La manovra 2026 ridisegna le regole dell’esenzione fiscale, alzando le barriere d’ingresso per le società italiane
Dal primo gennaio 2026 è operativa una delle modifiche fiscali più controverse della legge di bilancio: la nuova disciplina sulla tassazione dei dividendi societari. Una norma che, dopo un travagliato percorso parlamentare, ha ridisegnato i confini dell’esenzione fiscale per le società italiane che incassano utili da partecipazioni.
Quando l’esenzione resta un privilegio
Il cuore della riforma tocca l’articolo 89 del TUIR, quello che garantiva finora un’esenzione generalizzata del 95% sui dividendi percepiti dalle società. Un meccanismo che permetteva di evitare la doppia imposizione economica e che ora diventa selettivo: l’accesso al regime agevolato richiede requisiti precisi.
La società che riceve i dividendi mantiene l’esenzione al 95% solo se detiene almeno il 5% del capitale della società partecipata. In alternativa, può bastare una partecipazione dal valore fiscale di 500.000 euro, indipendentemente dalla percentuale. Chi non raggiunge queste soglie vedrà tassati i dividendi per l’intero ammontare, con un salto dall’aliquota effettiva dell’1,2% (il 5% di 24%) a quella piena del 24%.
| Requisito | Soglia minima | Esenzione |
|---|---|---|
| Partecipazione diretta/indiretta | ≥ 5% del capitale | 95% |
| Valore fiscale partecipazione | ≥ 500.000 euro | 95% |
| Sotto le soglie minime | < 5% e < 500.000 euro | 0% |
Il calcolo che cambia le carte in tavola
La novità non si ferma alla soglia percentuale. Il legislatore ha introdotto un meccanismo di calcolo che considera anche le partecipazioni indirette, utilizzando il cosiddetto “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo. Un aspetto tecnico che può fare la differenza per i gruppi societari articolati.
Esempio pratico: se una holding detiene il 60% di una sub-holding, che a sua volta possiede il 10% di una società operativa, la partecipazione indiretta si calcola moltiplicando le percentuali (60% × 10% = 6%). Un valore che supererebbe la soglia del 5%, garantendo l’esenzione.
Dall’ambizione al compromesso
Il percorso della norma racconta molto delle tensioni parlamentari. La versione iniziale prevedeva una soglia ben più severa: il 10% di partecipazione. Una proposta che aveva scatenato proteste nel mondo imprenditoriale e finanziario, soprattutto tra le società di investimento e le holding di minoranza.
Durante l’iter emendativo al Senato, il governo ha corretto il tiro dimezzando la percentuale richiesta. Un compromesso che ha comunque lasciato sul campo effetti significativi per migliaia di società italiane con partecipazioni strategiche ma contenute.
Nessuno sconto per i dividendi esteri
La riforma non distingue tra utili nazionali e internazionali: i nuovi criteri si applicano anche ai dividendi di fonte estera. Una scelta di uniformità che coinvolge le società italiane con investimenti all’estero, sottoponendole alle stesse regole previste per le partecipazioni domestiche.
Parallelamente, cambia anche il regime della ritenuta alla fonte dell’1,2% sui dividendi corrisposti a società non residenti in Paesi UE o SEE. Anche qui, scatta l’obbligo della soglia minima del 5% o dei 500.000 euro di valore fiscale.
Effetti immediati per le assemblee 2026
Le nuove disposizioni si applicano a tutte le delibere di distribuzione utili approvate dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dall’esercizio di riferimento. Significa che anche gli utili maturati nel 2025 ma distribuiti quest’anno seguiranno le nuove regole.
Per le imprese, si apre una fase di riposizionamento strategico: valutare se aumentare le quote di partecipazione per salvaguardare il regime agevolato, accettare la maggiore tassazione, o rivedere completamente le politiche di distribuzione dei dividendi. Una scelta che impatterà bilanci e strategie finanziarie di molte realtà italiane.
