Al via le domande sul portale GSE
A partire dal 12 giugno 2026, il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha attivato il servizio per la trasmissione delle domande di accesso alla nuova misura agevolativa che sostituisce, per il triennio 2026-2028, i precedenti crediti d’imposta Industria 4.0 e 5.0. Il servizio resterà attivo fino al 31 dicembre 2028.
La misura è disciplinata dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) e dalle modalità attuative stabilite dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 maggio 2026.
Natura giuridica: non un credito d’imposta, ma una super-deduzione
Il cambiamento strutturale più rilevante rispetto al regime precedente riguarda la natura stessa dell’agevolazione. La nuova misura non si configura come credito d’imposta compensabile in F24, bensì come una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario. Il beneficio opera quindi come riduzione dell’imponibile fiscale ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), con impatto diretto sul carico tributario dell’esercizio ma senza generare posizioni creditorie utilizzabili in compensazione.
Questa distinzione ha conseguenze operative significative: le imprese in perdita fiscale o con imponibili ridotti beneficiano dell’agevolazione in misura inferiore rispetto a quelle con redditi imponibili elevati, e non è previsto alcun meccanismo di recupero immediato della liquidità tramite compensazione.
Investimenti agevolabili
La misura copre due categorie distinte di investimenti.
La prima riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, che aggiornano e sostituiscono i previgenti Allegati A e B alla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Requisito essenziale è l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La seconda riguarda i beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di stoccaggio. Per questa categoria è previsto un vincolo dimensionale: la potenza degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Aliquote di maggiorazione
Le percentuali di maggiorazione del costo di acquisizione sono articolate per soglie di investimento:
Transizione 4.0: maggiorazione fiscale per soglia di investimento
| Fascia di investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro | 50% |
La struttura a scaglioni progressivi decrescenti favorisce gli investimenti di importo contenuto o medio, mentre riduce sensibilmente il vantaggio fiscale per i progetti di maggiore entità. Non sono previsti limiti dimensionali relativi all’impresa beneficiaria: la misura è accessibile a micro, piccole, medie e grandi imprese.
Procedura di accesso e obblighi documentali
L’accesso all’agevolazione prevede la trasmissione al GSE di cinque comunicazioni distinte. Le prime tre hanno natura propedeutica e abilitante:
- comunicazione preventiva, da presentare prima dell’avvio dell’investimento;
- comunicazione preventiva con acconto, in caso di pagamento anticipato;
- comunicazione conclusiva, a investimento completato.
Le comunicazioni successive hanno funzione di verifica e rendicontazione. A queste si aggiungono due documenti obbligatori per qualsiasi importo: una perizia tecnica asseverata, che attesta la conformità dei beni agli allegati di legge e il requisito di interconnessione, e una certificazione contabile.
L’obbligatorietà della perizia asseverata indipendentemente dall’importo rappresenta un elemento di discontinuità rispetto ad alcune semplificazioni previste dalla normativa previgente per gli investimenti di minor valore.
Transizione 4.0: comunicazioni e documenti richiesti
| Adempimento | Momento |
|---|---|
| Comunicazione preventiva | Prima dell’avvio dell’investimento |
| Comunicazione preventiva con acconto | In caso di pagamento anticipato |
| Comunicazione conclusiva | A investimento completato |
| Perizia tecnica asseverata | Per qualsiasi importo |
| Certificazione contabile | Per qualsiasi importo |
Finestra temporale
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati sul territorio nazionale dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Le domande possono essere trasmesse tramite il portale GSE a partire da oggi, 12 giugno 2026.
Transizione 4.0 · Super deduzione fiscale · Investimenti agevolati
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La nuova Transizione 4.0 non opera più come credito d’imposta compensabile, ma come super deduzione fiscale collegata al costo dei beni agevolabili. Per le imprese questo significa che il beneficio dipende dalla struttura dell’investimento, dal reddito imponibile, dal piano di ammortamento, dall’eventuale leasing e dalla corretta documentazione tecnica e contabile.
GrifoFinance, mediatore creditizio autorizzato OAM (M538), affianca imprese e professionisti nella pianificazione degli investimenti agevolabili, nella valutazione della sostenibilità finanziaria dell’operazione e nell’individuazione delle soluzioni più adatte per integrare beneficio fiscale, liquidità aziendale e accesso al credito.
Domande frequenti sulla nuova Transizione 4.0
La super deduzione Transizione 4.0 è una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili. Non genera un credito d’imposta da compensare in F24, ma riduce l’imponibile ai fini IRES o IRPEF attraverso ammortamenti e canoni di leasing.
Sì, per il triennio 2026-2028 la nuova misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta Industria 4.0 e 5.0. Il cambio è rilevante perché il beneficio non produce liquidità immediata tramite compensazione, ma opera come vantaggio fiscale sul reddito imponibile.
Rientrano i beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, purché interconnessi al sistema aziendale. Sono inoltre agevolabili alcuni beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di stoccaggio.
La domanda si trasmette tramite il portale del GSE, seguendo la procedura prevista per la misura. Sono richieste comunicazioni preventive e conclusive, oltre alla documentazione tecnica e contabile necessaria a dimostrare la conformità dell’investimento.
Sì, la perizia tecnica asseverata è richiesta per attestare la conformità dei beni agli allegati di legge e il requisito dell’interconnessione. L’obbligo vale indipendentemente dall’importo dell’investimento, insieme alla certificazione contabile.
La misura riguarda gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il servizio per la trasmissione delle domande sul portale GSE è attivo dal 12 giugno 2026 e resterà disponibile fino al 31 dicembre 2028.
