verifica deve sempre essere effettuata su registri e fonti ufficiali indipendenti.
Il costo necessario per imitare un sito professionale, produrre documenti credibili e replicare l’identità visiva di un operatore legittimo è drasticamente diminuito. Per questo elementi come grafica curata, PDF formalmente corretti o un operatore disponibile al telefono non costituiscono più prove affidabili di autenticità.










