Il decreto attuativo firmato dal ministro Urso il 4 maggio apre la strada all’agevolazione, ma introduce un sistema di adempimenti che trasforma la misura in un percorso a ostacoli. Per le PMI, navigare da soli significa esporsi a decadenze evitabili.
Decreto iperammortamento 2026
La firma è arrivata. Il 4 maggio 2026 il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha apposto la firma digitale sul decreto attuativo dell’iperammortamento 2026, aprendo formalmente l’iter verso la piena operatività della misura. Il provvedimento deve ora superare la bollinatura della Ragioneria dello Stato, la firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e l’esame della Corte dei conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Secondo le previsioni ministeriali, l’apertura della piattaforma telematica del GSE per le prenotazioni potrebbe arrivare entro i primi dieci giorni di giugno 2026.
L’attesa è già costata qualcosa al mercato: l’incertezza prolungata ha spinto molte imprese a bloccare o rinviare i piani di investimento. Ma ora che il perimetro normativo si è definito, emerge con chiarezza un elemento strutturale: l’iperammortamento 2026 non è una misura da utilizzare in autonomia. È uno strumento che richiede presidio professionale continuo, dalla fase preliminare fino alla chiusura del periodo agevolato nel settembre 2028.
Che cos’è e quanto vale
L’iperammortamento non è un credito d’imposta: consente di ridurre la base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) in misura maggiorata rispetto agli investimenti effettuati, con un vantaggio che si materializza direttamente e non attraverso crediti da compensare in F24.
Le aliquote di maggiorazione si articolano su tre scaglioni: +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; +100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni; +50% per la quota tra 10 e 20 milioni. I limiti si calcolano su base annuale.
Possono accedervi le imprese che investono in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V alla legge di bilancio, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano nell’agevolazione anche gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Il decreto sopprime la clausola “Made in Europe”, ad eccezione dei moduli fotovoltaici: le imprese potranno dunque acquistare beni agevolabili anche da fornitori extra-UE.
| Scaglione di investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | +180% |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | +100% |
| Da 10 a 20 milioni di euro | +50% |
Cosa non rientra: il nodo cloud
Una delle esclusioni più rilevanti riguarda i software in modalità SaaS. I software fruiti in cloud tramite canone di abbonamento non sono stati inclusi tra i beni agevolabili nel decreto attuativo firmato il 4 maggio. Si tratta di una scelta che penalizza le imprese con modelli infrastrutturali basati su licenze ricorrenti, ormai prevalenti nel segmento delle PMI digitalizzate. PMI.it
Il vero problema: cinque comunicazioni obbligatorie
Qui l’agevolazione mostra il suo lato più impegnativo. Il vecchio piano Transizione 5.0 prevedeva tre comunicazioni obbligatorie: preventiva, conferma dell’acconto pari ad almeno il 20% degli investimenti e comunicazione di completamento. Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 introduce invece un sistema basato su cinque comunicazioni.
Le comunicazioni periodiche prevedono una trasmissione entro il 20 gennaio di ogni anno, con le informazioni sugli investimenti effettuati e sull’utilizzo atteso dell’agevolazione, e una comunicazione integrativa entro il 30 giugno con il piano di ammortamento effettivo. La mancata comunicazione può comportare la decadenza dall’agevolazione.
Tutte le trasmissioni avvengono tramite la piattaforma GSE, con accesso attraverso SPID o carta d’identità elettronica.
| # | Comunicazione | Scadenza |
|---|---|---|
| 01 | Comunicazione preventiva di accesso | Prima dell’avvio investimento |
| 02 | Conferma acconto (min. 20% investimento) | Al versamento dell’acconto |
| 03 | Comunicazione di completamento | A consegna del bene (art. 109 TUIR) |
| 04 | Comunicazione periodica annuale | Entro il 20 gennaio di ogni anno |
| 05 | Comunicazione integrativa — piano ammortamento | Entro il 30 giugno di ogni anno |
Perizia obbligatoria per tutti: scompare l’autocertificazione
La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni per i beni di basso valore: scompare l’autocertificazione che in passato era ammessa sotto determinate soglie.
La perizia deve essere redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo e deve attestare l’interconnessione dei beni al sistema gestionale di fabbrica. Un revisore legale deve inoltre certificare l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili.
Questo significa che ogni investimento — anche di importo contenuto — richiede il coinvolgimento di almeno due professionisti tecnici prima che l’agevolazione possa concretizzarsi.
Il momento in cui scatta il beneficio
Un dettaglio spesso sottovalutato riguarda la tempistica. Il beneficio rileva a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE. Non dalla data dell’ordine, non da quella del pagamento dell’acconto: dalla comunicazione formale di completamento. Ai fini dell’ammissibilità conta la data di consegna del bene ai sensi dell’art. 109 TUIR, non quella dell’ordine.
Un errore nella sequenza delle comunicazioni non è recuperabile a posteriori.
Perché la consulenza non è un optional
L’iperammortamento 2026 è strutturalmente diverso dalla logica “compilativa” a cui molte imprese sono abituate con i precedenti incentivi. Non è una misura da applicare a posteriori: incide sulle decisioni di investimento già dalla fase iniziale, con timing, struttura finanziaria e gestione degli adempimenti che diventano variabili decisive per trasformare il beneficio fiscale in un vantaggio concreto.
Il commercialista — o più in generale il consulente finanziario di riferimento — diventa il punto di convergenza per verificare l’ammissibilità degli investimenti pianificati, coordinare la perizia tecnica, calcolare il risparmio fiscale atteso, gestire le comunicazioni periodiche obbligatorie e integrare l’agevolazione con altri strumenti eventualmente disponibili, come la Nuova Sabatini o i crediti ZES Unica.
Per le PMI, che raramente dispongono di strutture interne dedicate alla finanza agevolata, questo presidio non è accessorio: è la condizione necessaria perché l’agevolazione produca effetti reali anziché decadere per vizi procedurali.
GrifoFinance segue le imprese in questo percorso: dall’analisi di eleggibilità degli investimenti fino alla strutturazione finanziaria complessiva, con la capacità di integrare l’iperammortamento nel piano di sviluppo aziendale a medio termine.
Domande frequenti sull’iperammortamento 2026
Secondo le previsioni ministeriali, la piattaforma telematica del GSE per le prenotazioni dovrebbe aprire entro i primi dieci giorni di giugno 2026. Prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo firmato il 4 maggio dal ministro Urso deve superare la bollinatura della Ragioneria dello Stato, la firma del ministro Giorgetti e l’esame della Corte dei conti.
No. Il decreto attuativo esclude espressamente i software fruiti in modalità SaaS tramite canone di abbonamento. Si tratta di una limitazione rilevante per le PMI digitalizzate, la cui infrastruttura è ormai prevalentemente basata su licenze ricorrenti in cloud. Sono invece agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli allegati IV e V alla legge di bilancio, purché interconnessi al sistema gestionale aziendale.
Sì, senza eccezioni. Il decreto 2026 elimina l’autocertificazione che in passato era ammessa sotto determinate soglie di valore. Ogni investimento agevolabile richiede una perizia redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo — che attesti l’interconnessione del bene al sistema gestionale — e la certificazione di un revisore legale sull’effettivo sostenimento delle spese. Il coinvolgimento di almeno due professionisti tecnici è quindi obbligatorio in ogni caso.
Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento. Non dalla data dell’ordine né dal pagamento dell’acconto. Ai fini dell’ammissibilità, fa fede la data di consegna del bene ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Un errore nella sequenza delle comunicazioni obbligatorie non è recuperabile a posteriori: per questo la gestione degli adempimenti richiede presidio professionale fin dalla fase iniziale dell’investimento.
